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Ordinanza — n. 11976/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses usucapion appeal, upholding property rights based on original sale deed and lack of continuous possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Citraro and Murriale families against the lower court's ruling in favor of Ursino Alessandro. The appellants argued for acquisitive prescription (usucapion) based on over twenty years of alleged parking and material storage on the disputed land. The court rejected this claim because the original 2009 sale deed explicitly included the contested portion, and the appellants failed to prove the continuous, exclusive, and public possession required for usucapion. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that Ursino Alessandro retained exclusive ownership rights.

Regesto Legislator

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Art. 1158 cod. civ.; Art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.: The court held that a claim for acquisitive prescription fails when the original title deed clearly defines the property boundaries and the alleged possessor cannot demonstrate continuous, exclusive, and public possession over the requisite period.

Parole chiave

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usucapione immobiliare rivendicazione proprietà atto di compravendita possesso continuo giudizio di legittimità onere probatorio art. 1158 codice civile acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1158 cod. civ.
c.p.c., si censura la pronuncia di seconde cure per violazione o in ogni caso falsa applicazione dell’art. 1158 cod.
Art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.
Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
articoli 81 c.p
Nella parte in cui col primo motivo i ricorrenti lamentano, invece, la violazione degli articoli 81 c.p.c.
art. 1158 cod. civ
c.p.c., si censura la pronuncia di seconde cure per violazione o in ogni caso falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16777/2022 R.G. proposto da : CITRARO ROBERTO e MURRIALE AURORA, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO GENOVESE, -ricorrenti- contro URSINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO, 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE VIRGILIO CONTE, -controricorrente- nonchè contro CITRARO ANTONIO, intimato, nonché contro CARUSO GABRIELLA, CARUSO RITA, CARUSO NATASCIA, CARUSO ALESSANDRO, CARUSO GIAMPIERO, CARUSO CLEMENTINA ed ALFIERI ROSA, quali eredi di CARUSO ENRICO, avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.476/2022depositata il 3.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 26.11.2009, Ursino Alessandro conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, Citraro Antonio, Citraro Roberto, Murriale Aurora e Caruso Enrico. L’attore deduceva di aver acquistato da Caruso Enrico, con atto del notaio Giuliana Tozzi del 18.2.2009, un terreno sito in Catanzaro Lido, località Passo di Salto, tra la via Ancona e la via Savona (particella 68 del foglio 92), e di aver appreso, soltanto in seguito, che una porzione dello stesso veniva utilizzata da Citraro Antonio, Citraro Roberto e Murriale Aurora per il parcheggio delle proprie autovetture, nonché per il deposito e lo scarico di materiali.

Pertanto, l’Ursino, risultata vana la richiesta di liberazione della porzione del suo fondo, domandava l’accertamento del suo esclusivo diritto di proprietà su di essa e la condanna dei convenuti all’immediato rilascio della porzione abusivamente occupata o, in subordine, la condanna di Caruso Enrico alla restituzione del prezzo da lui ricevuto ed al risarcimento dei danni subiti per l'evizione. Si costituivano i coniugi Citraro Roberto e Murriale Aurora, spiegando domanda riconvenzionale volta all’accertamento della maturata usucapione dell’area adibita a parcheggio.

Si costituiva, poi, il figlio dei predetti, Citraro Antonio, chiedendo l’accoglimento della domanda articolata dai genitori. Si costituiva altresì Caruso Enrico, eccependo che la porzione di terreno in contestazione non era stata oggetto del contratto di compravendita stipulato con l’attore. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 875/2016, accoglieva la domanda di rivendicazione di Ursino Alessandro, respingeva la riconvenzionale di usucapione dei Citraro-Murriale, e ritenendo assorbite le domande degli attori verso Caruso Enrico, dichiarava compensate le spese di primo grado, condannando invece i Citraro- Murriale alle spese processuali a favore di Ursino Alessandro.

Citraro Roberto e Murriale Aurora proponevano appello avverso la predetta sentenza. Resisteva al gravame Ursino Alessandro; Caruso Enrico e Citraro Antonio rimanevano contumaci in secondo grado. Con la sentenza n. 476/2022 del 22.4/3.5.2022, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di secondo grado a favore di Ursino Alessandro. La Corte distrettuale affermava la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dal Caruso, secondo la quale la porzione del fondo per cui è causa non sarebbe stata ricompresa nella particella oggetto del contratto di compravendita.

Inoltre, la Corte territoriale dichiarava infondata la censura relativa all’accertato mancato acquisto per usucapione della predetta porzione, attesa la mancata emersione, dall’istruttoria espletata, dell’esercizio di un potere di fatto sulla porzione controversa integrante gli estremi del possesso ad usucapionem. Avverso tale sentenza Citraro Roberto e Murriale Aurora hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di tre motivi, e Ursino Alessandro ha resistito con controricorso. Citraro Antonio é rimasto intimato mentre non vi é prova del perfezionamento delle notifiche a mezzo posta tentate nei confronti di Alfieri Rosa, Caruso Clementina, Caruso Gabriella, Caruso Rita, Caruso Natascia, Caruso Giampiero, Caruso Alessandro, quali eredi di Caruso Enrico.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che, ancorché non risultino acquisiti gli avvisi di ricevimento delle notifiche nei confronti degli eredi di Caruso Enrico, la manifesta infondatezza ed inammissibilità del ricorso fa ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio sia in relazione al principio della ragionevole durata del processo (vedi in motivazione Cass. ord. 2.4.2024 n.8694; Cass. ord.25.7.2022 n. 23129), sia in relazione al fatto che nessun beneficio potrebbe derivare agli eredi di Caruso Enrico con la partecipazione al giudizio, dato anche che le domande subordinate di risoluzione della compravendita e risarcimento danni contro di lui avanzate in primo grado da Ursino Alessandro in relazione alla prestata garanzia per evizione, ritenute assorbite dal Tribunale di Catanzaro in ragione dell'accoglimento dell'azione di rivendica di Ursino Alessandro contro Citraro Roberto, Murriale Aurora e Citraro Antonio, non sono state riproposte nel giudizio di secondo grado.

1) Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 81 c.p.c. e 24, comma 1° Cost. La Corte territoriale, ritenendo erroneamente che si fosse formato il giudicato interno sul punto, avrebbe omesso di esaminare l’eccezione sollevata da Caruso Enrico, disattesa nel giudizio di primo grado e ripresa dagli appellanti in secondo grado a sostegno della domanda di usucapione, secondo la quale la porzione di terreno in contestazione non sarebbe stata ricompresa nell'oggetto del contratto di compravendita del notaio Giuliana Tozzi del 18.2.2009 tra Caruso Enrico ed Ursino Alessandro.

Secondo i ricorrenti, da ciò conseguirebbe, in via ulteriore, la carenza di legittimazione processuale dell’Ursino, parimenti non rilevata dal Giudice di secondo grado. Il primo motivo di ricorso, per la parte in cui lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., per non essersi la Corte d'Appello pronunciata sul secondo motivo di appello di Citraro Roberto e Murriale Aurora, col quale i predetti avevano chiesto di riformare la sentenza di primo grado, rigettando la rivendica di Ursino Alessandro nei loro confronti della porzione della particella 68 del foglio 92 del NCT del Comune di Catanzaro, oggetto della loro riconvenzionale di usucapione, tenendo conto che in primo grado lo stesso dante causa di Ursino Alessandro, Caruso Enrico, aveva eccepito di non essere proprietario (e quindi possessore) di quella porzione e di non averla quindi venduta ad Ursino Alessandro, é infondato.

I ricorrenti, infatti, si soffermano solo sul capoverso di pagina 17 della sentenza impugnata, nel quale la Corte d'Appello ha erroneamente indicato che su quell'eccezione si sarebbe formato il giudicato interno per mancata impugnazione, non avvedendosi che col secondo motivo di appello la questione della mancata inclusione di quella porzione nel terreno venduto il 18.2.2009 da Caruso Enrico ad Ursino Alessandro era stata fatta propria dagli appellanti, e che quell'eccezione era stata sollevata in primo grado da Caruso Enrico solo allo scopo di vedere respinte le domande subordinate di Ursino Alessandro di risoluzione della compravendita del 18.2.2009 e di risarcimento danni per evizione contro di lui avanzate, per l'ipotesi, non verificatasi, in cui fosse accolta la riconvenzionale di usucapione dei Citraro-Murriale, domande che il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto assorbite a seguito dell'accoglimento dell'azione di rivendica dell'Ursino nei confronti degli occupanti di quella porzione, e che non erano state riproposte in secondo grado, senza quindi alcuna formazione sul punto di un giudicato interno.

I ricorrenti, però, omettono di considerare la motivazione con la quale il giudice di secondo grado alle pagine 23 e 24, smentendo l'errata affermazione di giudicato interno sull'eccezione sollevata in primo grado da Caruso Enrico contenuta a pagina 17, ed affrontando senz'altro il merito del secondo motivo di appello, ha sottolineato che nel giudizio di primo grado i coniugi Citraro- Murriale avevano dedotto di avere iniziato a possedere la porzione del terreno in questione nel 1973 quando già esso era stato acquistato da Caruso Enrico, indicato da Ursino Alessandro come suo dante causa, senza contestare la validità del titolo di proprietà di Caruso Enrico, aderendo alla tesi di quest'ultimo della non inclusione di quella porzione nel terreno dal medesimo venduto ad Ursino Alessandro il 18.2.2009 solo nella comparsa conclusionale dell'11.1.2016 e quindi tardivamente.

La Corte d'Appello ha poi testualmente motivato che “Deve fugarsi ogni dubbio rispetto al fatto che la porzione di fondo sia stata oggetto dell'acquisto effettuato dall'Ursino, posto che, come rilevato dal tribunale, la planimetria allegata all'atto di compravendita del 18.2.2009 ha appalesato l'infondatezza dell'eccezione di Enrico Caruso. Del resto, nella lettera del 23.9.2009, in relazione all'occupazione di parte del fondo compravenduto denunciata da Alessandro Ursino a Enrico Caruso, con lettera del 15.9.2009, questi, per il tramite del proprio difensore, si é reso disponibile a collaborare “... nel quadro di una strategia concordata che sia utile a rimuovere gli effetti pregiudizievoli del contegno illegittimo tenuto dai soggetti da Lei indicati, al fine di ristabilire in favore del suo cliente il sereno godimento del bene immobile che ci occupa”.

Ulteriormente il giudice di secondo grado, all'ultimo capoverso di pagina 24, ha ricordato che gli appellanti nell'atto di citazione in appello, dopo avere ricordato che Caruso Enrico aveva negato di avere venduto la porzione in questione ad Ursino Alessandro, avevano riconosciuto non solo che tale porzione era ricompresa nella particella oggetto del trasferimento a titolo derivativo, ma soprattutto che nel momento in cui essi avevano asseritamente iniziato ad avere il possesso della porzione, essa apparteneva a Caruso Enrico, che l'aveva acquistata nel 1963 e che l'aveva poi venduta ad Ursino Alessandro nel 2009.

Ne deriva che non é sostenibile che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello degli attuali ricorrenti, per avere ritenuto intervenuto il giudicato interno sull'eccezione di non inclusione della porzione oggetto di causa nel terreno venduto nel 2009, sollevata in primo grado da Caruso Enrico. Nella parte in cui col primo motivo i ricorrenti lamentano, invece, la violazione degli articoli 81 c.p.c. (in tema di sostituzione processuale) e 24 della Costituzione (diritto di difesa), la censura é invece inammissibile, perché non si confronta con la sopra esposta motivazione dell'impugnata sentenza.

I ricorrenti, infatti, non solo incorrono in una palese confusione tra i concetti di difetto di legittimazione attiva (da valutare sulla base dei fatti affermati dal preteso titolare del diritto, Ursino Alessandro, che ha sempre sostenuto di essere proprietario della particella 69 del foglio 92 del NCT del Comune di Catanzaro, comprensiva della porzione controversa, per acquisto fattone nel 2009 da Caruso Enrico) e difetto di titolarità effettiva della proprietà della porzione (che i ricorrenti vorrebbero basare sull'eccezione sollevata in primo grado da Caruso Enrico di non inclusione della porzione in questione nella particella suindicata), ma non tengono conto della motivazione addotta dall'impugnata sentenza, che ha al contrario riconosciuto che la particella menzionata, comprensiva della porzione oggetto di causa, é stata prima acquistata da Caré Caterina il 26.2.1966 da parte di Caruso Enrico, e poi rivenduta da quest'ultimo ad Ursino Alessandro nel 2009, ritenendo quindi infondata l'eccezione che in primo grado aveva sollevato il Caruso allo scopo di non incorrere in responsabilità per evizione.

2) Con la seconda doglianza, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 111, comma 6° Cost., 132, comma 2°, n.

4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. La sentenza di secondo grado sarebbe affetta dal vizio di carente, illogica o contraddittoria motivazione in quanto, malgrado gli appellanti avessero articolato un motivo di gravame che richiamava espressamente l’eccezione formulata dal Caruso in prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Catanzaro dovesse considerarsi non impugnata in parte qua , con conseguente formazione del giudicato interno. Il secondo motivo, col quale si sostiene la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., per omessa motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero determinato la formazione del giudicato interno, circa l'inclusione della porzione oggetto di causa nella particella venduta da Caruso Enrico ad Ursino Alessandro nel 2009, come se gli appellanti non avessero proposto il secondo motivo di appello, col quale avevano fatto propria l'eccezione sollevata in primo grado da Caruso Enrico, che aveva negato di essere proprietario della porzione della quale gli appellanti intendevano ottenere l'usucapione ed il rigetto dell'azione di rivendica di Ursino Alessandro accolta in primo grado, é inammissibile per difetto di interesse.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata, come nella specie, si fonda su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è da sola sufficiente a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. ord. 9.3.2025 n. 6281;

Cass.28.6.2023 n. 18403; Cass. 27.7.2017 n. 18641; Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. 3.11.2011 n. 22753). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno censurato la sola errata motivazione dell'impugnata sentenza relativa al giudicato interno, ma non la successiva motivazione di merito, che ha confermato l'accoglimento dell'azione di rivendica di Ursino Alessandro, evidenziando che l'atto di compravendita del 2009 a corpo comprendeva, in base alla planimetria allegatavi, anche la porzione controversa, e spiegando anche che l'onere probatorio di Ursino Alessandro risultava limitato alla dimostrazione di avere acquistato la porzione con un titolo idoneo, in quanto i Citraro-Murriale non avevano contestato tempestivamente il titolo di proprietà del dante causa di Ursino Alessandro, Caruso Enrico, ed avevano assunto di possedere la porzione controversa solo dal 1973, ossia da epoca successiva all'acquisto della proprietà di Caruso Enrico.

3) Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c., si censura la pronuncia di seconde cure per violazione o in ogni caso falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. Il Giudice di secondo grado, pur correttamente rilevando, sulla base delle risultanze istruttorie, lo svolgimento di un’attività ultraventennale degli odierni ricorrenti sulla porzione di fondo per cui è causa, non avrebbe compiuto il passaggio logico successivo, consistente nell’accoglimento dell’eccezione di usucapione formulata da Citraro Roberto e Murriale Aurora. Il terzo motivo é con tutta evidenza inammissibile, perché pur richiamandosi nella rubrica la violazione dell'art. 1158 cod. civ., non si assume in realtà un'errata nozione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti da quella norma ai fini della maturazione dell'usucapione ordinaria della proprietà immobiliare, ma si auspica una rivalutazione in sede di legittimità delle risultanze istruttorie, palesemente non consentita, lamentando genericamente e cripticamente la confusione tra quei requisiti.

In realtà l'impugnata sentenza ha approfonditamente esaminato le prove testimoniali e le foto prodotte, ritenendo che la prova del parcheggio occasionale di autovetture dei Citraro-Murriale in uno spazio non delimitato, né interdetto a terzi, la pulizia solo talvolta effettuata dai predetti, e l'impiego solo occasionale per il deposito di materiali edili occorsi per la costruzione della casa ed il rifacimento di un bagno dei predetti, non abbiano consentito di accertare la durata ultraventennale e frequenza continuativa del possesso uti domini, né la volontà dei predetti di escludere i terzi dal godimento della porzione, con conseguente rigetto della domanda di usucapione.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido ed in favore del controricorrente Ursino Alessandro, mentre nulla va disposto per le altre parti processuali. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.M La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di Citraro Roberto e Murriale Aurora, e li condanna in solido al pagamento in favore di Ursino Alessandro delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidandole in € 200,00 per spese ed € 4.500,00 per co