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Ordinanza — n. 12386/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses landowner's easement claim due to lack of proof of actual usage and possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12386/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed La Selva's appeal against the lower court's rejection of its easement claim. The appellant argued for restoration of a right of way, but the court found no evidence proving actual usage or possession of the path. Consequently, the court ruled that without proof of a protected possession, the claim for reinstatement cannot succeed.

Regesto Legislator

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Art. 1066 c.c.; Art. 1168 c.c.: In easement disputes, the lack of proven actual usage and possession precludes the legal remedy of spoglio, regardless of the duration of the factual power.

Parole chiave

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easement of passage possessory action lack of proof spoglio remedy reinstatement of possession burden of proof civil procedure servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 1066 c.c.
Art. 1168 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Art. 96 c.p.c.
380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v.
d.P.R. n. 115/2002
13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
artt. 1168 c.c
Con ricorso ex artt. 1168 c.c.
art. 380- bis, comma 1 c.p
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c.
art. 380-bis c.p
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
art. 1170 c.c
e, ciò nonostante, applicato il paradigma dell'azione di manutenzione di cui all’art. 1170 c.c.
artt. 111, comma 6 Cost
il secondo motivo censura, richiamando gli artt. 111, comma 6 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 28540/2023
al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.
sez. un., n. 9611/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30968/2020 R.G. proposto da : LA SELVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 118, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO ALFREDO, rappresentat a e difes a dall'avvocato DI MARTINO ANTONINO (DMRNNN74R03I862R); -ricorrente- contro RISPOLI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato FORTI BRUNO (FRTBRN69R09A940P), rappresentat a e difes a dall'avvocato VESPOLI LUIGI (VSPLGU63A21I208A); -controricorrente- nonchè contro ELEFANTE GIULIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J),rappresentata e difes a dall'avvocato PENTA PAOLO; (PNTPLA43A29D671G) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3125/2020,depositata i l 14/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. la società La Selva conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata Giovanna Rispoli, lamentando che su un terreno di proprietà di Giulia ed Erminia Elefante la convenuta aveva piantato una siepe, apponendovi al centro una statua della Beata Vergine, così ostacolando l’esercizio della servitù di passaggio in favore di due fondi di sua proprietà; chiedeva quindi di ordinare il ripristino dei luoghi e la reintegrazione nel possesso della servitù, con condanna generica al risarcimento dei danni.

All’esito della fase sommaria il Tribunale ordinava a Rispoli di reintegrare la ricorrente nel possesso del viale mediante il ripristino dello stato dei luoghi. Rispoli ha proposto reclamo, il reclamo è stato accolto e il ricorso possessorio è stato rigettato. Nel corso del giudizio di merito interveniva Giulia Elefante, madre di Rispoli, che dichiarava di essere stata lei a ordinare di collocare le piante e la statua. Con sentenza n. 2153/2016, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda di reintegrazione e rigettava la domanda risarcitoria.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Rispoli, in via incidentale sia da La Selva che da Elefante. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 14 settembre 2020, n. 3125, ha accolto il gravame principale e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della società La Selva; ha poi dichiarato assorbito il gravame incidentale di quest’ultima e inammissibile il gravame incidentale di Elefante. Ad avviso della Corte non era stato provato il preteso passaggio lungo il viale da parte della società ricorrente e neppure è stata dimostrato che la condotta di spoglio fosse attribuibile a Rispoli.

3. Avverso la sentenza la società cooperativa La Selva a r.l. ricorre per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso Giovanna Rispoli e Giulia Elefante. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. Memoria è stata depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE I. La Corte preliminarmente rileva l’assenza di incompatibilità del Consigliere Oliva, che ha formulato la proposta di definizione anticipata. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).

II. Il ricorso è basato su tre motivi:

1) il primo motivo contesta l'operato della Corte di merito per avere, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., accertato, qualificato e riconosciuto la riconducibilità dell'azione proposta dalla ricorrente alla fattispecie di cui all’art.1168 c.c. e, ciò nonostante, applicato il paradigma dell'azione di manutenzione di cui all’art. 1170 c.c. al fine di sostenere la mancata prova del possesso oggetto del lamentato spoglio;

2) il secondo motivo censura, richiamando gli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., l'operato della Corte d’appello per avere apprestato una motivazione irriducibilmente contraddittoria e illogica in punto di legittimazione passiva di Rispoli, in particolar modo laddove - pur dando atto e accertando che la medesima aveva sporto querela in merito ai fatti del 27 luglio 2005, si era nel presente giudizio ampiamente difesa nel merito negando il possesso della ricorrente, abitava in loco, ivi aveva la residenza, era la figlia convivente della proprietaria, aveva la disponibilità degli immobili, ivi esercitava la propria attività agrituristica - contraddittoriamente ne equiparava la condotta e la posizione assunta rispetto allo spoglio a quella di “generica manifestazione di approvazione”, descrivendo l'intervento come finalizzato solo ad “assistere all'evoluzione dei fatti in virtù di un rapporto di amicizia con i soggetti effettivamente coinvolti nella vicenda”, esistenza di un vero rapporto di amicizia contestualmente da essa Corte esclusa; identica irriducibile contraddittorietà sussiste anche tra altri tronconi motivazionali con i quali è stata negata la dimostrazione di un possesso meritevole di tutela;

3) il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2733 e 2735 c.c., per avere la Corte d’appello omesso di valutare le risultanze probatorie documentali acquisite al processo, sulle quali si era concessa in primo grado la invocata tutela possessoria e di cui era stata esplicitamente dedotta la decisività in sede di appello, per avere inoltre omesso di valutare ovvero attribuito un valore istruttorio diverso da quello previsto dalla legge alle ammissioni contenute negli scritti difensivi di controparte e alle confessioni rese da Rispoli in sede giudiziale e stragiudiziale.

Le esposte censure, esaminabili in un contesto unitario perché connesse tra loro, non sono meritevoli di accoglimento. Va ricordato che, essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessaria, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso (cfr., ex multis , Cass. n. 1274/1999 e Cass. n. 3906/2000). L'impugnata decisione, pur nella sovrabbondanza e talvolta nella imprecisione degli argomenti addotti a suo sostegno, si basa appunto, essenzialmente, sulla constatazione del mancato assolvimento, da parte della ricorrente, dell'onere, su di essa incombente, di provare che al momento del preteso spoglio esercitava un potere di fatto, corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, sulla striscia di terreno occupata dalle piante e dalla statua (v. le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

A tal fine la Corte ha escluso che la prova in parola possa trarsi dalle deposizioni dei testi e dalle informazioni raccolte nella fase interdittale, non dimostrando le prime la sussistenza del “durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio” necessario ai fini della tutela di cui all’art. 1168 c.c. (cfr. Cass. n. 2367/2012 e Cass. n. 24026/2004) ed essendo le seconde del tutto generiche. È vero che il riferimento della Corte al “solo” anno 2005 potrebbe fare sorgere il dubbio che essa erroneamente affermi la necessità che il possesso abbia durata ultrannuale (v. al riguardo Cass. n. 15971/2011, secondo cui non è necessario in tema di azione di spoglio che il possesso abbia durata ultrannuale, dovendo “considerarsi che la disposizione dell'art. 1066 c.c., secondo cui nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno precedente, indica solo i criteri che debbono essere seguiti per risolvere nelle cause possessorie le controversie relative alla misura ed alle modalità della servitù, ma non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannuale del potere di fatto corrispondente alla servitù”).

Si tratta, però, unicamente di imprecisione del linguaggio che non incide sulla ratio decidendi, imperniata, come si è detto , sull’accertamento in fatto, insuscettibile di un sindacato di legittimità, della mancata prova di un possesso tutelabile della servitù di passaggio in capo alla pretesa spogliata. L’accertamento della mancanza di un possesso tutelabile della servitù di passaggio in capo alla pretesa spogliata è profilo decisivo e assorbente ai fini del rigetto della domanda di reintegrazione, che rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate col ricorso, aventi ad oggetto l’affermazione della Corte secondo cui manca la prova che l’autore materiale o morale della condotta di preteso spoglio sia Giovanna Rispoli.

III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., “codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna in euro 1.100,00,di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento sempre in favore delle controricorrenti di euro 1.000,00 per ciascuna ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c. e al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo