Cassation court allows generic damages claim in appeal, rejecting appellate rejection of new damage liquidation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially overturned the Second Instance Court's decision regarding a generic damages claim. The appellants had initially requested generic condemnation for damages, which the appellate court incorrectly rejected as inadmissible because a specific liquidation request appeared only later in the proceedings. The court ruled that such a subsequent request constitutes a new, inadmissible claim, while the original generic request must be examined on its merits based on the standard of probable damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ.; When a generic damages claim is proposed in first instance, a subsequent request for specific liquidation filed after the deadline is considered a new and inadmissible claim, requiring the court to examine the original generic request based on the standard of probable damage.
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14986/2019R.G. proposto da: SOFIA CARMINANTONIO,c.f. SFOCMN15E30E485J, MAROTTA MARIO, c.f. MRTMRA44T06E485P, VECCHIO DIODORO, c.f. VCCDDR46B20E485S, DI MOTTA LUCIO, c.f. DMTLCU46M19E485C, DI MOTTA FULVIO, c.f. DMTFLV60A08E485C, rappresentat i e difes i dall’avv.Marcello G. Feola ricorrenti contro BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO, NICOLETTI EMILIO, NICOLETTI DOMENICO, GRIPPO GIOVANNI, GREGORIO ANTONIO, MAFFIA FRANCESCO, MAROTTA GIUSEPPE, GREGORIO ANGELO, D’ELIA MARIA, ROBERTO ANTONIETTA, ROBERTO FIORENZA, FORESTA VINCENZO, DI LORENZO ASSUNTA, NICOLETTI DIODORO, SACCO PASQUALE, SACCO ANGIOLINA, SACCO PIETRO, DI MOTTA PIERLUIGI, in persona del tutore legale rappresentante Raffaello Siciliano intimati avverso la sentenza n.305/2019 della Corte d’ a ppello di Salerno , depositata il4-3-2019, OGGETTO: divisione immobiliare RG.14986/2019 C.C.17-4-2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17 - 4 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino , lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, il rigetto dei restanti, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione del 31-7-2003 Carminantonio Sofia , Diodoro Di Motta, Mario Marotta, Diodoro Vecchio, Domenica Calabrese, Lucio Di Motta e Fulvio Di Motta hanno citato avanti il Tribunale di Vallo della Lucania la Banca di Credito Cooperativo Alto Cilento di Laurino quale acquirente -in forza di quattro contratti di compravenditadi quote- dell’immobile sito in Laurino alla via S. Matteo, piano T12 Cat.
A1O, classe U, distinto al catasto a fg. 24 mappale H , nonché i venditori in quei contratti; hanno dichiarato di essere comproprietari, unitamente ad altre novantacinque persone, dell’immobile e di avere saputo solo nel 2001 che l’immobile, già locato con contratto del 23-9-1996 alla Banca convenuta, era stato venduto alla Banca da alcuni comproprietari, che avevano asserito di avere usucapitole quote degli altri. Quindi hanno eccepito l’invalidità degli atti di compravendita, hanno chiesto di procedere alla divisione dell’immobile, al fine di attribuire loro una parte dell’immobile mediante distacco dall’intero, e hanno chiesto il risarcimento dei danni.
Costituiti alcuni dei convenuti, interrotto il giudizio a seguito della fusione della Banca convenuta, si è costituita in prosecuzione Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino, la quale ha ammesso la fondatezza della domanda. Con sentenza n. 94/2013 depositata il 18-2-2013 il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda principale e per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori delle scritture private autenticate stipulate tra i convenuti in data 21-12-2000 e 19-3-2001; ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non essendo stati convenuti in giudizio tutti i comproprietari dell’immobile e ha compensato le spese di lite.
Gli attori soccombenti Carminantonio Sofia , Diodoro Di Motta, Mario Di Motta, Diodoro Vecchio, Domenica Calabrese, Lucio Di Motta e Fulvio Di Motta hanno proposto appello, al quale hanno resistito Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino, Emilio Nicoletti, Giuseppe Marotta, Antonio Gregorio, Domenico Nicoletti, Francesco Maffia, Maria D’Elia, Antonietta Roberto, Fiorenza Roberto, Angelo Gregorio e Giovanni Grippo. Assunta Di Lorenzo, Diodoro Nicoletti, Vincenzo Foresta, Pasquale Sacco,Angiolina Sacco e Pietro Sacco sono rimasti contumaci.
Con sentenza n. 305/2019 pubblicata il 4-3-2019 la Corte d’appello di Salerno ha integralmente rigettato l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado. La sentenza, dato atto che erano stati regolarmente citati anche gli eredi di Francesco Sacco, che erano rimasti contumaci,ha rigettato il motivo di appello con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere esaminato nel merito la loro domanda di divisione; ciò in quanto la domanda di scioglimento della comunione imponeva il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari e il giudice di primo grado si era ritenuto impossibilitato a disporre l’integrazione del contraddittorio sulla base degli atti prodotti.
Ha rigettato il motivo di appello avente a oggetto la compensazione delle spese di lite, perché era giustificata la compensazione in ragione dell’accoglimento parziale della domanda e il giudice di primo grado aveva giustificato la compensazione anche in considerazione delfatto che i convenuti avevano aderito alla domanda attorea. Ha rigettato anche il motivo di appello avente a oggetto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, in quanto la domanda era generica e gli attori non avevano dato prova del pregiudizio subito. 2.Avverso la sentenza Carminantonio Sofia, Mario Marotta, Diodoro Vecchio, Lucio Di Motta e Fulvio Di Motta hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.
Sono rimasti intimati Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino, Emilio Nicoletti, Domenico Nicoletti, Giovanni Grippo, Antonio Gregorio, Francesco Maffia, Giuseppe Marotta, Angelo Gregorio, Maria D’Elia, Antonietta Roberto, Fiorenza Roberto - ai quali la notificazione è stata eseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario avv. Raffaele Curzio - , nonch é Vincenzo Foresta, Assunta Di Lorenzo, Diodoro Nicoletti-per il quale ha ricevuto la notificazione l’erede-, Pasquale Sacco, Angiolina Sacco, Pietro Sacco, Pierluigi Di Motta quale erede di Diodoro di Motta - ai quali le notificazionisono state eseguite personalmente a mezzo posta.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hannodepositato memoria illustrativa i ricorrent i . All’esito della camera di consiglio del 17-4-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che Domenica Calabrese, che era tra gli appellanti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, non risulta nel presente giudizio tra i ricorrenti, né tra i soggetti ai quali è stato notificato il ricorso, senza che i ricorrenti abbiano spiegato e documentato le ragioni della mancata notifica del ricorso.
Però, in ragione del rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso per le ragioni di seguito esposte, risulta ingiustificata l’integrazione del contraddittorio, in quanto la fissazione di termine a tal fine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).
Non si giustifical’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio neppure a fronte della fondatezza del terzo motivo di ricorso per le ragioni di seguito esposte, in quanto il rigetto della domanda di risarcimento del danno, oggetto di quel motivo, è passata in giudicato nei confronti della danneggiat a non ricorrente Domenica Calabrese, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo. 2.Il primo motivo di ricorso è intitolato, testualmente, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. dell’art. 1100 e segg. c.c. Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)”; con esso i ricorrenti lamentano che sia stata dichiarata inammissibile la domanda di divisione per difetto di integrità del contraddittorio.
Sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il contraddittorio era integro, perché erano da considerarsi contraddittori necessari con riguardo alla domanda di divisione dell’immobile in primo luogo la Banca, ora Banca Monte Pruno –Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino, quale acquirente dell’immobile, in forza dell’atto 7-5-2000 (con il quale trentanove comunisti avevano ceduto le loro quote per 39/102), in forza dell’atto 22-6-2000 (con il quale sette comunisti avevano ceduto le loro quote per 7/102), in forza dell’atto 21-12-2000 (con il quale sette condomini, titolari di 6,65/102 avevano ceduto le quote per 21/102, affermando falsamente di esserne proprietari, così vendendo anche le quote di altri condomini non indicati nominativamente)e in forza dell’atto 19-3-2001 (con il quale cinque comunisti avevano ceduto le quote per 35/102, affermando falsamente di esserne proprietari, così vendendo anche le quote di altri condomini non indicati nominativamente); erano altresì litisconsorti necessari Assunta Di Lorenzo, Giuseppe Marotta, Vincenzo Foresta, Domenico Nicoletti, Francesco Maffia, Francesco Sacco (deceduto in corso di causa e per il quale erano stati citati in appello gli eredi),Antonio Gregorio, Angelo Gregorio, Giovanni Grippo, Diodoro Nicoletti, Emilio Nicoletti, Maria D’Elia vedova Roberto, Antonietta Roberto e Fiorenza Roberto, le ultime tre quali eredi di Francesco Roberto, quali venditori nei due atti 21-12-2000 e 19-3-2001.
Quindi i ricorrenti sostengono che litisconsorti necessari rispetto alla domanda di divisione erano soltanto i venditori e la Banca acquirente nei due atti 21-12-2000 e 19-3-2001 e il giudizio di divisione doveva svolgersi soltanto nei loro confronti; evidenziano che già in primo grado era stata disposta c.t.u. per predisporre progetto divisionale e in secondo grado era stata disposta ulteriore c.t.u. per completare la relazione già eseguitain primo grado e che, una volta dichiarata l’inefficacia degli atti 21-12-2000 e 19-3-2001 solo in favore degli attori appellanti, la domanda di scioglimento della comunione non poteva che essere rivolta nei confronti della Banca, unica proprietaria di tutte le quote tranne che di quelle degli attori. 2.1.Il motivo è infondato.
E’ pacifico il principio che il giudizio di divisione debba svolgersi, ai sensidell’art. 784 cod. civ., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (Cass. Sez. 2 2-8- 2023 n. 23511 Rv. 668714-01, Cass. Sez. 2 29-7-2013 n. 18218 Rv. 627366-01, Cass. Sez. 2 2 11-6-2013 n. 14654 Rv. 626701-01).Nella fattispecie, secondo gli stessi ricorrenti la Banca aveva acquistato alcune quote di proprietà dell’immobile a non domino, per cui l’acquisto della proprietà poteva avvenire solo alle condizioni di cui all’art. 1159 cod. civ., la cui esistenza non è neppure stata allegata.
Quindi esattamente il giudice di merito ha ritenuto che il contraddittorio con riguardo alla domanda di divisione non era integro con riferimento a tutti i soggetti comproprietari, non citati ma neppure individuati così da consentire l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio. 3.Il secondo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)” e con esso i ricorrenti lamentano che sia stato rigettato il motivo di appello con il quale avevano censurato la pronuncia di primo grado di compensazione delle spese del grado.
Evidenziano che la loro domanda, nella sostanza, era stata accolta e non giustificava la compensazione il dato che i convenuti solo in corso di causa avessero riconosciuto la fondatezza della domanda attorea. Aggiungono che per le stesse ragioni le spese di c.t.u. dovevano essere poste interamente a carico dei convenuti/appellati. 3.1.Il motivo non può essere accolto. Con riguardo alle spese di difesa, il motivo è inammissibile in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (Cass.
Sez. 6-3 17-10-2017 n. 24502 Rv. 646335-01, Cass. Sez. 5 31-3-2017 n. 8421 Rv. 643477-02, Cass. Sez. 5 19-6- 2013 n. 15317 Rv. 627183-01). Nella fattispecie ricorreva soccombenza reciproca in ragione della dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione; perciò la statuizione di rigetto del motivo di appello avente a oggetto la compensazione delle spese di lite di primo grado si sottrae alle critiche dei ricorrenti. Inordine al riparto dell e spese di c.t.u., il motivo è infondato in quanto ègià stato enunciato il principio secondo il quale la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché po ssono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (Cass.
Sez. 1 10-6-2020 n. 11068 Rv. 657898-01, Cass. Sez. 6-2 7-9-2016 n. 17739 Rv. 640893-01, Cass. Sez. 3 17-1-2013 n. 1023 Rv. 624919-01). 4.Il terzo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)” e con esso i ricorrenti lamentano che sia stata rigettata la loro domanda di risarcimento dei danni. Evidenziano cheavevano formulato la domanda di risarcimento dei danni nell’atto introduttivo, che in corso di causa avevano chiesto l’ammissione di c.t.u. anche per la quantificazione dei danni, che il giudice di primo grado aveva conferito l’incarico al c.t.u. anche al fine di determinare il valore locativo dell’immobile a decorrere dal 2000 e che tale valore era stato determinato in Euro 600,00 mensili; quindi sostengono che spetti ai ricorrenti t a l e importo, in relazione alla rispettiva quota di comproprietà, dal I-1-2000 fino al trasferimento delle quote, con gli interessi dalle singole scadenze;aggiungono che i convenuti partecipi delle scritture dichiarate inefficaci avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dei relativi danni non patrimoniali, morali, esistenziali subiti dagli attori, che dichiarano di individuare in Euro 2.500,00 per ciascuno dei ricorrenti;rilevano che, in caso di occupazione di immobile altrui, il danno sia in re ipsa e possa essere determinato sulla base del valore locativo dell’immobile.
Aggiungono che, anche nel caso in cui non si ritenesse la domanda risarcitoria proposta in primo grado specifica, si dovrebbe comunque riconoscere il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni, condannando i convenuti al pagamento come quantificato in separatasede. 4.1.Il motivo è da qualificare esattamente come proposto al fine di dedurre la violazione dell’art. 278 cod. proc. civ. intema di condanna generica; ciò in quanto, seppure l’intitolazione del motivo non sia pertinente e le argomentazioni svolte non siano tutte puntuali, il contenuto del motivo consente di individuare la violazione attribuita alla sentenza impugnata ed effettivamente sussistente.
In primo luogo, i ricorrenti stessi deducono di avere proposto nell’atto di citazione domanda di condanna al risarcimento dei danni, per cui sotto questo profilo il motivo è proposto in forma rispettosa dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ. Alla verifica direttamente eseguita dalla Corte in ragione della natura processuale della censura, risulta che effettivamente la domanda era stata svolta in forma di condanna generica, in quanto al punto F) delle conclusioni dell’atto di citazione gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni “tutti, presenti e futuri, da liquidarsi in separata sede”, con riferimento ai danni subiti in ragione della vendita delle quote di comproprietà di cui gli attori erano titolari.
Quindi la Corte d’appello non avrebbe potuto - come invece ha fatto - rigettare la domanda di risarcimento de i dann i sulla base dell’assunto che la domanda era stata articolata soltanto nelle conclusioni di primo grado:la circostanza che solo in sede di precisazione delle conclusioni gli attori avessero chiesto la liquidazione del danno comportava che essi avessero proposto domanda nuova ed era soltanto quella domanda nuovaa essere inammissibile - senza che lo svolgimento di c.t.u. anche il fine della quantificazione del danno incidesse su tale inammissibilità; invece,doveva essere esaminata la domanda come tempestivamente e ritualmente proposta in causa , e cioè la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.
Si richiamano in proposito i principi già enunciati da Cass. Sez. 2 24-6-2009 n. 14782 Rv. 608968-01 e Cass. Sez. 3 1-10-1998 n. 9760 Rv. 519318-01, secondo i quali, quando nel giudizio di primo grado sia stata proposta una domandadi condanna generica al risarcimento de i danni da liquidarsi in separata sede, la domanda formulata in appello - e in linea generale oltre i l termineper la modifica delle domande-, di liquidazione del danno è da considerare nuova e, come tale, da dichiarare inammissibile anche d’ufficio, restando l’ambito del giudizio e i poteri del giudice delimitati dalla scelta operata in primo grado-e comunque entro il termine per la modifica delle domande-.
Ne l procede re a esaminare nel merito la domanda di condanna generica al risarcimento dei dann i la Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo il quale, ai fini dell'accoglimento di taledomanda di condanna generica è sufficiente che l’attore dimostri la colpa del danneggiante e il nesso causale e che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile, perché non è necessario, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che l’attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur, trattandosi di prove che andranno fornite nel relativo e successivo giudizio (Cass.
Sez. U 12-10-2022 n. 29862 Rv. 665940- 03, Cass. Sez. 2 29-8-2018 n. 21326 Rv. 650031-01, Cass. Sez. L 22- 1-2009 n. 1631 Rv. 606294-01).5.Inconclusione, la sentenza impugnata è cassata limitatamente al terzo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quantostatuito, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata lim