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Ordinanza — n. 12727/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to parties' mutual settlement agreement extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12727/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a mutual settlement agreement reached by the parties. Bozza Maddalena and Acampora Mario jointly withdrew their respective appeals and incidental counterclaims, accepting full compensation for litigation costs. Consequently, the court found no need to rule on the allocation of expenses since the dispute was resolved without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their appeals and accept full compensation for costs, the proceedings are extinguished by ordinance without a ruling on expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual settlement agreement extinction of proceedings withdrawal of appeal litigation cost compensation Italian civil procedure transactio court ordinance contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per l'imposizione alla ricorrente principale ed al ricorrente incidentale condizionato, di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto, né dichiarato inammissibile, o improcedibile.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17368/2021 R.G. proposto da BOZZA MADDALENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato Andrea Silla, rappresentatae difesa dall'avvocato Enrico Mariconda, -ricorrente- contro ACAMPORA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 82, presso lo studio dell’avvocato Carlo Milardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fiorentino, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4463/2020depositata il 22.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 24.2.2015, Acampora Mario proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.2129/2014, con cui era stata accolta la domanda avanzata in primo grado da Bozza Maddalena e, per l'effetto, l’appellante era stato condannato alla ricostruzione del tratto di muro di sassi di confine oggetto di causa, rispettando la precedente inclinazione e senza stilatura di giunti, in conformità al preesistente stato dei luoghi.

Con sentenza n. 4463/2020 del 25.11/22.12.2020 la Corte d'Appello di Napoli, nella resistenza di Bozza Maddalena, accoglieva l’appello, e per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda avanzata da Bozza Maddalena e la condannava al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, ritenendo che l'apportata modifica dello stato dei luoghi non avesse recato pregiudizio all’appellata. Avverso questa sentenza, Bozza Maddalena ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2021, affidandosi a due motivi.

Acampora Mario ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo. Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 19.3.2025, in data 7.3.2025, Bozza Maddalena ed Acampora Mario ed i rispettivi difensori, avendo raggiunto un accordo transattivo, hanno congiuntamente depositato un atto da tutti sottoscritto, contenente sia la rinuncia agli atti del giudizio di Bozza Maddalena relativa al ricorso principale, sia la rinuncia agli atti del giudizio di Acampora Mario relativa al ricorso incidentale condizionato, con le reciproche accettazioni, con integrale compensazione delle spese processuali, accettata anche dai legali delle parti, avvocati Enrico Mariconda e Giovanni Fiorentino.

Ritiene conseguentemente la Corte, che ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., debba essere dichiarata con ordinanza l'estinzione del giudizio. Stante l’accettazione della rinuncia non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese. Non sussistono i presupposti per l'imposizione alla ricorrente principale ed al ricorrente incidentale condizionato, di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto, né dichiarato inammissibile, o improcedibile. P.Q.M La Corte dichiaraestinto il giudizio di cas