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Ordinanza — n. 12959/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding tree removal order, rejecting non-contestation argument but remanding for costs review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court order to remove a pine tree and retreat a shed. While the court rejected the claim that the tree's removal violated the principle of non-contestation due to generic testimony, it found the lower court erred in not properly assessing the specific botanical classification of the tree. Consequently, the judgment was quashed on this specific ground and remanded to the Court of Appeal for a new decision on the merits and costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The appellate court must specifically detail the opposing party's arguments regarding non-contestation to satisfy procedural requirements, and the removal of a high-stem tree from within three meters of a boundary is lawful if the tree is botanically classified as such or has developed that height.

Parole chiave

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principle of non-contestation high-stem tree classification boundary distance requirements removal of vegetation procedural admissibility azione di manutenzione rinuncia all'espropriazione legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di dar conto dell’irrilevanza della prova sull’epoca di costruzione del capannone.
Art. 115 c.p.c.
1150/1942, dell’art. 115 c.p.c. e degli artt.
Art. 2697 c.c.
Il primo motivo di ricorso denunciala violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente posto sui convenuti l’onere di provare l ’anteriorità della costruzione del capannone rispetto all’approvazione dello strumento urbanistico locale che imponeva la distanza di mt.
Art. 366 c.p.c.
Art. 892, n.1 c.c.
Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n.1, c.c.
art. 2697 c.c
Il primo motivo di ricorso denunciala violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente posto sui convenuti l’onere di provare l ’anteriorità della costruzione del capannone rispetto all’approvazione dello strumento urbanistico locale che imponeva la distanza di mt.
art. 115 c.p
1150/1942, dell’art. 115 c.p.c.
art. 873 c.c
art. 253 c.p
art. 244 c.p
Il sesto motivo di ricorso lamentala violazione e falsa applicazione degli art. 244 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12840/2017
La censura, nel punto in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione, si limita ad un generico richiamo agli atti di causa, senza meglio esplicitare il contenuto e il tenore delle deduzioni difensive di controparte (Cass. 12840/2017).
Cass. 15058/2024
Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove decisive value of excluded evidence.
Cass. 27240/2019
Cass. 3680/2019
27240/2019; Cass. 3680/2019).
Cass. 2865/2003
Cass. 1568/1978
2865/2003; Cass. 1568/1978).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22170/2020 R.G. proposto da SACCO MARIO ANTONIOe RICCI ANTONIETTA rappresentat i e difes i dagli avvocati ABATE ELIO e LOMBARDI CARMINE , con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro LOIACO SEVERINO e LOIACONO CARMINA PALMA rappresentat i e difesi dagli avvocati FUSCO FRANCO e BERGAMINO LUIGI , con domicilio digitale inatti. -CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2257/2020,depositata i l 23/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Loiacono, proprietario di un fabbricato per civile abitazione in Agro di S. Martino Valle Caudina,ha evocato in giudizio il confinante Mario Antonio Sacco, chiedendo l’arretramento d i un capannone posto a distanza illegale , la rimozione della condotta pluviale e della condotta interrata che ne raccoglieva le acque, dei contatori e delle tubazioni di acqua e gas,infine l’estirpazione d i un albero di pino,oltre al risarcimento del danno. Mario Antonio Sacco ha resistito e, in via riconvenzionale, ha preteso che fosse accertata l’intervenuta usucapione del diritto a tenere a distanza inferiore a quella legale il contatore della rete idrica ed il capannone.

Il giudizio è stato interrotto per la morte di Giuseppe Loiacono ed è stato riassunto dagli eredi Dorotea Valente e Loiaco Severino; si è poi costituitaCarmina Palma Loiaco, erede della Valente, deceduta . Il T ribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confrontidi Antonietta Ricci , coniuge del S acco in comunione legale dei beni e,quindi, esaurita l’istruttoria , ha accolto parzialmente le domande, ordinando –per quanto qui ancora rileva - l’arretramento del capannone e la rimozione dell’albero di pino, respingendo la riconvenzionale di usucapione.

La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che il capannone era posto a distanza inferiore a quella prevista dal D.M. 1444/1968, recepito nello strumento urbanistico locale, sostenendo che i convenuti non avevano dimostrato che l’opera era stata realizzata da oltre vent’anni, poiché i rilievi fotografici che rappresentavano lo stato dei luoghi erano stati depositati tardivamente mentre i capitoli della prova per testierano generici. La cassazione della sentenza è chiesta da Antonio Mario Sacco e Antonietta Riccicon ricorso in 10 motivi.

