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Decreto — n. 12326/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Finbaia S.r.l., did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Pellegrini Alfonso, contended the silence constituted a waiver. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit failure to request decision extinction of proceedings legal costs allocation procedural renunciation art 380-bis cpc spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
11525/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: FINBAIA S.R.L.,difesa come in atti ; contro PELLEGRINI ALFONSO + ALTRI,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; CONTARDI EDOARDO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
11525/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: FINBAIA S.R.L.,difesa come in atti ; contro PELLEGRINI ALFONSO + ALTRI,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; CONTARDI EDOARDO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11525/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: FINBAIA S.R.L.,difesa come in atti ; contro PELLEGRINI ALFONSO + ALTRI,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; CONTARDI EDOARDO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 0