Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12329/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12329/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ursi Nicola against the Court of Appeal's boundary judgment inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding property ownership of a boundary wall were not sufficiently specific and constituted new legal issues not raised in the lower court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the boundary dispute facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5; Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it raises new legal questions or lacks specific grounds as required by procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity new legal grounds boundary dispute property ownership procedural law Italian Supreme Court confine particellare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, cod.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Il mezzo risulta, dunque, formulato in violazione dell'art. 366, comma1, n.
Art. 938 cod. civ.
civ., e all’art. 938 cod. civ., con riferimento al tratto di muro oggetto di causa denominato B-B.
Art. 880 cod. civ.
civ., in relazione all'art. 880 cod. civ., ultimo comma, con riferimento al tratto di muro oggetto di causa denominato A-A.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs.
Art. 96, comma 3 cod. proc. civ.
200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €.
Art. 96, comma 4 cod. proc. civ.
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
art. 52 cod. proc. civ
4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
3 e 5, violazione e/o falsa applicazione nell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 27195/2023
Cass. S.U. n. 27195/2023).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10889/2023 R.G. proposto da: URSI NICOLA, elettivamente domiciliato in RUVO DI PUGLIA,VIA DUCA DELLA VITTORIA N. 4, presso lo studio dell’avvocato DI RELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro LOVINO COSTRUZIONI S.R.L. , LOVINO GIUSEPPE, POLISENO VINCENZA, LOVINO ANNA CATERINA, FIRULLO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in BISCEGLIE, VIA R. IMBRIANI N. 156, presso lo studio dell’avvocato MARELLA MICHELE,che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1849/2022 depositata il 22/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. La società Lovino Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Lovino Giuseppe, Poliseno Vincenza, Lovino Anna Caterina, Firullo Giovanni convenivano innanzi al Tribunale di Trani Ursi Nicola, per sentire accertare l’esatto confine tra le rispettive proprietà, nonché la titolarità del diritto di proprietà del muro di pietra ivi insistente. A sostegno delle loro ragioni, esponevano gli attori che la Lovino Costruzioni s.r.l.era proprietaria di un fabbricato sito in Ruvo di Puglia confinante con uno stabilimento di proprietà della Lovino Costruzioni s.n.c.e con un suolo edificatorio con sovrastante piccolo locale deposito e basculla per pesa autocarri, confinante -tra le altre -con la proprietà Ursi; che lungo tutto il confine tra le proprietà delle società Lovino Costruzioni e la proprietà Ursi vi era un muro di pietra a secco di diversa forma, consistenza e dimensioni, in passato oggetto di controversia di natura possessoria tra le due società e Ursi Nicola conclusasi con sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva accertato uno stato di compossesso del muro; che Lovino Costruzioni s.r.l.aveva venduto parte della proprietà a Firullo Giovanni, mentre la Lovino Costruzioni s.n.c. aveva venduto a Lovino Giuseppe, Poliseno Vincenza, Lovino Anna Caterina.

Si costituiva Ursi Nicola dichiarandosi proprietario esclusivo del muro come emergeva dai titoli di proprietà ed instando per l’accertamento dell’esatto confine. 1.1. Disposta CTU, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1436/20 pubblicata in data 1.10.2020, dichiarava che la linea di confine tra i fondi delle parti contendenti era quella evidenziata alle pp. 11, 12 e 13 della relazione peritale depositata il 20.05.2015 ed ai relativi allegati. Aderendo alle conclusioni del CTU,argomentava il giudice di prime cure che il muro di confine, caratterizzato da due differenti tipologie di muratura, apparteneva originariamente a due proprietà.

Precisava che la prima tipologia di muratura in pietra a secco, indicata come A, era da ritenersi in comune non essendo stati allegati, nel corso del giudizio, elementi idonei a superare la presunzione di comproprietà del muro divisorio tra le parti in causa. La parte di muro divisorio sub B, invece, era di proprietà esclusiva degli attori.

2. La predetta pronuncia veniva impugnata da Ursi Nicola innanzi alla Corte d’Appello di Bari che rigettava integralmente il gravame. A sostegno della sua decisione, affermava la Corte- condividendo anch’essa come già il primo giudice le risultanze della C.T.U., ottenute sulla scorta delle operazioni compiute, consistite in sopralluoghi, saggi tecnici nonché nell'esame dei titoli e della documentazione catastale - che il muro di cui si discute determina la linea di confine tra la proprietà Ursi e quelle delle parti attrici; che la porzione di muro individuato con lettera A è in comproprietà tra le parti; che la seconda parte del muro individuato con la lettera B è di proprietà esclusiva degli attori odierni appellati.

3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Nicola Ursi, affidandolo a due motivi ed illustrandolo con memoria. Resistono Lovino Costruzioni s.r.l. , Lovino Giuseppe, Poliseno Vincenza, Lovino Anna Caterina, Firullo Giovanni depositando controricorso illustrato da memoria. A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, ilricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. E’ utile precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass.

Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato proponente, in qualità di componente del Collegio che definisce il presente giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione nell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 880 cod. civ., ultimo comma, con riferimento al tratto di muro oggetto di causa denominato A-A.

Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nel precedente grado di giudizio, e incontrovertibilmente accertato dal C.T.U., ossia che il muro di confine tra fondi posti ad altezze diseguali nel tratto denominato A- A è stato realizzato per assolvere la funzione di sostegno e contenimento della consistenza del ricorrente, posta in posizione sopraelevata rispetto a quelle confinanti/sottostanti di proprietà dei resistenti.

Tale tratto di muro deve, dunque, ritenersi di proprietà esclusiva del ricorrente per tutta l'altezza del dislivello tra i due fondi, così come previsto dall'art. 880 cod. civ. 1.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, si rileva l’inammissibilità del riferimento al n.

5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: anche nella versione attualmente vigente, il caso di specie rientra nell’ipotesi della c.d. «doppia conforme», per cui il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.

5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 - 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce. 1.2. Anche con riguardo alla censura attinente alla violazione di legge, il mezzo è comunque inammissibile per difetto di specificità, posto che si fa riferimento ad una questione nuova (l’attribuzione della proprietà del muro a secco al ricorrente a cagione dell’accertata differenza di quota tra i due terreni, che determinerebbe l’applicazione dell’art. 880, comma 1, cod. civ.), non affrontata nella pronuncia impugnata.

Il mezzo risulta, dunque, formulato in violazione dell'art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente erroneamente censura la pronuncia con il n. 3), anziché 4), dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., facendo un generico riferimento all'atto di citazione in appello limitandosi a meramente richiamarlo, senza invero debitamente - per la parte strettamente d'interesse in questa sede -riprodurlo nel ricorso (per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019, Rv. 656224 – 02). Non sono, infatti,sufficienti affermazioni - come nel caso di specie - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( per tutte:

Cass. Sez. L, Sentenza n. 7851 del 21/08/1997, Rv. 506967 -01).

2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nn.

3) e 5 ) , violazione e/o falsa applicazione nell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 880 cod. civ., e all’art. 938 cod. civ., con riferimento al tratto di muro oggetto di causa denominato B-B. - Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Secondo la ricostruzione della linea di confine tra le consistenze oggetto di causa eseguita dal C.T.U., il ricorrente (rectius: i suoi danti causa) avrebbero realizzato tale tratto di muro sconfinando nelle consistenze di proprietà degli odierni resistenti, così occupandone la complessiva superficie di appena 12 mq.

Orbene, spiega il ricorrente, in tale ipotesi trova senz'altro applicazione il principio di cui all'art. 938 cod. civ. (c.d. accessione invertita): poiché la porzione del muro in argomento individua de facto il confine tra le particelle confinanti, ne consegue l'acquisizione al fondo del ricorrente ex art. 938 cod. civ. della modesta striscia delle particelle dei resistenti incolpevolmente occupata. Da quanto detto consegue, altresì , che anche per tale ulteriore tratto di muro trova applicazione il disposto del richiamato art.880 cod. civ., applicabile nell'ipotesi, qual è quella nel caso di specie, di fondi posti ad altezza diseguale, attribuendo la proprietà del muro di confine al proprietario del fondo sovrastante per tutta l'altezza del dislivello. 2.1.

Anche il secondo motivo è inammissibile, sia per l’errato riferimento al n.

5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., come sopra argomentato; sia perché anche la questione dell’applicazione dell’art.938 cod. civ. è nuova, non risultando in motivazione nella sentenza resa dalla Corte d’Appello. Per cui, per le medesime ragioni sopra ricordate, anche in secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, exart. 366, n. 6, cod. proc. civ.

3. In definitiva, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4 cod. proc. civ., come liquidata in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende:

Cass. S.U. n. 27195/2023). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorsoinammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 3.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art 96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni