Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13068/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 13068/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by multiple lawyers, did not act within the deadline, while the respondent maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal costs allocation diritto al risarcimento danni regime di risarcimento colpa concomitante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20489/2023 R.G. proposto da: ORMANNI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) rappresentata e difesa dagli avvocati LUCCARINI LUIGI (LCCLGU63L22G478X), LIBERATI ANTONELLA (LBRNNL75H53H769D) -ricorrente- contro REDJEPI RAMADAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato ALIBERTI DAVIDE MASSIMO (LBRDDM55T20A462M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1029/2023 depositata il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 20489/2023 Numero sezionale 558/2025 Numero di raccolta generale 13068/2025 Data pubblicazione 16/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20489/2023 Numero sezionale 558/2025 Numero di raccolta generale 13068/2025 Data pubblicazione 16/05/2025