Severino Loiaco e Carmina Palma Loiaco hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ecc e zioni di inamm issibilità del ricorso sono infon d ate: l’impugnazione contiene una compiuta illustrazione dei fatti di causa, delle decisioni di meritoe dei quesiti in diritto proposti in cassazione e solleva questioni decise dal giudice di merito in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte,riguardo – in particolare -ai criteri che devono orientare il giudizio sulla specificità dei capitoli di prova.

2. Il primo motivo di ricorso denunciala violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente posto sui convenuti l’onere di provare l ’anteriorità della costruzione del capannone rispetto all’approvazione dello strumento urbanistico locale che imponeva la distanza di mt. 10 dalle pareti finestrate. Il motivo è infondato. Competevaai convenuti, che avevano chiesto in via riconvenzionale di dichiarare l’usucapione del diritto a tenere l’opera a distanza inferiorea quella legale, la prova di aver realizzato la costruzione in data utile per la maturazione dell’usucapione.

Il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura(Cass. 15041/2018;

Cass. 18221/2020; Cass. 18021/2022; Cass. 7455/2023).

3. Il secondo motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 873 e 2697 c.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione, per aver la sentenza omesso di esaminare le ragioni di inapplicabilità della normativa del P.R.G., entrata in vigore in data successiva alla realizzazione del capannone. Il terzo motivo di ricorso lamentala violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , per avere la Corte distrettualedesunto l’epoca di costruzione del capannone sulla base di accertamenti svolti autonomamente dal c.t.u. senza uno specifico mandato, e senza peraltro giungere a conclusioni certe riguardo alla realizzazione dell’operadopo l’entrata in vigore delle norme locali.

Il quarto motivo di ricorso denunciala v iolazione o falsa applicazione dell’art. 10 della L. 1150/1942, dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 871 e 873 c.c., per aver la sentenza applicato le norme dello strumento urbanistico locale le cui previsioni erano entrate in vigore dopo il decorso del termine di pubblicazione sul BURC, avvenuto nel 1988, e quindi dopo la realizzazione del capannone , che per stessa ammissione dei resistenti, era stato realizzato negli anni 1987/1988, dovendo trovare applicazione l’art. 873 c.c.,che conferiva a ciascun proprietarioil diritto a costruire in prevenzione.

Il quinto motivo di ricorso censura la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 244 c.p.c., per aver la Corte di m e rito respinto la richiesta di prova per testi finalizzata a dimostrare che il capannone era stato realizzato negli anni 1982/1983, per la mancata specificazione della data di inizio e ultimazione delle opere che era indicata nei capitoli, senza valutare la prova nel contesto d elle argomentazionidifensive ed esigendo indicazioni non necessarie. Il quinto motivo è fondato; restano assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto.

Il giudizio sulla genericità dei capitoli di prova e della loro idoneitàa provare i fatti di causa è rimesso al giudicedi merito ed è sindacabile per vizio di motivazione, occorrendo che l'indagine su tali profili sia –tuttavia - condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, pur con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria(Cass. 10272/1995;

Cass. 3280/2008; Cass. 4501/2010; Cass. 14364/2018). In tale compito l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenzae mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, data la possibilità di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori (Cass. 2149/2021;

Cass. 22254/2021; Cass. 11765/2019). La Corte di merito, al pari del tribunale, ha affermato che i capitoli di prova non contenevano i necessari riferimenti temporali riguardo all’epoca della costruzione, non essendo indicato quando il manufatto era stato iniziato e quando era no state completate le strutture essenziali. L’indicazione dell’anno di realizzazione (1982/1983) era , però, sufficientemente puntuale ed era altresì correlata alla documentat a presentazione, nel 1981, di una richiesta di rilascio d el permesso a costruire, non potendosi infine trascurare che la prova era volta a provare la realizzazione di un’opera più di vent’anni prima rispetto alla proposizionedel giudizio.

Il giudizio sula specificità della prova appare – quindi – svolto , isolandoil contenuto del capitolo dal contesto delle altre deduzioni difensive e con un’incongrua svalutazione dello stesso dato letterale dell’istanza istruttoria, trascurando le specifiche finalità probatorie del mezzo e l’intento di provare un possesso ultraventennale della servitù di tenere l’opera a distanza inferiore a quella imposta dall’art.873 c.c.

4. Il sesto motivo di ricorso lamentala violazione e falsa applicazione degli art. 244 c.p.c. e 157 e ss. c.p.c., per avereil giudice di merito ritenuto d’ufficio inammissibile la prova testimoniale sull’epoca di costruzione del capannone, non limitandosi ad un giudizio di irrilevanza ma ritenendo generici i capitoli senza una specifica eccezione di parte. Il motivo è infondato. Il giudizio di genericità della prova è diretto ad accertar e l’idoneità del mezzo a dimostrare i fatti rilevanti in causa e può esser effettuato d’ufficio (Cass. 2231/1980;

Cass. 1294/2018; Cass. 29841/2018; Cass. 24758/2023; Cass. 25040/2024). Trattasinon dell'inammissibilità conseguente ad una decadenza, al difetto di capacità a testimoniare o a l superamento dei limiti posti nell’interesse delle parti rilevabili solo su eccezione (Cass.23054/2009; Cass. SU 16723/2020), ma dell'inammissibilità correlata al preliminare giudizio, rispetto a quello di nullità, di utilità del mezzo di prova, che sarebbe superfluo assumere , arrecando un vulnus alle esigenze di ragionevole durata del processo.

5. Il settimo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di dar conto dell’irrilevanza della prova sull’epoca di costruzione del capannone. La censura è assorbita per effetto d e ll’ accoglimento del quinto motivo di ricorso.

6. L’ottavo motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione degli artt.345 c.p.c. e 112 c.p.c . per non avere ritenuto utilizzabili i rilievi fotogrammetrici depositatiin appello, necessari per la dimostrazione dell’epoca di realizzazione del manufatto,atti la cui acquisizione non alterava la parità delle armi tra i contendenti. Il motivo è inammissibile. L’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, consente la produzione di nuovi documenti o l’articolazione di nuove prove a condizione che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile.

Non era consentito valutare l’ indispensabilità del mezzo istruttorio, né se l’assunzione della prova alter asse il principio di parità delle armi tra le parti in causa, (Cass. 16289/2024; Cass. 29506/2023; Cass. 29506/2023), prevalendo la valutazione legale di sfavore verso la riapertura dell’istruttoria – per ragioni di concentrazione e celerità del giudizio – che incontr a un unico limite nell’impossibilità per la parte di produrre le prove in primo grado, nel rispetto delle preclusioniprocessuali, per fatto non imputabile, evenienza neppure dedotta in ricorso.

Il ricorso non si confronta con il dato normativo e con i limiti ai nova in appello di cui ha fatto puntuale menzione la sentenza impugnata.

7. Il nono motivo di ricorso lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c., evidenziando che la sentenza non avrebbe tenuto conto che era incontestato che l’albero era stato estirpato, come i ricorrenti avevano inteso provare mediante la testimonianza ritenutagenerica. Il motivoè inammissibile. La censura, nel punto in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione, si limita ad un generico richiamo agli atti di causa, senza meglio esplicitare il contenuto e il tenore delle deduzioni difensive di controparte (Cass. 12840/2017).

Ai fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione delprincipio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass.15058/2024;

Cass. 12840/2017). Per giunta, questa Corte ha più volte affermato che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una noncontestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio dimotivazione (Cass. 27240/2019; Cass. 3680/2019). Essendosi provveduto al taglio della parte superiore dell’albero, ridotto a cespuglio, era legittimo disporne l’arretramento, trattandosi di albero di alto fusto per classificazione botanica .

Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n.1, c.c. , debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri (Cass. 2865/2003; Cass. 1568/1978).

8. Con il decimo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti deduconola violazione dell’ art. 2697 c.c. , sostenendo che , essendo la riconvenzionale meritevole di accoglimento, le spese non potevano gravare sui ricorrenti. Il motivo è assorbito, spettando al giudice di rinvio rivalutare i fatti di causa anche ai finidella definitiva regolazione delle spese. È, in conclusione, accolto il quinto motivo di ricorso, sono respinti i motivi primo, sesto, ottavoe nono, mentre sono assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il settimo e il decimo motivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il quinto motivo, rigetta i motivi primo, sesto, ottavo e nono e dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il settimo e il decimo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione anche per l