Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal of both main and incidental appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither the principal appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period. The principal appellant, Leone Carmelo, filed an appeal against a decree issued by Miragliotta Maria, while the contrappelling party, Mastrolembò Barnà Antonio, opposed the action. The court ruled that the silence of the appellants constituted a renunciation of their rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 164/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: LEONE CARMELO + 2,difesi come in atti (ricorrent e principal e ) ; contro MIRAGLIOTTAMARIA, difes a come in atti ( ricorrente incidentale ) ; MASTROLEMBO BARNÀ ANTONIO + ALTRI, difesi come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente successiva (da qualificarsi come ricorrente incidentale ) abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale, in ragione della reciproca soccombenza; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve invece provvedersi sulle spese processualiin favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrenteprincipale e la parte ricorrente incidentale, in solido tra loro,al pagamento, in favore della parte controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.