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Ordinanza — n. 12501/2025 — snciv Generato dall'IA

Written contract bars presumptive prescription; appeal court erred; case remanded to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12501/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the lower court's application of presumptive prescription to a debt arising from a written contract, ruling such statutes apply only to informal relationships. The appellant argued the three-year limitation period had expired after the contractor's death, but the court found the written agreement prevented the presumption of non-payment. Consequently, the appeal judgment was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2956, comma 1, n. 2 c.c.; Presumptive prescription provisions do not apply to credits originating from contracts stipulated in written form, as they are designed solely for informal relationships lacking formalities.

Parole chiave

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prescriptive limitation written contract presumptive prescription civil code article remand for retrial risarcimento contrattuale del danno contratto di mutuo culpa in contrahendo

Disposizioni normative citate

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Art. 2956, comma 1, n. 2 c.c.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4575 del 27 ottobre 2023, accoglieva l’impugnazione del Caputo e dichiarava prescritto il credito del Lancellotti essendo il termine triennale di prescrizione, di cui all’art. 2956n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34710 del 27/12/2024
Cass. n. 13707 del 22/05/2019
Cass. n. 10397 del 30/04/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25398/2023 R.G. proposto da : LANGELLOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato DE CESARE GIULIO (DCSGLI57T15H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI TOMMASO (PRSTMS63B02C211O) -ricorrente- contro CAPUTO CARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VERRENGIA RENATO GIUSEPPE (VRRRTG62A03F352P), MONTANO GIUSEPPE (MNTGPP66A25B963L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4575/2023 depositata il 27/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Francesco Lancellotti, essendo stato incaricato con contratto in forma scritta, da Stefano Caputo di redigere una stima dei danni subiti dall’edificio del committente a seguito del crollo di un muro, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dell’attività espletata. Avverso il decreto proponeva opposizione Carlo Caputo, erede di Stefano Caputo, eccependo la prescrizione presuntiva del credito. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4575 del 27 ottobre 2023, accoglieva l’impugnazione del Caputo e dichiarava prescritto il credito del Lancellotti essendo il termine triennale di prescrizione, di cui all’art. 2956n. 2 c.c., decorso a far data dal 5 dicembre 2009, giorno della morte di Stefano Caputo;

2. per la cassazione della sentenza di appello, Francesco Lancellotti ricorre con un motivo con il quale denuncia la violazione dell’art.2956, comma 1, n. 2 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la prescrizione presuntiva prevista dall’articolo suddetto operasse anche in caso di contratto scritto; 3.Carlo Caputo resiste con controricorso;

4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il motivo di ricorso è fondato alla luce del principio per cui leprescrizioni presuntive e tra queste, in particolare , quella di cui all’art. 2956, primo comma, n.2, c.c.,trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine dacontratto stipulato in forma scritta (v. in riferimento a varie fattispecie, Cass. n.34710 del27/12/2024; n.13707 del22/05/2019; n.10397 del 30/04/2018);

2. in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese; P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a