Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal of the appeal and revocation of the decision request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal and revocation of the prior decision request. Although the opposing parties did not formally adhere to the withdrawal, the procedural act of renunciation was deemed effective under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the appeal and revokes the request for a decision, even without the opposing party's formal adherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10612/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: LANZILLO CARMEN,difesa come in atti ; contro COLOMBO PAOLA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; BORRI MARIA BEATRICE + 1, difesicome in atti (controricorrenti); EREDI DI LANZILLO FRANCESCO+ ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28.01.2025; Consideratoche, dopo il deposito dell’istanza di decisione del ricorso ex art. 380 - bisc.p.c., avvenuto in data 06.03.2025, i difensori del la parte ricorrente hanno fatto pervenire, in data 01.04.2025, atto di rinuncia all’impugnazione, con contestuale revoca dell’istanza di decisionepredetta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Considerato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti controricorrenti, a cura della cancelleria, in data 02.04.2025; Consideratoche le parti controricorrenti non hanno fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.