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Ordinanza — n. 12693/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late notification of the appeal act violating procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had accepted an appeal filed after the statutory deadline. The appellants argued that a subsequent notification of the complete citation act cured the initial defect, but the Court distinguished between defects in the summons to court and the act of suing. The Court held that defects regarding the act of suing cannot be cured by the defendant's appearance once the deadline for filing the appeal has passed, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 5° c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In appeal proceedings, defects concerning the editio actionis are not curable by the defendant's appearance once the deadline for filing the appeal has expired, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal editio actionis defect procedural deadline cure of nullity appeal notification azione mobiliare istanza tardiva di restituzione dei termini recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 5° c.p.c.
Gli effetti di tale sanatoria non retroagiscono al tempo della prima notificazione in quanto, per espressa previsione dell’art. 164, comma 5° c.p.c., restano ferme le decadenzematurate.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 156, comma 3 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
art. 380 bis c.p
In prossimità dell’udienza camerale, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
artt. 326 c.p
3 c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 326 c.p.c.
art. 164 c.p
Giova allora rilevare che l’art. 164 c.p.c., recante la disciplina della nullità della citazione, distingue due tipologie di vizi dell’atto introduttivo del giudizio.
art. 350 c.p
Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità rileva che, prevedendo l’art. 350 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17951 del 1° luglio 2008
Sez. 3, n. 6673 del 19 marzo 2018
Sez. 3, n. 17495 del 23 agosto 2011
Sez. 3, n. 17495 del 23 agosto 2011; Sez.
Sez. 1, n. 26662 del 18 dicembre 2007
17495 del 23 agosto 2011; Sez. 1, n. 26662 del 18 dicembre 2007).
Sez. 2, n. 35325 del 31 dicembre 2024
382 comma 3° c.p.c., determinando così il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale (Sez. 2, n. 35325 del 31 dicembre 2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 18439/2023 R.G. proposto da : SARA MOBILI S.R.L. e CIOTOLI LUCIANA, domiciliat e in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresenta te e dife se dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO; –ricorrenti – contro DE ANGELIS GIULIO –intimato – avverso la sentenza n. 4045/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il06/06/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025dal Presidente dr . MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Nel confermare l’ordinanza interdittale che aveva disposto la reintegrazione di Sara Mobili s.r.l. e di Luciana Ciotoli nel compossesso di un immobile in Pontinia, il Tribunale di Latina condannò Giulio De Angelis al risarcimento del danno da lucro cessante subito dalle ricorrenti.

Giulio De Angelis propose appello. Nella resistenza delle controparti, le quali eccepivano l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica della citazione in forma integrale, con sentenza n. 4045/2023 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente il gravame, riducendo il quantumliquidato in favore delle appellate. Il Giudice di seconde cure ritenne sufficiente, ai fini dell’esercizio del potere di impugnare, la notifica della citazione – malgrado l’incompletezza dell’atto, che poteva verosimilmente ricondursi a una problematica di natura informatica –effettuata il 26.3.2018, ultimo giorno utile per impugnare la pronuncia di prime cure, rilevando altresì che, il giorno successivo, il De Angelis aveva provveduto a notificare alle controparti l’atto integrale, in tal modo sanando la prima citazione.

Inoltre, la Corte territoriale rilevò che le appellate avevano provato il loro compossesso per una quota inferiore a quella individuata dal Giudice di prime cure. Avverso la predetta sentenza Sara Mobili s.r.l. e Luciana Ciotoli propongono ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi. Giulio De Angelis è rimasto intimato. In prossimità dell’udienza camerale, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 326 c.p.c. e 164, comma 5° c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sanato con efficacia retroattiva l’atto di appello notificato tempestivamente –nonostante si componesse di una sola pagina e contenesse soltanto l’indicazione dell’autorità adita, delle parti e la parte iniziale della premessa in fatto – in virtù della notifica della citazione integrale avvenuta il giornosuccessivo allo spirare del termine per impugnare. Secondo le ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che, se per i vizi afferenti alla vocatio in ius la sanatoria opera retroattivamente, lo stesso non può dirsi per le nullità relative all’editio actionis, la cui sanatoria dispiega effetti ex nunc.

Di talché, atteso che la notifica della seconda citazione in appello, che avrebbe dovuto sanare il primo atto incompleto, era avvenuta quando i termini per impugnare la pronuncia di prime cure erano già spirati, il gravame proposto da Giulio De Angelis doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivo. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164 e 168 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il De Angelis aveva provveduto a iscrivere a ruolo soltanto il secondo gravame, privo di qualsivoglia richiamo o allegazione della prima e incompleta citazione.

Pertanto, avendo l’appellante incardinando unicamente il giudizio introdotto con l’atto notificato tardivamente, non avrebbe astrattamente potuto operare alcun tipo di sanatoria, nemmeno con efficacia ex nunc. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di legge e/o nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Secondo le ricorrenti, la pronuncia di seconde cure sarebbe affetta dal vizio della mera apparenza della motivazione in ordine alla riduzione del quantumliquidato a titolo di risarcimento del danno, per avere la Corte d’appello affermato che le predette ricorrenti si erano dichiarate “composseditrici dell’immobile nella sola misura di un terzo”, pur in assenza di alcun tipo di riconoscimento delle predette in tal senso.

