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Ordinanza — n. 12800/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal against judicial revocation of state-funded defense fee liquidation. The court rules that judges lack self-help power to revoke such decrees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12800/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed a lower court order dismissing a lawyer's appeal against the judicial revocation of a state-funded defense fee liquidation. The lawyer argued the revocation was an illegal exercise of self-help power, while the Ministry contended the original liquidation was void due to procedural errors. The court held that judges cannot unilaterally revoke administrative-style liquidation decrees unless specific statutory exceptions apply, finding the lower court erred in allowing such a revocation.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 360 c.p.c.: Judges lack the power of self-help to revoke administrative liquidation decrees on their own initiative; such decrees can only be challenged via opposition proceedings.

Parole chiave

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judicial self-help power state-funded defense fees liquidation decree revocation administrative vs judicial power procedural exhaustion requirement indennità di patrocinio recupero dei costi revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di liquidazione può essere impugnato soltanto mediante il rimedio della opposizione ex art. 170 d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co.
Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Art. 136 d.P.R. n. 115/2002
art. 702 bis cod. proc. civ
L’avvocato Ferrari presentava ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ.
artt. 91 c.p
il terzo motivo è così rubricato: “In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 D.M.
art. 10 c.p
10 marzo 2014 n.55, nonché dell’art. 10 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Il decreto di liquidazione può essere impugnato soltanto mediante il rimedio della opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.17684/2012
Cass. n.29002/2024
Cass. n.5458/2022
Cass. n.1196/2017
Cass. civ. n.12795/2014
Cass. civ. n.14594/2008
Corte Cost. n.192/2015
Cass. n.20640/2017
Cass. n.36340/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15317/2022 R.G. proposto da FERRARI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 310, presso lo studio dell’avvocato FABBI ALESSANDRO (FBBLSN83S23H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE ROMA n. 9797/2019 depositata il 09/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

Premesso che 1. con decreto del Tribunale Penale di Roma del 10 settembre 2019 veniva liquidato all’avvocato Giovanni Ferrari un compenso di 960 euro oltre accessori per aver difeso in un procedimento penale Bouchaib Ammar, ammesso al patrocino a spese dello Stato, a far data dal 7 settembre 2015, in forza di ordinanza del 26 aprile 2015 (data indicata nel provvedimento del 21 gennaio 2019 di cui infra; nel ricorso si menziona, per evidente errore la data del 26 aprile 2018) della Corte d’appello di Roma – Sez. I Penale . Con provvedimento del 21 gennaio 2019, lo stesso Tribunale Penale di Roma revocava il provvedimento di liquidazione poichè gli importi richiesti dall’avv.

Ferrari erano relativi ad attività dallo stesso svolte antecedentemente all’ammissione al beneficio. L’avvocato Ferrari presentava ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. contro il provvedimento di revoca lamentandone la illegittimità. Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 2021, n.23222, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero della Giustizia. Il Tribunale motivava il rigetto affermando che era “risultata mancante, in radice, una valida domanda” di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che quindi il Tribunale Penale aveva legittimamente “revocato la precedente ordinanza di ammissione”;

2. l’avvocato Ferrari ricorre per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con due motivi sui quali insiste con memoria;

3. il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione” tardiva; 4.il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 158 e 159 c.p.c. ed al c.d. diritto vivente di codesta S.C.; ovvero, in ogni caso, assoluta carenza del potere di decidere del giudice che emise sua sponte il provvedimento di revoca della liquidazione, nonché violazione degli artt. 99 e 170 d.p.r. n. 115/2002, rilevante ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 360 co. 1 n. 4 e/o n. 3 c.p.c.”.

Sotto questa rubrica il ricorrente lamenta che il rigetto del ricorso contro il provvedimento di revoca della liquidazione del compenso sia stato basato sulla ritenuta correttezza della revoca della ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove invece esso ricorrente aveva proposto ricorso in opposizione alla revoca, in data 21 gennaio 2019, del decreto di liquidazione del 10 settembre 2018. Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva errato nel non tener conto della irrevocabilità del decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

2. il secondo motivo di ricorso è rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente ripropone la questione posta con il primo motivo sotto diverso angolo visuale sostenendo che la revoca del decreto di liquidazione è un provvedimento abnorme essendo stato adottato “in assenza di opposizione e sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede”;

3. il terzo motivo è così rubricato: “In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 D.M. 10 marzo 2014 n.55, nonché dell’art. 10 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; e/o difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 111 co. 7 Cost. e 132 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato a rifondere al Ministero spese processuali in misura di 2800 euro “palesemente eccessiva rispetto al risibile valore della controversia di euro 960,00”;

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati assieme. Essi sono fondati. Il decreto di liquidazione può essere impugnato soltanto mediante il rimedio della opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n.17684del 16/10/2012) , ma non può essere revocato in autotutela dal giudice che lo ha emesso poiché l'autorità giudiziaria emittente, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (v., da ultimo, Cass. n.29002/24 che richiama Cass. 5458/2022;

Cass.1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008 e Corte Cost. 192/2015; v. altresì, nello stesso senso con riguardo alla revoca del decreto diliquidazione del compenso in favore del custode giudiziario, Cass.n.20640 del 31/08/2017; in tema di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, Cass.n.36340 del 23/11/2021). Nel caso di specie il decreto non è stato impugnato. È stato illegittimamenterevocato d’ufficio dal giudice che lo aveva emesso.

L’ordinanza impugnata è errata e deve essere cassata.

5. il terzo motivo di ricorso resta assorbito, dovendosi rimettere al Tribunale di Roma, in diversa composizione, quale Giudice del rinvio,la liquidazione delle spese dell’intero processo;

6. in definitiva, devono essere dichiarati fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere dichiarato assorbito il terzo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese dell’intero processo. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al