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Ordinanza — n. 12400/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to mutual withdrawal of claims by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12400/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished following the formal withdrawal of claims by both the Zurich Insurance Company and the opposing legal firm. Although the parties initially filed separate appeals against a lower court judgment, they subsequently submitted mutual renunciations to their respective requests. Consequently, the court ruled that no further procedural action on costs was necessary, as the dispute had ended by agreement.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals, the judgment is extinguished without the need to rule on litigation costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of litigation cassation procedure joint renunciation costs allocation cassa di compensazione professionale prestazioni compensative contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17619/2023 R.G. proposto da : ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY e ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G.A.GUATTANI 2/A, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO,che l e rappresenta e difende . -RICORRENTI- contro STUDIO LEGALE BARBATO E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BARBATO GAETANO che lo rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE n.314/2023 depositata il 25/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Rilevato che entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, con rituale accettazione dell’impugnazione della controparte, chiedendo di compensare le spese di legittimità; che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, non occorrendo provvedere sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale. Cos