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Ordinanza — n. 11979/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses diocesan institute's appeal on usucapion costs, ruling appeal must cite specific cost revocation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the diocesan institute's appeal against a second-instance judgment confirming usucapion. The lower court had awarded costs to the appellant despite the lack of a specific appeal request for cost revocation in the first instance. The Court ruled that the appellant's complaint regarding costs was inadmissible because it failed to invoke the specific statutory grounds required to challenge a costs award.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal against a costs award is inadmissible if the appellant fails to specifically request the revocation of the first-instance costs award, as such complaints must be directed to the violation of the principle of legal certainty under Art. 112 c.p.c. rather than the procedural defect of the costs ruling itself.

Parole chiave

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usucapione costi processuali ricorso per cassazione principio della soccombenza art. 360 c.p.c. ammissibilità motivi diritto di superficie immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3), 4), e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione degli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 342 e ss. c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 360 c.p
È inammissibile il ricorso per cassazione, ove la censura si risolva in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c..
art. 112 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8496/2022 R.G. proposto da : ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOCRI - GERACE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE N. 13/18, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA SPEZIALE, -ricorrente- contro D'AGOSTINO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARSAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA MESSINO', -controricorrente- nonchè contro REALE ANNA, -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.564/2021 depositata i l 28 . 9 . 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA D’Agostino Cosimo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Locri Reale Anna, affinché fosse accertato il suo acquisto per usucapione di un immobile sito in Locri, contrada Canneti (in catasto urbano a foglio 17, particella 46, sub. 2, categoria A/6), che nella visura ipotecaria risultava intestato alla convenuta. Fissata l’udienza di comparizione, alla quale Reale Anna non compariva, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’allora Mensa Vescovile, oggi Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri - Gerace.

Tale incombente si rendeva necessario, risultando dal certificato catastale che il bene risultava invece intestato alla Mensa Vescovile, pur trattandosi, secondo l'attore, di un'intestazione frutto di errore. Si costituiva in giudizio l’Istituto convenuto, che sosteneva invece di essere proprietario della particella in questione, e chiedeva il rigetto della domanda di usucapione, riconoscendo il D'Agostino come mero titolare di un diritto di superficie sulla base del certificato catastale. Con sentenza n. 597/2014, il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendola non provata, e condannava l’attore al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Istituto.

Avverso questa sentenza, D’Agostino Cosimo proponeva appello dolendosi, per quanto qui rileva, dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie, per avere il giudice di prime cure travisato completamente i fatti di causa. Si costituiva in secondo grado l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri-Gerace, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure. Con la sentenza n. 564/2021 del 8/12.6.2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria riformava la gravata sentenza e, per l’effetto, dichiarava l’acquisto per usucapione da parte di D’Agostino Cosimo dell’immobile oggetto di causa.

In particolare, secondo la Corte distrettuale, il D’Agostino aveva fornito la prova di avere posseduto, pubblicamente e pacificamente, da più di vent’anni, la porzione di fabbricato identificata nel catasto urbano del Comune di Locri col foglio 17, particella 46, sub 2, e l'area di sedime sottostante, comportandosi quale proprietario esclusivo, abitandovi e provvedendo alla manutenzione ed alla ristrutturazione del piccolo manufatto. Avverso questa sentenza, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri – Gerace ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 28.3.2022, affidandosi a quattro motivi.

D’Agostino Cosimo ha resistito con controricorso. Nell’imminenza della camera di consiglio del 24.4.2025, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale non abbia considerato la mancata acquisizione del certificato ventennale delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, non ritenendolo presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda attrice. Peraltro, la Corte avrebbe omesso di acquisire l'atto del notaio Pipino del 9.3.1948, fondamentale ai fini del riconoscimento da parte di Reale Vincenzo, nonno ed asserito dante causa di D’Agostino Cosimo, del titolo di concedente dell’area in capo alla Mensa Vescovile, oggi Istituto Diocesano, e del diritto di superficie in favore di Reale Vincenzo, che lo aveva donato con quell'atto alla figlia Reale Anna, ed avrebbe omesso di riconoscere il D’Agostino come membro della famiglia colonica di Reale Vincenzo, ed anche successore, per come dallo stesso dichiarato in citazione, della madre Reale Concetta e della zia Reale Anna.

Il primo motivo di ricorso é palesemente inammissibile, in quanto con esso si richiede alla Corte di legittimità di compiere una ricostruzione del fatto diversa da quella effettuata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, e ci si duole della mancata acquisizione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni ventennali e dell'atto del notaio Pipino del 9.3.1948, col quale il nonno di D'Agostino Cosimo, Reale Vincenzo, nel donare alla figlia Reale Anna la porzione di fabbricato di Locri, contrada Canneti, sulla via che porta da Locri ad Antonimina, composto da un vano a piano terra con adiacente cucinetta, confinante con la residua proprietà del donante da più lati e con la strada, avrebbe indicato che il terreno sul quale sorgeva era soggetto a canone enfiteutico a favore della Mensa Vescovile di Gerace, ma senza dedurre dove e quando parte ricorrente avrebbe richiesto l’acquisizione di tali documenti e senza fare riferimento ad alcuno dei vizi elencati dall’art. 360 comma primo c.p.c..

Si noti, peraltro, che essendo state prodotte le certificazioni catastali e la visura ipotecaria, non era essenziale il certificato delle iscrizioni e trascrizioni ventennali relative all’immobile, trattandosi non di vendita, o divisione, ma di domanda di usucapione, correttamente avanzata contro i soggetti che in tali documenti figuravano come intestatari e tra essi l'Istituto, che contestava la proprietà di parte attrice.

2) Col secondo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3), 4), e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 112, 115 e 132 comma 2 e 4 c.p.c. per vizio di motivazione, per error in procedendo ed error in iudicando, per violazione del diritto di difesa delle parti e violazione del diritto alla prova, con riferimento alla mancata produzione del certificato ventennale delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli da parte dell’attore, e con riferimento al contenuto dell’atto per notar Pipino del 9.3.1948, in relazione alla separazione del diritto di superficie dal diritto di proprietà dell’area. Il secondo motivo è a sua volta inammissibile, perché contiene un'inestricabile mescolanza di doglianze rapportata a violazioni degll'art. 360 comma primo n.3), n.

4) e n.

5) c.p.c., che non consente di individuare in modo chiaro autonome censure all'impugnata sentenza. È inammissibile il ricorso per cassazione, ove la censura si risolva in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c.. Non è consentita, infatti, la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili miranti a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. sez. lav. ord. 9.7.2020 n.14634;

Cass. ord. 9.11.2020 n. 25014; Cass. ord. 23.10.2018 n. 26874). In particolare non si possono simultaneamente lamentare la violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, ed ilvizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. ord. 23.10.2018 n. 26874; Cass.23.6.2017 n. 15651; Cass. 28.9.2016 n. 19133; Cass. 23.9.2011 n. 19443).

3) Col terzo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente sostiene la violazione degli artt. 112, 324, 325 e 326 c.p.c. per formazione del giudicato sulla statuizione del diritto di superficie e per violazione degli artt. 910, 952 e 953 cod. civ., per vizio di motivazione, contraddittorietà ed omessa valutazione di un fatto decisivo riguardante l'inammissibilità dell’usucapione del diritto di proprietà dell’area dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri –Gerace e la mancata prova dell’usucapione fornita dal D’Agostino.

Il terzo motivo è a sua volta inammissibile per eterogeneità delle censure, sollevate contemporaneamente ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3), 4) e 5) c.p.c., ed in quanto non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza, che sulla base della documentazione prodotta, ha rilevato che non è stato dimostrato che D’Agostino Cosimo fosse titolare del diritto di superficie sull’immobile sopra indicato, che piuttosto risultava intestato alla zia dello stesso Reale Anna, alla quale era stato donato da Reale Francesco, con la conseguenza che essendo D’Agostino Cosimo un soggetto terzo non titolare di quel diritto, ben poteva invocare l’usucapione della porzione di fabbricato in questione e del suolo sottostante, senza bisogno di dimostrare un’interversione nel possesso di un diritto reale parziario, quale il diritto di superficie, in un possesso come proprietario esclusivo, non essendo poi stato provato con la produzione del titolo relativo che l'Istituto avesse concesso l'immobile in enfiteusi all'attore.

Nessun giudicato sull’esistenza di un diritto di superficie si era poi formato a seguito del rigetto in primo grado della domanda di usucapione, che il Tribunale di Locri aveva motivato ritenendo che non fosse stata fornita dall’attore prova del possesso anche del fondo sottostante il fabbricato, posto che la domanda di usucapione è stata riproposta in secondo grado da D’Agostino Cosimo sia per la porzione di fabbricato oggetto di causa, che per il suolo sottostante di sedime.

4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n.

5) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 342 e ss. c.p.c., in ordine alla condanna alle spese. Tale motivo é in parte inammissibile e comunque infondato. Per un verso, infatti, non può essere invocata la violazione dell’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. per dolersi non della mancata considerazione di un fatto storico principale, o secondario decisivo oggetto di discussione tra le parti, bensì del vizio processuale che si sarebbe verificato per avere la Corte d’Appello condannato l’attuale ricorrente alle spese processuali di primo e di secondo grado benché D’Agostino Cosimo non avesse proposto uno specifico motivo di appello per chiedere la revoca della sua condanna alle spese processuali di primo grado pronunciata dal Tribunale di Locri, dovendosi semmai lamentare la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Per altro verso sono comunque infondate le censure di violazione degli articoli 91, 92 e 342 e ss. c.p.c., giacché D’Agostino Cosimo nel riproporre la domanda di usucapione respinta in primo grado, aveva comunque chiesto la condanna della controparte alle spese del doppio grado, e l’impugnata sentenza non ha fatto altro che applicare il principio della soccombenza secondo l’esito finale della lite per entrambi i gradi di giudizio. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favore di D’Agostino Cosimo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte di Cassazione, respinge il ricorso dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri – Gerace e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussis