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Ordinanza — n. 12833/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural abuse and lack of timeliness under Art. 96 and 380-bis CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12833/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fabrizio Platoni against a lower court decision regarding the dissolution of co-ownership. The court found the appeal procedurally irregular due to the appellant's absolute inaction and failure to meet statutory time limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs and a fine for abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if filed late or irregularly, and the court must reject it and impose costs to prevent abuse of the judicial process.

Parole chiave

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procedural irregularity abuse of process statute of limitations dissolution of co-ownership costs of litigation Cassation appeal tacit waiver divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ.
civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
In data 14-6-2024 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata in ragione della manifesta infondatezzadel ricorso.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
In data 14-6-2024 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
Michele Antognoniha depositato “comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis c.p.c.” contenente istanza di decisione, con in calce la procura speciale a lui rilasciata e da lui autenticata, contenente anche dichiarazione di revoca dei precedenti mandati.
art. 83 cod. proc. civ
149, in quanto ha disposto che l’istanza di decisione sia eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale, senza altre previsioni, abbia introdotto una regola in deroga all’art. 83 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
Come evidenziato da Cass.31839/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso n. 306/2020R.G. proposto da: PLATONI FABRIZIO, c.f. PLTFRZ51P19G478Q, rappresentat o e difes o dall’avv.Pier Paolo Davalli e dall’avv. Sergio Gherardelli e, a seguito di revoca del mandato, dall’avv. Michele Antognoni; ricorrente contro GASPARRINI GIANCARLO, c.f. GSPGCR72L22G478F, rappresentato e difesodall’avv. Carla Rizzo e dall’avv. Valter Angeli ; controricorrente nonché contro PLATONI SONIA, c.f. PLTSNO46M55G478Q, PLATONI DONATELLA, c.f. PLTDTL58H50G478L, rappresentate e difese dall’avv. G. Gabriele Corbucci; controricorrenti nonché contro PLATONI NICOLETTA, c.f.

PLTNLT65C47G478V, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Pelliccia; controricorrente OGGETTO: scioglimento di comunione RG.306/2020 C.C.14-1-2025 nonché contro PLATONI MARIA STEFANIA, MORRI ELENA ved. PLATONI, FERRONI TIZIANA, PLATONI GIORGIA, PLATONI PIERGIORGIO, GASPARRINI GIORGIO, GASPARRINI GIANLUCA, PASTORELLI FEDERICA, GASPARRINI LAURA, GASPARRINI CHIARA, PLATONI BEATRICE; intimati avverso la sentenza n.872/2018 della Corte d’Appello di Perugia , depositata il18- 12 - 2018 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14 - 1 - 2025dal consigliere relatore Linalisa Cavallino .

FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 5-8-1976 Rosario Platoni ha citato avanti il Tribunale di Perugia il fratello Federico Platoni e gli eredi dell’altro fratello, Giorgio Platoni, i figli Paolo e Gabriella Platoni e la moglie Giovanna Caciopollini, chiedendo la divisione dei beni mobili e immobili in comproprietà in parti uguali tra i tre fratelli. E’ intervenuta in causa Elena Morri, moglie di Federico Platoni e, per quanto ancora interessa, con sentenza non definitiva del 24-6-1995 il Tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla divisione dei beni mobili, ha dichiarato la proprietà per un terzo ciascuno dei compendi immobiliari da parte delle stirpi di Rosario, Federico e Giorgio Platoni e per quest’ultimo degli eredi; ha attribuito in proprietà esclusiva a Federico Platoni immobile sito in Perugia e ha approvato i progetti divisionali predisposti dal consulente d’ufficio, disponendo l’estrazione a sorte dei lotti al passaggio in giudicato della sentenza e per il restola prosecuzione del giudizio.

Riassunta la causa a seguito della morte dell’attore Rosario Platoni dalle sue eredi Nicoletta, Stefania e Beatrice Platoni e nuovamente interrotta la causa per la morte di Giovanna Caciopollini e proseguita dai suoi eredi, nonch é per la morte di Federico Platoni e proseguita dalle suoi eredi - la moglie Elena Morri e i figli Sonia, Donatella e Fabrizio Platoni-, con la sentenza definitiva del 19-12-2003 il Tribunale ha dichiarato Donatella, Sonia, Fabrizio Platoni ed Elena Morri, quali eredi di Federico Platoni, tenuti a rimborsare a favore di Paolo e Gabriella Platoni, quali eredi di Giorgio Platoni e di Giovanna Caciopollini, i frutti civili; ha dichiarato a sua voltagli eredi di Rosario Platoni e gli eredi di Giorgio Platoni e di Giovanna Caciopollini tenuti a rimborsare agli eredi di Federico Platoni le spese per i miglioramenti, nonché l’importo del risarcimento per il diminuito valore degli immobili da dividere, rimettendo la causa all’istruttore per le operazioni di assegnazione dei lotti.

Interposti appelli, poi riuniti, interrotto il giudizio per la morte di Paolo Platoni e proseguito dai suoi eredi Giorgia, Piergiorgio Platoni e Tiziana Ferroni, con sentenza n. 514/2010 la Corte d’appello di Perugia ha rigettato tutte le impugnazioni. Propostiricorso principale e ricorso incidentale per cassazione , con sentenza n. 22884 depositata in data 8-10-2013, la Corte di Cassazioneha accolto esclusivamente i motivi che avevano censurato il criterio dell’estrazione a sorte per l’esecuzione della divisione. Tiziana Ferroni, Giorgia Platoni e Piergiorgio Platoni -eredi di Paolo Platoni-, nonché Giancarlo e Giorgio Gasparrini quali eredi di Gabriella Platoni,hanno riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Perugia.

Si sono costituiti nel giudizio di rinvio Nicoletta Platoni, Beatrice Platoni e Stefania Platoni -eredi di Rosario Platoni - , Donatella Platoni, Fabrizio Platoni e Sonia Platoni - eredi di Federico Platoni - ; Elena Morri è rimasta contumace. La Corte d’appello di Perugia ha disposto nuova consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore dei beni da dividere eper eseguire progetto divisionale e con sentenza n. 872/2018 depositata il 18-12- 2018 ha disposto la divisione degli immobili tramite la formazione delle tre quote individuate dal c.t.u.,rispettivamente denominate X, Y e Z e assegnazione mediante estrazione a sorte. 2.Avverso la sentenza Fabrizio Platoni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.

Nicoletta Platoni con controricorso ha aderito integralmente alle conclusioni del ricorrente. Giancarlo Gasparrini con controricorso ha aderito alle conclusioni del ricorrente, chiedendo il rigetto solo del terzo motivo di ricorso. Sonia Platoni e Donatella Platoni hanno resistito con unico controricorso. Gli altr i soggetti evocati, Laura Gasparrini, Giorgio Gasparrini, Chiara Gasparrini, Gianluca Gasparrini, Federica Pastorelli, Beatrice Platoni, Giorgia Platoni, Piergiorgio Platoni, Maria Stefania Platoni, Tiziana Ferroni ed Elena Morri,sono rimasti intimat i .

In data 14-6-2024 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata in ragione della manifesta infondatezzadel ricorso. In data 17-7-2024 il nuovo difensore del ricorrente avv. Michele Antognoniha depositato “comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis c.p.c.” contenente istanza di decisione, con in calce la procura speciale a lui rilasciata e da lui autenticata, contenente anche dichiarazione di revoca dei precedenti mandati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio le controricorrenti Sonia e Donatella Platoni hanno depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 14-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste incompatibilità né della Presidente Falaschi per essere stata componente anche del Collegio che con la sentenza n. 22884/2013 aveva disposto il rinvio (Cass. Sez. U 25-10-2013 n. 24148 Rv. 627789-01, per tutte), né del Consigliere Criscuolo per essere stato relatore della proposta di definizione accelerata (Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 Rv. 670667- 01). 2.Preliminarmente si dà altresì atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate; in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termine per rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per integrare i l contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.

Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01). 3.Il primo motivo di ricorso è rubricato “ violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 331 e 784 c.p.c., che ha determinato la nullità del giudizio di rinvio e della sentenza n. 872/2018 della Corte d’appello di Perugia, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.”. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia nulla e inutiliter data, in quanto è stato nullo il giudizio per non essere stato garantito il litisconsorzio necessario; dichiara che gli attori in riassunzione hanno malamente ricostituito il contraddittorio nel giudizio di rinvio in quanto, dando atto che Giancarlo e Giorgio Gasparini erano eredi di Gabriella Platoni, non hanno citato gli altri eredi della stessa; aggiunge che Gabriella Platoni aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblicato in data 14-4-2011 dal notaio P.M.

Pettinacci e registrato, in forza del quale erano eredi, oltre i figliGiancarlo e Giorgio, anche Laura eChiara Gasparrini, figlie di Gianluca Gasparrini e Federica Pastorelli e la stessa Federica Pastorelli; rilevache la circostanza, oltre a risultare dai documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, era emersa nel corso della c.t.u. Specificamente, evidenzia che l’allegato 10 alla c.t.u. era copia di ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano con la quale si ordinava ai proprietari di alcune particelle fondiarie oggetto del giudizio di divisione di provvedere a una serie di opere di bonifica e tra i proprietari erano indicati Gianluca, Laura e Chiara Gasparrini; analogamente, l’allegato 11 alla c.t.u., che attestava l’inizio di procedimento amministrativo nei confronti dei proprietari di alcune particelle per la rimozione di rifiuti, era indirizzato anche a Gianluca Gasparrini; inoltre era stato allegato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei proprietari ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 650 e 110 cod. pen., tra i quali era indicato anche Gianluca Gasparrini. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza n. 872/2018 della Corte d’appello di Perugia, sotto concorrente profilo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.” e rileva che la consulenza d’ufficio recepita dalla sentenza impugnata è stata svolta senza la partecipazione dei litisconsorti necessari Laura, Chiara e Gianluca Gasparrini e Federica Pastorelli; quindi la consulenza, non avendo consentito ai litisconsorti necessari di dedurre, è a sua volta nulla per violazione del principio del contraddittorio e non utilizzabile, con la conseguente nullità della sentenza che l’ha recepita. 5.Il terzo motivo è rubricato “omesso esame di un documento e di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.” e con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia del tutto trascurato le critiche specifiche alla c.t.u. riferite alla mancanza di omogeneità dei lotti e non abbia tenuto conto neppure della più equa ripartizione che era stata elaborata solo due anni prima dal dott.

Reatelli per incarico stragiudiziale di tutti i condividenti e sottoscritta per accettazione dalla quasi totalità degli stessi. 6.I motivi di ricorso non possono essere esaminati nel merito , in quanto deve essere dichiarata la nullità dell’atto denominato “comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ.” depositata il 17 - 7 - 2024 e sottoscritta dall’avv. Michele Antognoni,con il quale è stata chiesta la decisione del ricorso , per il fatto chela procura speciale al nuovo difensore è stata conferita con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore.

Al presente giudizio, in quanto iniziato nel 1976, si applica l’art.83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69 , secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; infatti, per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass.Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092 - 01, Cass.

Sez. 5 26 - 3 - 2010n. 7241 Rv. 612212 - 01 , per tutte ). Secondo l ’indiri zzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alladisposizione previgente, se la procuraspeciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, ènecessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che faccianoriferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass.

Sez. 3 18-4-2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass.Sez. 3 24- 11 - 2010 n. 23816 Rv. 615160 - 01); a una soluzione diversa non può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. Sez. 3 30-6-2015 n. 13329 Rv. 635909-01)e si deve anche escludere che l’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. come sostituito dal d.lgs. 10-10-2022 n. 149, in quanto ha disposto che l’istanza di decisione sia eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale, senza altre previsioni, abbia introdotto una regola in deroga all’art. 83 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio.

La nullità dell’istanza di decisionedel giudizio dopo la formulazione della propostadi definizione accelerata sottoscritta soltanto dal nuovo difensoreprivo di valida procura per il giudizio di cassazione preclude la disamina nel merito del ricorso.La conclusione si impone, per il dato assorbente che il difensore privo di valida procura speciale non può svolgere alcuna attività processuale nel corso del giudizio di cassazione;quindi, non riguarda il presente giudizio la questione de gli effetti sui processi in corso del d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, laddove ha abrogato nel secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. il requisito della nuova procura speciale in capo al difensore già nominato che chieda la decisione dopo la proposta di definizione accelerata.

Ne consegue che, facendo applicazione dei principi posti daCass. Sez. 3 15-11-2023 n. 31839 (Rv. 669478-01), il giudizio va definito, all’esito dell’adunanza camerale,in conformità alla proposta stessa, in ragione dell’irritualità dell’istanza di decisione,senza disamina né dei motivi di ricorso né del relativo contenuto della proposta,e con piena applicazione dell’art. 380-bis co. 3 cod. proc. civ. (nello stesso senso Cass. Sez. 3 17-10-2024 n. 26975 Rv. 672536-01, Cass. Sez. 5 4-12- 2024 n. 31085, non massimata). Come evidenziato da Cass.31839/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. al secondo comma stabilisce che il ricorso si intende rinunciato solo in “mancanza” della richiesta di decisione.

La previsione indica che in caso di istanza tardiva o per altro motivo - come nella fatt ispecie - irrituale, si impone la fissazione dell’adunanza ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il giudizio di cassazione non può definirsi con provvedimento che dichiara l’ estinzione, che richiede invece un’inerzia assoluta del ricorrente. I nfatti, soltanto l’inerzia assoluta del ricorrente integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione;inoltre, il legislatore ha voluto evitare che la proposizione di una istanza di decisione tardiva o altrimenti irrituale sia lo strumento per eludere l’applicazione dell’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. prevista dal terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.(che, come evidenziato da Cass.

Sez. U 27-9-2023 n. 27433, Rv. 668909-01, e Cass. Sez. U 13-10- 2023 n. 28540, Rv. 669313-01, codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo). Quindi il Collegio, qualora rilevi l’irritualità dell’istanza di decisione, assegna al giudizio l’esito che aveva indicato la proposta, per l’esistenza di ragioni di rito impedienti la disamina dei motivi di ricorso, a causadell’irritualità dell’istanza di decisione. Ne consegue che, in conformità della proposta per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente , quale unico soggetto che ha dato causa al giudizio di legittimità, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore delle controricorrenti Sonia e Donatella Platoni, uniche contropartiche si sono opposte all’accoglimento del ricorso; le spese di lite sono liquidate in dispositivo in conformità della nota spese prodotta.Invece, sono compensate le spese di lite del giudizio di legittimità tra il ricorrente e gli altri controricorrenti, in considerazione delfatto che gli stessi hanno aderito alle conclusioni del ricorrente.

Inoltre, poiché per le ragioni esposte il ricorso è deciso in conformità alla proposta, devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore dellecontroricorrenti Sonia e Donatella Platoni di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti Sonia e Donatella Platoni delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.655,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e gli altri controricorrenti; condanna ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 7.655,00 a favore delle controricorrenti Sonia e Donatella Platoni e di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da part