Inoltre, il Giudice di seconde cure avrebbe travisato le risultanze probatorie in atti, dalle quali emergeva la maggiore entità della quota di compossesso facente capo alle odierne ricorrenti. Ilprimo motivo è fondato. E’ pacifico che Giulio De Angelis, dopo aver notificato – l’ultimo giorno utile prima dello spirare del termine per l’impugnazione - un atto di citazione in appello privo del contenuto del gravame, provvide il giorno successivo a notificare l’atto completo, procedendo ad iscrivere a ruolo quest’ultimo. Giova allora rilevare che l’art. 164 c.p.c., recante la disciplina della nullità della citazione, distingue due tipologie di vizi dell’atto introduttivo del giudizio.

La prima afferisce alla chiamata in causa del convenuto e ricorre nelle ipotesi di omissione o assoluta incertezza di taluno dei requisiti di cui all’art. 163, nn. 1 e 2 c.p.c., di carenza di indicazione della data dell’udienza di comparizione, di assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge o di carenza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7 c.p.c. Questa tipologia di nullità si considera sanata, per raggiungimento dello scopo, con la costituzione in giudizio del convenuto. Se, tuttavia, questi non si costituisce, il Giudice rileva la nullità dell’atto introduttivo e ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio.

In forza di tale sanatoria, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Diverso è il regime degli effetti della sanatoria delle nullità afferenti alla editio actionis, che si configurano nei casi di omissione o assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e di carenza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. In tali casi, stante l’evidente impossibilità di sanare l’atto introduttivo del giudizio mediante la costituzione del convenuto, è necessaria la rinnovazione della citazione o l’integrazionedella domanda, per le quali il Giudice fissa all’attore un termine perentorio.

Gli effetti di tale sanatoria non retroagiscono al tempo della prima notificazione in quanto, per espressa previsione dell’art. 164, comma 5° c.p.c., restano ferme le decadenzematurate. Al riguardo, questa Corte ha rilevato che la disciplina codicistica della nullità della citazione opera “una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto –poiché mentre i vizi afferenti alla “vocatio in jus” sono sanati con effetto “ex tunc”, quelli relativi alla “editio actionis” sono sanati con effetto “ex nunc”.

Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità rileva che, prevedendo l’art. 350 c.p.c. che il Giudice d’appello, in sede di prima udienza, verifichi la regolare costituzione del giudizio e, laddove occorra, disponga la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di seconde cure, risulta confermata, in assenza di una disciplina derogatoria, “l’applicabilità anche al giudizio di appello del disposto dell’art. 164 c.p.c. e la distinzione, quanto agli effetti della rinnovazione, fra vizi relativi alla vocatio in jus, sanabili con effetto retroattivo, e vizi relativi all’editio actionis, sanabili solo con effetto ex nunc.” (Sez. 1, n. 17951del 1° luglio 2008).

Conseguentemente, secondo un indirizzo ormai consolidato, i vizi riguardanti la editioactionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, comma 3, e 157 c.p.c., essendo lanullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Sez. 3, n. 6673 del 19 marzo 2018;

Sez. 3, n. 17495 del 23 agosto 2011; Sez. 1, n. 26662 del 18 dicembre 2007). Traendo dunque le fila del discorso ed applicando i suddetti principi alla fase dell’impugnazione, ne deriva che, nel caso di specie, il primo atto di citazione in appello notificato dal De Angelis non poteva considerarsi emendato dalle denunciate nullità per effetto della successiva notifica in forma integrale, atteso che un’eventuale sanatoria dell’atto avrebbe potuto operare, per quel che concerne i vizi della vocatio in ius, dal momento della prima notificazione e, cioè, a far data dal 26.3.2018, mentre per quel che riguarda i vizi afferenti all’editio actionis dal momento della seconda notificazione, avvenuta il 27.3.2018, quando il soccombente era ormai decaduto dal termine per impugnare la pronuncia di primo grado.

La Corte d’appello si sarebbe dunque dovuta attenere al seguente principio: “In tema di appello, i vizi riguardanti l’editio actionis non sono più sanabili, una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell’attodi gravame, sicché il giudice adito deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.” In altri termini, la sanatoria dell’atto non può ritenersi operante nel caso in esame, stante la sua tardività, con conseguente inammissibilità dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza n. 505/2018 del Tribunale di Latina.

Il secondo e il terzo motivo rimangono logicamente assorbiti dall’accoglimento della prima doglianza. La sentenza della Corte territoriale va dunque cassata senza rinvio , ai sensi dell’art. 382 comma 3° c.p.c., determinando così il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale (Sez. 2, n. 35325 del 31 dicembre 2024). Le spese di lite del grado di appelloe del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.

Condanna il De Angelis alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, che liquida in euro4.500 per compensi e d in euro 250 per accessori. Per il giudizio di legittimità, liquidal’importo in euro 3.000 (