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Ordinanza — n. 12313/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on access to common land based on literal interpretation of ownership terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' rejection of the plaintiffs' claim to access a shared alleyway. The court relied on the literal interpretation of the term 'common' in property deeds to establish that the defendant held co-ownership rights, thereby permitting his use under Article 1102 of the Civil Code. Consequently, the plaintiffs' arguments regarding the nature of the land were rejected, and the appeal was dismissed without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 1102 cod. civ.; Art. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.: The literal interpretation of the term 'common' in property titles establishes co-ownership rights, allowing a co-owner to utilize the common property without altering its destination, rendering an appeal challenging this usage inadmissible.

Parole chiave

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co-ownership rights common property access literal interpretation Civil Code Article 1102 inadmissible appeal shared alleyway property boundaries strada d'accesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1102 cod. civ.
I ricorrenti censurano la motivazione nella parte in cuidichiara che, essendo la vanella bene comune per tutte le ragioni indicate in sentenza, trova applicazione l'art. 1102 cod. civ. , che consente l'utilizzo di detto bene da parte del partecipante senza alternarne la destinazione.
Art. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrent i ha nno chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod.
Art. 96, comma 4 cod. proc. civ.
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 1102 cod. civ
I ricorrenti censurano la motivazione nella parte in cuidichiara che, essendo la vanella bene comune per tutte le ragioni indicate in sentenza, trova applicazione l'art. 1102 cod. civ.
art. 52 cod. proc. civ
4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
art. 1108 cod. civ
non possa t rov are applicazione, trattandosi invece di imposizione di un peso sul bene di proprietà di terzi, tra i quali i Rizza senza consenso unanime scritto, ex art. 1108 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 96, comma 4 cod. proc. civ
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024
Cass. S.U. n. 27195/2023
Cass. S.U. n. 27195/2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28261/2022 R.G. proposto da: RIZZA GIOVANNI, PAPA GIACOMA, con DOM . DIGITALE presso lo studio dell’avvocato GIURGOLA ALESSANDRA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti – contro FALCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MODICA, VIA TRAPANI ROCCIOLA,N. 2, presso lo studio dell’avvocato RIZZA VINCENZO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 1052/2022,depositata il 19/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1.I coniugi Giovanni Rizza e Giacoma Papa convenivano in giudizio Giuseppe Falco innanzi i l Tribunale di Ragusa, lamentando l’apertura da parte di quest’ultimo di un accesso nel muro di confine tra la proprietà di quest’ultimo, rappresentata dalla p.lla 582 del F. 43 del Catasto del Comune di Modica, e la confinante stradina di proprietà comune tra gli attori ed altri ma non con il convenuto. Costituitosi in giudizio,il convenuto contestava la domanda attorea deducendo di avere diritto ad accedere alla sua proprietà attraverso la vanella comune, rappresentata dalla p.lla 113, in quanto la sua parte finale, all’intersezione con la pubblica via, nella sua attuale conformazione, derivava dalla cessione in uso di terreno da parte dei proprietari finitimi. 1.1.

Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda principale, facendo proprie le risultanze della CTU, che evidenziava comela vanella venisse citata nei vari atti, dimodoché la particella 113 doveva considerarsi comune.

2. Impugnavano la suddetta pronuncia Giovanni Rizza e Giacoma Papa innanzi alla Corte d’Appello di Catania, che rigettava integralmente il gravame. A sostegno delle sue ragioni, osservava la Corte che: -correttamente il primo giudice aveva riconosciuto che Giuseppe Falco eracomproprietario della s tradella in questione , in quanto a lui trasferita in quota parte, stante la sua natura di bene comune, unitamente ai terreni acquisiti, sia in forza dell'atto di donazione e successiva divisione («stralcio di quota») con i fratelli, sia per effetto dell'ulteriore acquisto della particella 446 già facente parte della particella 262; - una volta accertata, sulla scorta dei titoli di provenienza, la comproprietà della stradella in capo a Giuseppe Falco, il Tribunale aveva correttamente applicato il disposto dell'art. 1102 cod. civ., ai sensi del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per la cassazione dai coniugi Giovanni Rizza e Giacoma Papa, e il ricorso affidato a due motivi. Resiste Giuseppe Falco. A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrent i ha nno chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. E’ utile precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato proponente, in qualità di componente del Collegio che definisce il presente giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1362 cod. civ.,in relazione all'art. 360 n. 3 ) c od. proc. civ., dell’art. 2643, n. 4 cod. civ. Vizio della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2 , n.

4) cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione incomprensibile, contraddittoria. Con la motivazionedella quale i ricorrenti trascrivono la parte motiva ritenuta rilevante, la Corte di Appello di Catania non riconosce la fondatezza della domanda negatoria d ella servitù, statuendo che il sig. Falco Giuseppe è comproprietario della stradella in contestazione per averla acquisita tramite l'acquisto del suo dante causa Falco Carmelo in dipendenza dell'atto di donazione del 1985 , successiva divisione del 1986 e dell'atto del 1989 ,con il quale dal sig.

Terranova vendeva a Falco Giuseppe una parte, la particella n. 446, del più grande terreno contraddistinto dalla particella 262, ora di proprietà dei coniugi Rizza-Papa. Quanto all’atto di trasferimento a titolo gratuito del 1985: la Corte d’Appellodi Catania, ove afferma che è certo che la particella relativa alla strada è stata trasferita con un atto che non la menziona tra le particelle relative all'immobile, viola tutti i principi in tema di interpretazione (letterale) del contratto e di individuazione dell'oggetto (la vanella è citata tra i confini delimitativi del fondo di Giuseppe Falco, e mai tra le particelle trasferite in donazione).

La motivazione impugnata allora sarebbe illogica, incomprensibile, anche nel punto in cui detta par ticella risulta catastalmente intestata al livellario Falco Paolo fu Carmelo, che secondo quanto si legge in sentenza sarebbe il dante causa di Giuseppe. Il livellario, infatti, non essendo proprietario , mai avrebbe potuto trasferire la particella 113 che apparteneva al demanio. Le medesime considerazioni valgono per l’atto di divisione del 1986, anche per la natura dichiarativa del suo oggetto, tale non potendo considerarsi la dicitura «con vanella di accesso comune», delimitativa dei confini.

Quanto all’acquisto della striscia di terreno dal Terranova: la motivazione è assolutamente incomprensibile, poiché attribuisce la comproprietà di un bene in virtù di un atto notarile che non lo contempla minimamente.

2. Con il secondo motivo si deduce vizio della sentenza exart. 360 , comma 1, n. 39 c od. proc. civ. per violazione falsa applicazione de gli artt. 1102, 1108 cod. civ. I ricorrenti censurano la motivazione nella parte in cuidichiara che, essendo la vanella bene comune per tutte le ragioni indicate in sentenza, trova applicazione l'art. 1102 cod. civ. , che consente l'utilizzo di detto bene da parte del partecipante senza alternarne la destinazione. Per tutte le ragioni indicate nel motivo che precede, la stradella non è comune anche aGiuseppe Falco, s ì ch e non vi è dubbio che la norma di cui all'art.1102 cod. civ. non possa t rov are applicazione, trattandosi invece di imposizione di un peso sul bene di proprietà di terzi, tra i quali i Rizza senza consenso unanime scritto, ex art. 1108 cod. civ.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili, atteso che i ricorrenti – pur avendo specificat o i canoni interpretativi violati – in effetti propongono un’interpretazione alternativa de lle risultanze documentali, che si traduce in un’operazione di accertamento della volontà dei contraentie si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito ( ex multis : Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 – 02; v . anche: Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. :

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 -Rv. 653577 - 01). 3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato i documenti considerati rilevanti (un atto di donazione del dante causa dell’odierno resistente, un atto di divisione tra i fratelli e un atto di acquisto) atten en dosi al canone ermen e utico primario dell’interpretazione letterale, laddove afferma che «… l 'utilizzo del termine ‘comune’ vale inequivocabilmente ad indicare che essa [la stradella] era comune anche al donante Falco Carmelo, padre e dante causadell'appellato; in caso contrario, si sarebbe utilizzata la dicitura ‘di proprietà di altri’ o ‘di terzi’»(v. sentenza p. 5, righi 10-13).

Anche il fatto che la particella 113 non sia espressamentemenzionata in atti viene superato dalla Corte territoriale attenendosi alla lettura del successivo atto di acquisto voluto da Giuseppe Falco di una piccola striscia di terreno (identificata come particella 446), che rappresenta una porzione della più ampia particella 262 (di proprietà degli odierni ricorrenti) che gode di accesso attraverso la stradella in contestazione (v. sentenza p. 5, 2° e 3° capoverso). 3.1.1.Da tanto deriva logicamente la correttezza della statuizione con cui la Corte d’Appello ritienelegittimo, ex art. 1102 cod. civ., l’uso della cosa comune da parte del resistente senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4 cod. proc. civ., come liquidata in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende:

Cass. S.U. n. 27195/2023). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 1.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 1.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. - al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre