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Sentenza — n. 12684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding invalidity of digital service of process when PEC address was designated for court communications only.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the digital service of process was valid despite the defendant's PEC address being designated solely for court communications. The lower court had accepted the plaintiff's argument that the address's limited purpose rendered the notification ineffective, but the Supreme Court found this reasoning obsolete. The court held that subsequent legislative amendments removed the possibility for lawyers to restrict the effectiveness of their digital domicile, thereby validating the notification to the PEC address provided in the initial petition.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 149 bis c.p.c.; Art. 125 c.p.c.: The digital domicile of a lawyer designated in a petition for court communications cannot be limited to such communications, and service of process to that address remains valid regardless of the address's original intended scope.

Parole chiave

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digital domicile validity PEC notification service lawyer electronic address court communications limitation procedural notification rules art 149 bis cpc inadmissible appeal locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso, notificato a mezzo posta il 12.3.2020, è tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 325 c.p.c..
Art. 149 bis c.p.c.
179 del 2012, ed essa va riconosciuta con il solo limite posto dall’art. 149 bis c.p.c., cioè “ se non è fatto espresso divieto dalla legge“.
Art. 125 c.p.c.
In tal modo, l'art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia didomicilio digitale.
Law n. 53 of 1994
D.L. n. 179 of 2012
art. 325 c.p
Ne consegue che il ricorso, notificato a mezzo posta il 12.3.2020, è tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 325 c.p.c..
art. 125 c.p
In tal modo, l'art. 125 c.p.c.
art. 149 bis c.p
179 del 2012, ed essa va riconosciuta con il solo limite posto dall’art. 149 bis c.p.c., cioè “ se non è fatto espresso divieto dalla legge“.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3685 del 2021
n.33806 del 2021; Cass. n. 3685 del 2021; Cass.
Cass. n. 33806 del 2021
3685 del 2021; Cass. n. 33806 del 2021 ).
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Testo completo

e, con sede in Massa, in persona del legale rappresentante dott. Tomas Tonarelli, rappresentata e difes a da gli Avvocat i Alessandro Pasquini e Andrea Moretti. Ricorrente contro Dalbesio Marco, Lombardi Paola e Faverzani Alfredo, rappresentati e difesidall’Avvocato Renato Lanfranconi. Controricorrenti Dalle Luche Dario Lloyds Londra Intimati avverso la sentenza n. 1233/2019 della Corte di appello diGenova, depositata il 16.9.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2025 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;

Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Udite le difese svolte dall’Avvocato Alessandro Pasquini per la ricorrente e dall’Avvocato Renato Lanfranconi per i controricorrenti. Fatti di causa Con sentenza n. 1233/2019 del 16.9.2019 la Corte di appello di Genova confermò la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da Dalbesio Mario Domenico e Dalbesio Marco, aveva dichiarato la nullità per contrarietà a norma imperativa di una serie di contratti con cui Tropicana s.r.l. aveva loro venduto unità immobiliari site nel comune di Massa e ceduto quote della GRTA s.r.l., assumendo che essi configurassero un’operazione di lottizzazione abusiva, vietata dall’art. 30 d.p.r. n. 380 del 2001.

La Corte territoriale rigettò i motivi dell’appello proposto dalla società Tropicana, affermando che gli atti negoziali impugnati avevano realizzato la fattispecie vietata dalla legge, atteso che attraverso il frazionamento di una struttura immobiliare destinata a residenza turistico alberghiera, composta da 23 unità immobiliari, ed il successivo trasferimento della proprietà ed assegnazione in via esclusiva ai soci della s.r.l. GRTA era stata mutat a la destinazione d’uso del complesso immobiliare da alberghiera a residenziale. In particolare, il mutamento di destinazione emergeva dalla circostanza che i contratti di compravendita ed il regolamento di gestione della struttura e lo statuto della GRTA non avevano creato vincoli che imponessero agli acquirenti la concessione in locazione dell’immobile acquistato ad una generalità indistinta di soggetti, ma consentivano che esso fosse utilizzato direttamente e in via esclusiva dal suo titolare.

Ha quindi ritenuto che tale modificazione fosse in contrasto con lo strumento urbanistico e l’operazione contrattuale integrasse nel suo complesso la fattispecie vietata dall’art. 30 d.p.r. n. 380 del 2001, rientrando in tale ipotesi, come rilevato dalla giurisprudenza, il caso in cui un complesso alberghiero venga frazionato in distinte unità immobiliari e queste siano vendute a terzi, con conseguente mutamento della destinazione degli immobili in uso residenziale. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12.3.2010 ha proposto ricorso Tropicana s.r.l. in liquidazione,sulla base di undici motivi.

Dalbesio Marco, Lombardi Paola e Faverzani Alfredo hanno notificato controricorso. Il P.M. e lasocietà ricorrente hann o depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va esaminata l’ eccezione di inamm i ssibilità d el ricorso sollevata dai controricorrenti, i quali hanno dedotto di avere notificato la sentenza di appello in data 17.9.2019. L’eccezione è fondata. Dalla sentenza prodotta dai controricorrenti risulta infatti che essa è stata effettivamente notificata, alla data suindicata, alla odierna ricorrente, tramite invio e ricevimento via pec al procuratore costituito in appello della società Tropicana, avv.

Marco Fontana. L’invio ericevimento tramite pec della sentenza di appello è, del resto, un dato pacifico, essendo stato riconosciuto dalla stessa ricorrente, nella memoria depositata. Ne consegue che il ricorso, notificato a mezzo posta il 12.3.2020, è tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 325 c.p.c..

2. Parte ricorrente, nella memoria depositata, ha contesta to l’eccezione di inammissibilità del ricorso, as s umendo che la notifica delle sentenza in via telematica all’indirizzo pec del difensore non ha l’effetto di far decorrere il termine breve diimpugnazione, avendo il suo procuratore, all’atto di costituirsi in appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata solo per “le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento”. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che l’indicazione della parte che abbia eletto domicilio fisico e indicato l’indirizzo digitale per le sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria preclude la possibilità di ritenere valida, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza effettuate solo in via telematica.

La ricorrente richiama a tal fine alcuni precedenti di questa Corte, secondo cui l’elezione di domicilio fisico accompagnata dalla indicazione dell’indirizzo digitale, può essere eseguita presso quest’ultima, agli effetti dell’art. 325 c.p.c., nel solo caso in cui tale indicazione non risulti espressamente circoscritta alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass. n. 28532 del 2024; Cass. n. 25914 del 2023; Cass. n. 10355 del 2020; Cass. n. 23412 del 2016).

3. In accoglimento delle conclusioni del Procuratore Generale, le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrentevanno disattese. Deve darsi atto, infatti, che lo stato della giurisprudenza di questa Corte, a seguito dei diversi interventi normativi in materia di processo telematico e di notificazioni aldifensore, è univocamente nel senso che l’introduzione normativa del domicilio digitale, corrispondenteall'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza secondo la previsione di cui all'art. 16 sexies del d ecreto legge n. 179 del 2012 , comporta che la notificazione va eseguitaall'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur nonindicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 21579 del 2024;

Cass. n. 2460 del 2021; Cass. n.33806 del 2021; Cass. n. 3685 del 2021; Cass. n. 14140 del 2019; Cass. Sez. un. n. 23620 del 2018; Cass. n. 14914del 2018; Cass. n. 30139 del 2017). La ragione di questo orientamento risiede nella intervenuta modifica dell’art.125 c.p.c., operata dall'art. 45 bis,comma 1 , d ecreto legge 24 giugno 2014 , n. 90, convertito con modificazioni dallalegge 11 agosto 2014 n. 114, laddove ha soppresso l'obbligo del difensore di indicare negli atti di parte l'indirizzo pec , lasciando invece fermo l’obbligo di indicare il codice fiscale.

La modifica va letta alla luce della introduzione, da parte della medesima legge, dell’art. 16 sexies del decreto legge 18.10.2012 , n.179 intitolato «Domicilio digitale». La disposizione stabilisce che “Salvo quanto previsto dall'articolo366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che lenotificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, allanotificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamentequando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, lanotificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi 10 elettronici, gestito dalMinistero della giustizia”.

L’art. 6 bis d ecreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'indirizzo di posta elettronica certificata è "agganciato" in maniera univoca al codice fiscale del titolare.Ciascun avvocato è munito di un proprio "domicilio digitale", conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione delmenzionato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata e corrispondente all'indirizzo pec che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e che da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici Ne discende che oggi l'unico indirizzo di posta elettronica certificatarilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

In tal modo, l'art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia didomicilio digitale. A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies citato, quindi, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente effettuate presso l’ indirizzo di posta elettronica certificatadel difensore. Alla luce di tali rilievi, la questione posta dalla ricorrente va risolta in senso negativo. L’eventuale indicazione fatta dal difensore,nell’atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni dilegge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale.

La possibilità per gli avvocati di avvalersi della notificazione con modalità telematica è espressamente prevista dall’art. 3 bis legge n. 53 del 1994, inserito dall’art. 16 quater d.l. n. 179 del 2012, ed essa va riconosciuta con il solo limite posto dall’art. 149 bis c.p.c., cioè “ se non è fatto espresso divieto dalla legge“. In questa direzione spinge inoltre il dato testuale relativo alla citata soppressione, nell’art. 125 c.p.c., dell’obbligo del difensore di indicare negli atti diparte l'indirizzo di posta elettronica certificata, unitamente alla assegnazione agli avvocati dell’indirizzo pec da loro indicato al Consiglio dell’ O rdine .

L a soppressione dell’obbligo sopra menzionato comporta, come conseguenza , che le notifiche non possono che essere eseguite al suddetto indirizzo di posta elettronica.La modifica normativa segnala, quindi, come già precisato da questa Corte, che il difensore non può indicare un indirizzo digitale diverso, ovvero, come ulteriore conseguenza, che non può validamente limitarne l’utilizzabilità alle sole comunicazioni di cancelleria( Cass. n. 3685 del 2021; Cass. n. 33806 del 2021 ). Il diverso orientamento di questa Corte, che è a base degli argomenti della ricorrente, secondo cui se l’indicazione della pec senza ulteriori giustificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria, deve ritenersi pertanto superato alla luce degli interventi normativi successivi, in quanto legato alla formulazione precedente dell’art. 125 c.p.c., nella misura in cui essa era intesa come volta aconsentire al difensore di li mitare gli effetti della elezione del domicilio telematico ( Cass. n. 3685 del 2021;

Cass. n. 33806 del 2021 ). La modifica di tale disposizione non sembra lasciare dubbi sul fatto che oggi talepossibilità sia esclusa e che eventuali limitazioni in tal senso non possano incidere sulla validità ed efficacia della notifica degli atti all’indirizzo pec del difensore.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la societàricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025. L’estensore Il Preside