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Ordinanza — n. 12506/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation decree to order state payment for party admitted to state-funded legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12506/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the appeal by Barbara Dominici to correct a previous decree regarding legal costs. Dominici argued that because she was admitted to state-funded legal aid, the losing party's costs should be paid to the State rather than directly to her. The court agreed, ruling that the original decree erroneously ordered payment to Dominici and must be amended to direct funds to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 133 DPR n. 115/2002; Art. 391 bis c.p.c.: When a party admitted to state-funded legal aid loses, the decree ordering cost reimbursement must specify payment to the State, not the losing party.

Parole chiave

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state funded legal aid cost reimbursement decree payment to State Treasury correction of Cassation decree patrocinio a spese dello Stato pagamento diretto mancato anticipo delle spese restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 del d.P.R. n.115 del 2002
Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n.5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R.
Art. 110, comma 3, del d.P.R. n.115 del 2002
Art. 391 bis c.p.c.
110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, esso è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 09/03/2018, n.5824
Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n.5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art.
Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037
Cass., 17/05/2017, n. 12437
16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002e, da ultimo, S.U.
S.U. n. 29432/24
9438 del 27/06/2002e, da ultimo, S.U. n. 29432/24).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6094/2024 R.G. proposto da : ROCCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ORVIETO VIA GARIBALDI 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ROMOLI FRANCESCO (RMLFNC61S25G148T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DOMINICI BARBARA, elettivamente domiciliato in GALATINA CORTE GABBIAI 40, presso lo studio dell’avvocato SANTORO CLAUDIA (SNTCLD69B65D862U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 28/2024 depositata il 16/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Barbara Dominici propone ricorso, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c., per la correzione del decreto n.21121 del 29 luglio 2024, emesso da questa Corte ai sensi dell’art.380 bis, c.p.c., di estinzione del procedimento inscritto al n.6094 del Ruolo Generale per l’anno 2024, per mancata richiesta di decisione da parte di Giuseppe Rocchi - ricorrente in quel procedimento - entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata.

In particolare la Dominici, ricordato di avere depositato nel suddetto procedimento n.6096/2024 copia dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed evidenziato che il competente ordine degli avvocati di Perugia aveva accolto l’istanza con provvedimento in data 27 maggio 2024, comunicato alla Corte di Cassazione, chiede che, nel dispositivo del decreto, siano aggiunte, dopo le parole “… come per legge”, le parole “disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;

2. Sergio Rocchi è rimasto intimato; ritenuto che: 1.il ricorso è fondato. Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n.5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n.115 del 2002 prevede che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, esso è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 0 7/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio. Nel decreto di estinzione n.21121/2024 Racc. Gen. di questa Corte, per una mera svista, è stata invece disposta la liquidazione delle spese direttamente in favore della parte controricorrente. Di conseguenza il ricorso va accolto e il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 21121/2024 pubblicato in data 27 luglio 2024 nel procedimento n. 6094/2024 deve essere corretto mediante l’aggiunta, dopo le parole “… come per legge”, delle parole “disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell’erario , essendo stata la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”;

2. per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002e, da ultimo, S.U. n. 29432/24). P.Q.M la Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione emesso da questa Corte con il numero di raccolta generale 21121/2024 pubblicato in data 29 luglio 2025 nel procedimento n. 6094/2024 deve essere corretto mediante aggiunta, dopo le “… come per legge”, delle parole “con pagamento in favore dell’Erario, essendo stata la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, com