Court allows claim for excessive length of bankruptcy proceedings, overturning lower court's reduced compensation calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the company's claim for equitable compensation regarding the unreasonable duration of bankruptcy proceedings. The lower court had incorrectly applied a percentage reduction to the annual compensation rate based on the number of creditors, a method the Supreme Court deemed inappropriate for bankruptcy procedures. Consequently, the Court ordered the Ministry of Justice to pay the full calculated amount of €7,600 plus litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89/2001; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The percentage reduction for excessive length of proceedings based on the number of parties cannot be applied to bankruptcy procedures, as the presence of multiple creditors is the ordinary condition of such proceedings rather than an exceptional circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16000/2023R. G. proposto da : LONGONI F.LLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Guaraldi, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n . 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di L' A quila n . 251/2022,depositato il 10 gennaio 2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. –Con ricorso depositato il 30 maggio 2022, la Longoni F . l li s.r.l. chiedeva alla Corte d’appello l’equa riparazione per l’irragionevole durata del fallimento di Rastelli Mario e Di Giuseppe Margherita s.d.f. - dichiarato in data 5 giugno 1995 d a l Tribunale di Teramo- quale creditrice ammessa al passivo . Con decreto del 18 giugno 2022 il Consigliere delegato della Corte d’appello accoglieva la domanda per i 19 anni di eccessiva durata, riducendo a 240 euro l’importo del risarcimento annuale ritenuto equo. 2.
–Avverso il decreto proponeva opposizione la ricorrente . Il Ministero della Giustizia si costituiva con memoria difensiva. La Corte d’appellodi Napoli ha rigettato l’opposizione. 3. – Avverso tale decreto l a società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
– Con l'unico motivo di ricorso si censura la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, l . 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 della Costituzione -art. 360, n. 3cod. proc. civ. La Corte d’Appello ha confermato il decreto monocratico che ha applicato all’equariparazione ritenuta corretta, pari ad euro400 per anno di ritardo, la riduzione percentuale per il numero dei creditori ammessi al passivo del procedimento fallimentare presupposto, superiore a cinquanta, di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89/2001.
La Corte d’appello , nel decreto collegiale, pur dandone atto in motivazione, ha trascurato i ripetuti e stabili approdi della Suprema Corte, cercando di offrire un’interpretazione diversa della norma e della volontà del legislatore. Si contesta,inoltre, il passaggio, con il quale la Corte d’appello avrebbe tentato una sorta di giustificazione rispetto al proprio dissenso nei confronti della giurisprudenza costante di legittimità (“questo Collegio, pur dando atto, a sua volta, del diverso orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto, nella propria libertà interpretativa derivante dalla soggezione del giudice soltanto alla legge. . .
” ) evidenziando che, secondo la interpretazione costante della giurisprudenza e della dottrina costituzionalista, l’inciso dell’art. 101 della Carta, richiamato nel passaggio motivazionale, non si riferisce alla facoltà del giudice di disattendere i precedenti (come sembra ritenere il collegio aquilano), bensì alla indipendenza dell’ordine giudiziario da tutti gli altri poteri. 1. 1. –Il motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la lettura comparata del comma 1 bisdell'art. 2-bis e del comma - 2 bis dell'art . 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione(Cass., Sez.
II, 12 gennaio 2023 , n . 734; Cass., Sez. II, 17settembre 2021 , n . 25181) . Una diversa interpretazione, quale quella accolta nel decreto impugnato,finirebbe perprevedere per le sole procedure fallimentari una diversa quantificazione dell'indennizzo poiché la procedura fallimentare, fisiologicamente,interessa una pluralità di creditori. Resta fermo, tuttavia, che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge( Cass., Sez.
II, 12 gennaio 2023 , n . 734 ) . 2. –In definitiva, l'impugnato decreto va cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con la liquidazione dell’indennizzoper equa riparazione pari a euro 7.600,00 , oltre interessi dalla domanda - tenuto conto di una durata eccessiva del procedimento di 19 annie dell’importo di euro 400,00 per ogni anno di durata irragionevole -e la liquidazione delle spese della fase di opposizione , determinate sulla base dei minimi tabellari, considerato il rilievo e la non particolare complessità delle questioni trattate , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito condanna il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore dellaricorrente pari a euro 7.600 , 00 , oltre interessi dalla domanda; condanna il Ministero della giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge , con distrazione in favore del difensore , avvocato Bruno Guaraldi,dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di cons