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Decreto — n. 12015/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 12015/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Gritti Giorgio, filed a cassation appeal against the Ministry of Justice, but remained silent after the procedural proposal was sent. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to rule that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within the statutory 40-day period results in the automatic deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal deemed withdrawal statutory deadline procedural extinction Civil Procedure Code non-compliance court costs accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
21020/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: GRITTI GIORGIO,difeso come in atti; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
21020/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: GRITTI GIORGIO,difeso come in atti; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 21020/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: GRITTI GIORGIO,difeso come in atti; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 02/