Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Mirra Tarcisio, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7451/2023 R.G. proposto da : MIRRA TARCISIO, elettivamente domiciliato in EBOLI PIAZZA MATTEOTTI, 77 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DARINO BIAGIO (DRNBGI53B04D390J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ADELIZZI GENNARO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GEN. ARMANDO DIAZ, 12, presso lo studio dell’avvocato MONTERA LUDOVICO (MNTLVC83L18H703P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.152/2023 depositata il 09/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antist