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Ordinanza Interlocutoria — n. 12743/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands division case to clarify co-ownership status of heirs versus original donees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12743/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to clarify whether the heirs of the deceased donor or the original donees should participate in the judicial division. The lower court incorrectly treated the donees as co-owners from the start, ignoring that they only acquired rights after the donor's death. Consequently, the court ordered a new hearing to determine the correct composition of parties based on inheritance law principles.

Regesto Legislator

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Art. 720 c.c.; Art. 1104 c.c.: Upon the death of a co-owner, the donees of their respective shares do not automatically become co-owners but act as heirs, requiring a new determination of the division parties.

Parole chiave

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judicial division of estate heirs versus donees co-ownership status succession law principles remand for clarification divisione della massa ereditaria splitting dei redditi coniugali accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Art. 720 c.c.
Art. 1104 c.c.
Art. 384, comma 3, c.p.c.
In considerazione di quanto sopra, questa Corte deve pertanto provvedere ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al pubblico ministero e alle parti termine per il deposito di osservazioni sulle stesse questioni.
art. 1113 c.c
1111 cc, potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8626 del 2016 delle Sezioni unite
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22331/2019 R.G. proposto da: SARDO MARIA, SARDO VALENTINA, SARDO ANTONIO ROBERTO, ASARO GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCECA SALVATORE -ricorrenti- contro VACCARA FEDERICA, VACCARA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALLIA, 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI LAURA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANNIZZO GIUSEPPE -controricorrenti-ricorrenti incidentali- VACCARA FRANCESCA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 418/2019 depositata il 28/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che la presente lite riguarda una causa di divisione giudiziale iniziata da Vaccara Francesca in relazione a beni del defunto genitore e acquistati in parti uguali, oltre che dall’attrice, dal fratello di lei Vaccara Luigi. La causa è stata promossa nei confronti di Giovanni e Federica Vaccara, figli di Vaccara Luigi, sul presupposto di fatto, enunziato dall’attrice nella citazione, che lo stesso Vaccara Luigi, nel 1995, avevano donato la propria quota ai due figli.

Nel giudizio sono intervenuti i cessionari della quota dell’attrice Vaccara Francesca, in forza di trasferimento operato in corso di causa. Il tribunale ha disposto la divisione i due porzioni, che ha attribuito indivisamente ai cessionari di Vaccara Francesca, da un lato, a Giovanni e Federica Vaccara dall’altro. Questi ultimi hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Palermo ha accolto limitatamente al criterio di attribuzione delle porzioni. In particolare, la corte di merito ha ritenuto che Federica e Giovanni Vaccara concorressero nella divisione come un'unica parte, in luogo del dante causa Luigi Vaccara; essendo i beni divisibili e in presenza di quote uguali, all’assegnazione delle parti occorreva procedere mediante estrazione a sorte.

Per la cassazione della sentenza Sardo Maria, Sardo Valentina, Sardo Antonio Roberto e Asaro Giuseppa hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. Vaccara Federica e Vaccara Giovanni hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. Vaccara Francesca resta intimata. Le parti hanno depositato memorie. Rilevato che il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia che la sentenza ha ritenuto fattibile una divisione che non poteva essere realizzata nei termini ipotizzati dal progetto di divisione, in particolare perché i convenuti non erano titolari in eguali misura dei beni dividendi: in base all’atto di donazione attuato dall’originario titolare Vaccara Luigi, essi erano proprietari per il 25% ciascuno delle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. al foglio 233, particella 890 sub 4 e 5, in forza di donazione dell’11 ottobre 1995, mentre la sola Federica Vaccara era titolare della metà indivisa dell’immobile iscritto al foglio 223, particella 889, sub 2.

In relazione a tale motivo, il collegio osserva che la Corte d’appello ha ritenuto che i condividenti, attuali ricorrenti incidentali, fossero titolari, collettivamente, della quota già spettante al loro dante causa Luigi Vaccara. In questi termini la Corte d’appello sembra aver considerato Federica Vaccara e Giovanni Vaccara acquirenti a titolo particolare dell’intera quota astratta di proprietà già spettante a Luigi Vaccara. Tuttavia, in altra parte della sentenza, sono contraddittoriamente richiamati i diversi principi in tema di atti di disposizioni del singolo condividente aventi per oggetto non la quota astratta dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di singoli beni del compendio.

La distinzione, sul piano degli effetti, è così definita dalla giurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione pro indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 cc nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 cc, potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990; n. conf. 4428/2018).

Consegue che l’affermazione della corte di merito, in ordine al concorso degli aventi causa di Luigi Vaccara per la quota del 50% già spettante al loro dante causa, mentre è corretta nella prospettiva dell’alienazione della quota astratta, non è lo è invece nella prospettiva dell’alienazione di diritti su singol beni, evocata nella stessa sentenza. Tale prospettiva, in effetti, è quella già sostenuta nel merito dai ricorrenti incidentali: con l’atto di donazione del 1995 Luigi Vaccara non donò ai propri figli la quota indivisa dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di ½ degli immobili distinti in catasto al foglio 233, particella 889, sub 4 e 5, e particella 890 sub 2, mentre rimase di sua proprietà la quota dell’immobile distinto in catasto al foglio 889 sub 2, che fu poi donata alla sola Vaccara Federica con atto del 23 aprile 2007.

Discende dai principi sopra richiamati che il condividente, il quale disponga di beni indivisi così come avrebbe disposto Vaccara Luigi, non dispone della propria quota astratta di comunione, ma dispone dei diritti che gli spettano su singoli beni, con le conseguenze già illustrate per quanto riguarda l’efficacia dell’atto. A ciò si deve aggiungere che le Sezioni unite di questa Suprema corte, con la sentenza n. 8626 del 2016, hanno riconosciuto la nullità della donazione della quota di un singolo bene facente parte di una comunione ereditaria, in quanto considerato bene altrui.

In applicazione dei principi sopra indicati, poiché gli atti di disposizione da parte di Vaccara Luigi, non avevano modificato la compagine dei condividenti, la divisione avrebbe dovuto svolgersi nei confronti degli aventi causa di Vaccara Francesco, in quanto acquirenti dell’intera quota di comunione a questa spettante, e di Luigi Vaccara, il quale, in effetti, è stato chiamato per l’integrazione del contraddittorio in primo grado. È chiaro, tuttavia, dopo quanto sopra chiarito in linea di principio, che, una volta deceduto il disponente Vaccara Luigi, al suo posto non subentra rono nella comunione i donatari, ma gli eredi; e in ipotesi i soli eredi fossero gli stessi donatari, questi concorrevano nella divisione in tale qualità, non in quella di donatari di diritti su singoli beni.

La Corte d’appello, invece, nel disporre la divisione, ha attribuito in via immediata e ab origine, la veste di condividenti ai donatari in forza della donazione, mentre tale qualità i donatari avrebbero potuto assumere solo dopo la morte del donante. Ma a quel punto la qualità in ipotesi rilevante sarebbe quella di erede, non di donatario. È poi ovvio che, se gli eredi fossero altri, o vi fossero altri eredi in aggiunta ai figli donatari, tutti avrebbero diritto di concorrere collettivamente al posto del condividente deceduto. Insomma, nella situazione delineatasi nella causa, il concorso nella divisione sarebbe pur sempre un concorso per quote uguali fra due gruppi di compartecipi ( gli aventi causa di Vaccara Francesca e gli eredi di Vaccara Luigi), ma sulla base di considerazioni diverse da quelle che emergono dalla sentenza impugnata e rilevate d’ufficio.

In considerazione di quanto sopra, questa Corte deve pertanto provvedere ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al pubblico ministero e alle parti termine per il deposito di osservazioni sulle stesse questioni. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al pubblico ministero e alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulle que