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Decreto — n. 12011/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 12011/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made by the appellant after the proposal for judgment was communicated, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal litigation costs award spese di esecuzione accollo delle spese procedurali mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25296/2024 R.G. proposto da: ZOCCARI LUCA, ACQUAFREDDA SERGIO, AMENTA MARCO, ALESSI ALESSANDRO, ALVONI SUSANNA, ANGILE' CARMELO, BADARACCO MIRKO, BELLOMO ROBERTO, BIANCO UMBERTO, ARAGIUSTO ALDO, BOSSI FEDERICA, BARDI FABIO, ATZENI GUIDO, BARTOLOTTA GABRIELLA, CIANCIOLO STEFANO, CARRARO STEFANIA, CORRIERI GIOVANNI, D'ALBERTO PATRIZIA, CURIA AGOSTINO, COSSU GIANLUCA, CECCHI GIANFRANCO, CERBAI ANDREA, FIENI SERGIO, DEBIAGGI ALBERTO, FALLONE MASSIMO, DE MARCO FABIO, DE LETTERIIS INCORONATA, D'ANDREA ANDREA, DE SIANO EUGENIO, FANESI BENEDETTO, DI MEO ROLANDO, GENOVESE RAFFAELE, MADONNA LUCA, GATTO PAOLO, GARRONE BARBARA, GARDOSI GIULIO, IABONI CARLA, MACCARONE JOHNNY, MAIORANA ROBERTO, MANCA CLAUDIO, GANDOLA DAVIDE, FLOREALE EMANUELA, GERVASI FRANCESCO, MIRISCIOTTI FRANCESCO, MASI MASSIMO, GRAMAGLIA TIZIANO, MASTEL ENNIO, GIROLIMINI MARCO, PASQUALI NELSON, PALATUCCI CLAUDIO, PENNETTA CARLO, PAZZELLI MARCO, PIERANTOZZI GIOVANNI, PAOLINI KATIA, PEREZ EVA MANUELA, PEPE FRANCESCO, PICCIRILLO MARIANO, NARDULLI GIUSEPPE, SILVA LEONARDO, ROSI ANTONIO, SCONOSCIUTO MICHELE, RUGGERI STEFANO, PIERPAOLI ANDREA, PIURI TAMARA, PREZZAVENTO ANTONINO, RICCOBENE DANILO VINCENZO, SCONOSCIUTO FABIO, PIERLEONI ANDREA, ROSSA ALBINO, PROCIDA GIACOMO, SIDOTI RICCARDO, RAPAGNETTA DANIELA, SCALI ANGELO, REDA CAROLINA, SCUOTTO CARMINE, ROTA FRANCESCO, PINZA LAURA, TRIULZI STEFANO, TOFANARI PAOLO, SITA' AGAZIO, SPIZZIRRI FRANCESCO, TELESCA GIORGIO, TROVATO ROSARIO, TORRE DOMENICO, TOMEO PANTALEONE ELIO, SOLZA ALBERTO, TOMADA IGOR, URSO CARLO, SOLLO GIANLUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Rosa (CRLRSO72E60L086J).

Ricorrenti Contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). Controricorrente avverso il decreto n. 50200/2024 emesso dalla Corte d’appello di Roma il 15/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese