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Ordinanza — n. 12925/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows appeal against traffic fine, ruling police report has privileged evidentiary value until false complaint is filed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Union Reno Galliera's appeal against a lower court that dismissed a traffic violation appeal based on alleged lack of proof. The lower court had rejected the police officer's statement that the driver used a phone while driving, arguing it lacked privileged evidentiary value. The Supreme Court reversed this, holding that such police reports constitute full proof until a formal false complaint is lodged, thereby invalidating the lower court's assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2700 c.c.; 115 comma 1, 116 c.p.c.: In proceedings opposing administrative traffic fines, a police report constitutes full proof until a false complaint is filed regarding facts observed by the officer, but does not extend to the officer's subjective evaluations or inferences.

Parole chiave

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privileged evidentiary value police report probative force false complaint requirement traffic violation procedure administrative sanction appeal uso del telefono cellulare alla guida infrazione alle norme della circolazione violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 115 comma 1 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7140/2025
Del resto, è orientamento consolidato della Corte ( Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass.
Cass. n. 6565 del 20/03/2007
7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007, Rv.
Cass. n. 28398/2024
Cass. n. 2259/2025
Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014
In precedenza era stato affermato (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22787/2022R.G. proposto da: UNIONE RENO GALLIERA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Montanari. -Ricorrente – Contro BALBONI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Porcelli, Adriano Sponzilli, Paolo Creta. -Controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1562/2022depositata il 16/06/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 maggio 202 5 . Rilevato che:

1. Il T ribunale di Bologna , con sentenza n. 1562/2022 , ha respinto l’appello proposto dall’Unione Reno Galliera avverso la sentenza del Giudice di pace del capoluogo emiliano – la cui Sanzioni amministrative motivazione è stata condivisa dal Tribunale – che aveva accolto l’opposizione di Claudio Balboni avverso il verbale della polizia municipale del 07/08/2019, che accertava che l’opponente, alla guida del veicolo tg. FM260DS, aveva commesso la violazione di cui all’art. 173 commi 2, 3bisdel codice della strada, per avere circolato facendo uso di un cellulare che teneva con la mano all’orecchio, violazione contestata immediatamente. Il giudice d’appello, argomentando che non farebbe fede fino a querela di falso la dichiarazione degli accertatori, riprodotta nel verbale,di avere visto il conducente che, durante la guida , usa va lo smartphone tenendolo con la mano all’orecchio , ha ritenuto non provata la violazione dopo avere liberamente apprezzato le risultanze istruttorie;

2. l’Unione Reno Galliera ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. Claudio Balboni ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza sono pervenutememorie delle parti. Consideratoche:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2697, 2700 c.c., 115 comma 1, 116 c.p.c.: sarebbe errata la sentenza che - discostandosi dalle regole in tema di onere della prova, efficacia privilegiata dell’atto pubblico, divieto di libera valutazione delle prove in presenza di una diversa previsione legale,e infinedal principio di non contestazione (dato che l’opponente non ha specificamente contestato i fatti che integrano la violazione ) - ha rigettato l’appello in difetto di prova della condotta illecita , sul rilievo che non avrebbe efficacia probatoria privilegiata la dichiarazione dei verbalizzati di avere visto il conducente fare uso, durante la guida, del cellulare tenendolo con la mano all’orecchio; il motivo è fondato; sulla premessa, indiscutibile, che la polizia municipale ha attestato, nel verbale di accertamento della violazione , che il conducente, mentre guidava, faceva uso dello smartphoneche teneva con la mano all’orecchio, ritiene il Collegio che la sentenza non si sia uniformata al principio di diritto secondo cui, nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti (tra le altre, Cass.

SU n. 17355/2009; Cass. nn. 2434/2011, 3705/2013, 29320/2022). Del resto, è orientamento consolidato della Corte ( Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007, Rv. 596066 – 01 ; in termini, Cass. n n . 28398/2024 ; 61 08/2023 ; 37289/2022), che « nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: […] il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese[…]».

In precedenza era stato affermato (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv. 633239 - 01) che , nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Gli stessi concetti sono stati riproposti dalla giurisprudenza più recente (Cass. n. 2259/2025): il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Nella fattispecie concreta in esame, quindi, l’allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso. Adempimento, questo, che l’opponente ha omesso;

2. ne consegueche, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale, nel riesaminare i fatti di causa, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in