Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, Immobiliare Gli Oleandri S.r.l., did not act within the timeframe required by law, while the counter-appellant, Sajeva Stefano, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25317/2024 R.G. proposto da: IMMOBILIARE GLI OLEANDRI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Mastrodomenico (MSTLSN63M01L483B). Ricorrente Contro SAJEVA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Di Bartolomeo (DBRGNN60L29G141D). Controricorrente E contro JUNO 1 S.R.L., CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE GMG S.R.L. Intimata avverso la sentenza n 1004/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 02/08/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio dicassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anti