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Ordinanza — n. 12783/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order to add lawyer's expense deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12783/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order that condemned a party to pay litigation costs but omitted the specific instruction to deduct those costs for the opposing counsel. The court held that since no explicit legislative provision mandates such a deduction, the remedy lies in the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the integration of the original order to include the deduction clause in favor of the lawyer, ensuring the opposing party receives their due compensation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93, 1188 c.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a judgment condemns a party to pay litigation costs but fails to specify the deduction for the opposing counsel, the omission constitutes a material error correctable via the procedure for correcting errors under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction Cassation order integration opposing counsel expenses Code of Civil Procedure accollo delle spese condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art.
Art. 1188 c.c.
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Art. 391-bis c.p.c.
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 93 c.p
Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c.
art. 1188 c.c
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c.
art. 391-bis c.p
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 16037/2010
Cass. 12437/2017
SU 16037/2010, Cass. 12437/2017).
Cass. S.U. n. 29432/2024
Nulla a disporre quanto alle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432/2024).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27920-2020 proposto da: PUCE GIULIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DIMITRY CONTE, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro LUPO MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DE BLASI, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché LONGO VINCENZA; -intimata– avverso l’ordinanza n. 19234/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 12/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della controricorrente. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'avv. Paolo De Blasi, difensore di Lupo Maria Cristina nel giudizio iscritto al n. 27920 del Ruolo generale per il 2020, promosso da Puce Giulia e definito da questa Corte con ordinanza n. 19234/2024 del 12/07/2024 di estinzione del giudizio di cassazione, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nelle memorie depositate in vista dell’adunanza camerale.

Con apposito decreto, il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio per l’adozione del provvedimento su tale istanza. L’originaria ricorrente è rimasta intimata. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c. – che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU 16037/2010, Cass. 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. Nulla a disporre quanto alle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 19234/2024 del 12/07/2024 sia apportata la seguente integrazione: nel dispositivo, a p. 9, dopo le parole «per legge se dovuti» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:

«, da distrarsi in favore dell’avvocato Paolo De Blasi, antistatario»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere