Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper procedural choice of remedy for material errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Caruso family inadmissible, ordering them to pay legal costs and damages. The appellants sought to correct a material error in a second-instance judgment regarding property ownership, but the court found they should have utilized the specific correction procedure under Articles 287-288 of the Civil Procedure Code instead. Since the Court of Cassation handles appeals on points of law and cannot correct factual or material errors in lower court judgments, the request was rejected as procedurally improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287-288 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a party challenges a judgment via cassation, the remedy for material errors must be directed to the court of first instance, as the cassation court lacks competence to correct such errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14258/2023 R.G. proposto da CARUSO CORRADO, CARUSO SEBASTIANO, CARUSO ANGELO (nato il 30.11.1988), CARUSO ANTONIETTA, CARUSO ANTONINO, CARUSO ANGELO (nato l’8.9.1986) , elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 96, presso lo studio dell’avvocato SIMONA PANDOLFINI SIMONA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO CAMPISI, -ricorrenti- contro COCO LAURA ANTONIA, ARCIDIACONO STEFANIA ed ARCIDIACONO ANTONINO VENERINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio della dott.ssa Maria Chiaramonte, rappresentati e difesi dall’avvocato I VAN ANTONIO ANDREA CHIARAMONTE, -controricorrenti- nonchè contro ARCIDIACONO MARIA GRAZIA e PEZZINO CONCETTINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TESSALONICA 31 (C/O GRASSO ELENA), rappresentate e difese d a ll’avvocato GIOVANNI ROSARIO PATTI, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.646/2023depositata l’ 11 . 4 . 2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8.5.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 16.7.2013 Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina convenivano davanti al Tribunale di Siracusa Caruso Sebastiano e Caruso Corrado, per ottenere l'accertamento della proprietà della metà indivisa dei fabbricati e dei terreni facenti parte della masseria denominata Casa di Banca, sita in contrada Roveto in territorio di Noto, ricadente nella riserva naturale di Vendicari in capo alle attrici, loro spettante in quanto eredi di Arcidiacono Antonino per successione apertasi il 12.8.2011, e la conseguente condanna dei convenuti all’immediato rilascio degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni subiti per la sottrazione di una vasca di raccolta acque e di una pila, e per l'occupazione di tali immobili.
Costituitisi, Caruso Sebastiano e Caruso Corrado contestavano tutto quanto dedotto dalle attrici e, nello specifico, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva perché, con atto di compravendita del 7.6.2013 a rogito del notaio Gianbattista Coltraro, rep. n. 10587, la proprietà degli immobili oggetto di causa era stata da loro trasferita a Caruso Angelo, Caruso Antonino e Caruso Antonietta. Integrato il contraddittorio nei confronti di questi ultimi, i predetti chiedevano in riconvenzionale l’acquisto degli immobili per intervenuta usucapione.
Con atto di intervento volontario si costituivano in giudizio Coco Laura, Arcidiacono Stefania e Arcidiacono Antonino Venerino, quali eredi di Arcidiacono Stefano, e chiedevano di accogliere le domande di parte attrice e di dichiarare che la restante metà indivisa dei fabbricati e dei terreni oggetto di causa apparteneva agli intervenuti, e per l’effetto di ordinare ai Caruso l’immediato rilascio degli stessi, nonché di dichiarare e ritenere inopponibile nei loro confronti l’atto del notaio Gianbattista Coltraro del 7.6.2013, nella parte in cui trasferiva a Caruso Angelo, Caruso Antonino e Caruso Antonietta le unità immobiliari per cui è causa.
Istruita la causa, il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1570/2021, rigettava le domande di parte attrice, dei convenuti e degli intervenuti, ritenendo non assolti gli oneri probatori propri dell'azione di rivendicazione delle attrici e degli eredi di Arcidiacono Stefano intervenuti, e dell'usucapione invocata da Angelo, Caruso Antonino e Caruso Antonietta, e compensava integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio, ponendo a carico di parte attrice le spese di CTU. Avverso questa sentenza, proponevano appello principale Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina, ed appello incidentale gli eredi di Arcidiacono Stefano, riproponendo le rispettive azioni di rivendica, e resistevano Caruso Corrado, Sebastiano, Angelo (nato il 30.11.1988), Antonietta, Angelo (nato l'8.9.1986) e Antonino.
Con sentenza n. 646/2023 del 28.3/11.4.2023, la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, dichiarava Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina proprietarie della metà indivisa dei fabbricati e dei terreni oggetto di causa (particelle 744, 746, 749, 750 e 754 del foglio 373 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Noto) e per ¼ delle particelle 747 e 748 sub 1 e 2 dello stesso foglio, e Coco Laura, Arcidiacono Stefania e Arcidiacono Antonino Venerino proprietari dell’altra metà indivisa dei fabbricati e dei terreni facenti parte della masseria e di ¼ delle particelle 747 e 748 sub 1 e 2 summenzionate e per l’effetto condannava Caruso Corrado, Sebastiano, Angelo (nato il 30.11.1988), Antonietta, Angelo (nato l'8.9.1986) e Antonino all’immediato rilascio dei suddetti beni immobili in favore dei rivendicanti vittoriosi, nonché al pagamento delle spese legali.
Avverso questa sentenza hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte Caruso Corrado, Sebastiano, Angelo (nato il 30.11.1988), Antonietta, Angelo (nato l'8.9.1986) e Antonino, affidandosi ad un unico motivo. Coco Laura, Arcidiacono Stefania e Arcidiacono Antonino Venerino, nonché Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina hanno resistito con separati controricorsi. E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i difensori dei ricorrenti hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 biscomma 2° c.p.c..
A seguito della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta l'esclusione dagli atti della relazione tecnica dell'arch. Giuseppe Paternò (allegato 5 al ricorso), del verbale dell'udienza penale del Tribunale di Siracusa del procedimento n. 5183/13 RGNR (allegato all'istanza di decisione parziale dei ricorrenti del 5.3.2024), nonché del dispositivo della relativa sentenza del 25.2.2025 e del pregresso decreto di citazione a giudizio del 12/13.5.2020 (allegati alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. dei ricorrenti), trattandosi di documenti non prodotti nei precedenti gradi, o sopravvenuti, che non riguardano la nullità della sentenza impugnata, né l'ammissibilità del ricorso, o del controricorso, e che non rientrano quindi nell'ambito applicativo dell'art. 372 c.p.c..
Col primo ed unico motivo, i ricorrenti censurano congiuntamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 cod. civ., il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza per avere la Corte d'Appello erroneamente valutato le prove testimoniali, basandosi sulla testimonianza de relato del teste Zuccarello e su deposizioni di testimoni che non avevano frequentato i luoghi di causa perché vivevano fuori, come riferito dalla teste Di Grande Carmela, il tutto nonostante l'esito negativo per gli appellanti del ricorso per reintegrazione nel possesso nel giudizio promosso da Arcidiacono Antonino davanti al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, e l'ultrapetizione per avere asseritamente riconosciuto la sentenza impugnata, per mero errore correggibile, ad Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina, ed a Coco Laura Antonina, Arcidiacono Stefania e Arcidiacono Antonino Venerino, la proprietà della particella 750 del foglio 373 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Noto, che non era oggetto di contestazione giudiziale e che sarebbe di proprietà dei Caruso per ¼.
Tale articolato motivo é inammissibile per varie ragioni. Anzitutto é inammissibile il motivo, nella parte in cui, pur invocando la violazione dell'art. 948 cod. civ., non assume che la Corte d'Appello abbia erroneamente inteso la norma che regola l'esercizio dell'azione di rivendicazione per come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia come attributiva dell'onere a carico dell'attore di dimostrare l'esistenza a favore suo, o di un suo dante causa, di un valido acquisto del bene immobile a titolo originario, o di provare la maturazione in favore suo, o di un suo dante causa dell'usucapione (Cass. n. 21940/2018;
Cass.n.25643/2014; Cass. n. 1210/2017; Cass. n. 2325/1964 espressamente richiamate a pagina 4 dell'impugnata sentenza), ma punta ad ottenere una rivalutazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che addivenga ad una ricostruzione alternativa del possesso uti domini esercitato dal 1959 al 5.5.2000, da Arcidiacono Antonino ed Arcidiacono Stefano, danti causa degli appellanti. Va in proposito richiamata la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n.24148 del 25.10.2013, già menzionata nella proposta di definizione accelerata, secondo la quale il motivo di ricorso non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Ugualmente inammissibile é la doglianza relativa all'erronea valutazione delle prove testimoniali, volta ad ottenere un diverso ed alternativo apprezzamento delle prove. In proposito, in conformità alla proposta di definizione accelerata, va richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. sez. lav. 13.6.2014 n. 13485;
Cass. 23.5.2014 n. 11511; Cass. 24.5.2006 n. 12362). Ulteriormente, come osservato dai controricorrenti, la doglianza relativa all'erronea valutazione delle prove testimoniali, non é conforme al principio di autosufficienza del ricorso, in quanto per giurisprudenza consolidata di questa Corte “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cass. ord. 10.8.2017 n. 19985;
Cass. 30.7.2010 n. 17915), mentre nella specie i ricorrenti non hanno riportato il testo delle testimonianze contestate, e di tutte le deposizioni poste a base del convincimento espresso dalla Corte d'Appello, né di quelle di segno contrario invocate, al fine di dimostrarne la decisività, e neppure hanno invocato l'omessa considerazione di circostanze di fatto principali, o secondarie, decisive, emergenti dalle testimonianze acquisite ai sensi dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c... Quanto al difetto di motivazione lamentato, é anch'esso inammissibile, in quanto i ricorrenti non hanno invocato alcuna delle ipotesi di vizio di motivazione ancora censurabili dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134. I ricorrenti, infatti, non si sono riferiti ad un difetto assoluto di motivazione, avendo essi stessi riconosciuto i passaggi argomentativi essenziali dell'impugnata sentenza esposti a dimostrazione della fondatezza dell'azione di rivendica esercitata dagli originari attori e dagli eredi di Arcidiacono Stefano, intervenuti nel corso del giudizio di primo grado per rivendicare la loro metà dei fabbricati e terreni della masseria Casa di Banca, non hanno fatto riferimento all'esistenza di una motivazione meramente apparente, o ad una motivazione talmente illogica e contraddittoria da non consentire di comprendere le ragioni della decisione adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione ancora censurabile in sede di legittimità, quando non sia allegata la mancata considerazione di un fatto storico principale, o secondario, oggetto di discussione tra le parti decisivo ai sensi dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c., si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie Cass. ord. 28.4.2025 n. 11219; Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053). La sentenza impugnata, comunque, dopo avere escluso che le originarie attrici, e gli intervenuti eredi di Arcidiacono Stefano, potessero fruire di un'attenuazione dell'onere probatorio proprio dell'azione di rivendica, per effetto dell'usucapione loro contrapposta e non provata dai Caruso, in quanto gli stessi avevano contestato il possesso dei loro contraddittori anteriore all'inizio del loro possesso ad usucapionem, ritenendo quindi gravati gli attori e gli intervenuti rivendicanti dall'onere di provare l'acquisto a titolo originario, o per usucapione dei beni rivendicati, sia pure avvalendosi della successione nel possesso dei loro danti causa deceduti, Arcidiacono Antonino ed Arcidiacono Stefano, ha giudicato raggiunta la prova suddetta.
La Corte d'Appello, sulla base delle testimonianze rese da Pennisi Maria e Zuccarello Roberto, confermate da Fronterré Michele, Di Grande Carmela e Ferrante Oreste, ha ritenuto provato che Arcidiacono Antonino ed Arcidiacono Stefano, ai quali sono succeduti i vari attori in rivendica, originari ed intervenuti, abbiano posseduto i fabbricati ed i terreni della masseria in questione (particella 744, 746, 750, 749, 754 per ½ in favore degli eredi di Arcidiacono Antonino e per ½ in favore degli eredi di Arcidiacono Stefano, e per ¼ le particelle 747 e 748 sub 1 e 2 del foglio 373 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Noto in favore degli eredi di Arcidiacono Antonino e per ¼ in favore degli eredi di Arcidiacono Stefano), comportandosi come proprietari tramite l'amministratore fiduciario, Scollo Carmelo, che aveva le chiavi dei vari fabbricati della masseria e che vi ha abitato dal 1959 al maggio 2000, e che negli anni '60 dello scorso secolo vi ospitava i propri nipoti nei mesi estivi col permesso degli Arcidiacono, che tre o quattro volte l'anno si recavano alla masseria per ritirare i canoni e controllare i terreni.
La sentenza impugnata ha altresì ritenuto che alcuni terreni erano stati concessi negli anni 1994-1997 da fratelli Arcidiacono Antonino e Stefano a Caruso Angelo per coltivarvi piante di anguria, riconoscendo quindi la maturazione dell'usucapione a favore degli eredi dei fratelli Arcidiacono in data anteriore al giudizio possessorio promosso da Arcidiacono Antonino, invocato dai ricorrenti come atto interruttivo della prescrizione acquisitiva avversaria. E' infine manifestamente infondata la richiesta dei ricorrenti di correzione dell'errore materiale, commesso dalla Corte d'Appello di Bari, nell'individuare tra le particelle oggetto delle azioni di rivendica, per una metà indivisa di Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina, e per l'altra metà indivisa di Coco Laura Antonia, Arcidiacono Stefania ed Arcidiacono Antonino Venerino, la particella 750 del foglio 373 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Noto, non inclusa tra le domande giudiziali avanzate dagli attori in rivendica.
I ricorrenti, infatti, non avrebbero dovuto, sul denunciato errore materiale assunto come riconducibile alla sentenza di secondo grado, proporre ricorso per cassazione, ma attivare il procedimento di correzione, ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c., dinanzi alla stessa Corte d'Appello. Infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 cod. civ. e ss., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass. ord.30.10.2020 n. 24131;
Cass. 11.3.2004 n. 4993; Cass. 27.7.2001 n. 10289). In base al principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido, al pagamento in favore dei due gruppi di controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La conformità della decisione adottata, alla proposta di definizione accelerata, impone, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, di condannare in solido i ricorrenti al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. a favore dei controricorrenti, ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure determinate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.M La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Caruso Corrado, Sebastiano, Angelo (nato il 30.11.1988), Antonietta, Angelo (nato l'8.9.1986) ed Antonino, e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti Arcidiacono Maria Grazia e Pezzino Concettina, e dei controricorrenti Coco Laura Antonia, Arcidiacono Stefania ed Arcidiacono Antonino Venerino,liquidandole per ciascun gruppo di controricorrenti in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Condanna in solido Caruso Corrado, Sebastiano, Angelo (nato il 30.11.1988), Antonietta, Angelo (nato l'8.9.1986) ed Antonino al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di ciascun gruppo di controricorrenti nella misura di € 3.000,00, nonché ai sensi dell