Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Vincenzo Miloro, did not act within the timeframe, while the respondent, represented by Alfonso Teramo, contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4229/2023 R.G. proposto da : GAROFALO VINCENZO, GALLETTI CINZIA, elettivamente domiciliati in MESSINA via GARIBALDI, 114, presso lo studio dell’avvocato MILORO VINCENZO (MLRVCN61H11F158J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ROMEO MARIA, elettivamente domiciliata in MESSINA VIA CENTONZE 152, presso lo studio dell’avvocato TERAMO ALFONSO (TRMLNS49L05H418N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.718/2022 depositata il 10/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.50,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.