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Ordinanza — n. 11924/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit by both parties under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11924/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the appellants and the appellee formally withdrew the lawsuit on April 2, 2025. The underlying dispute involved a property owner seeking legal distance adjustments for trees and structures, which the lower court had previously rejected. Since the parties mutually abandoned their claims, the court applied the statutory rule for extinguishing proceedings without addressing the merits of the substantive arguments regarding tree planting or servitude acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 306 comma 3° c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal withdraw the lawsuit, the proceedings are extinguished with mutual compensation of litigation costs, rendering the examination of substantive grounds unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings mutual abandonment litigation costs procedural extinction joint withdrawal cassation appeal abbattimento di alberi

Disposizioni normative citate

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Art. 306 comma 3° c.p.c.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., si denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di litispendenza nonché l’eccezione ex artt.
Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 nn.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art.
art. 115 c.p
Con il secondomotivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 50 c.p
nonché dell’art. 50 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
art. 91 c.p
3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32474/2019R.G. proposto da: D’ASARO GIUSEPPE, VENEZIA CATERINA , elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA MATTIA BATTISTINI N. 94/A , presso l o studio dell’avvocato MATTEI GIANLUIGI, rappresentat i e difes i dall’avvocatoAUGELLO LUCIANO, giusta procura in atti; –ricorrenti– contro DI VITA COTTONE CALOGERA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTALBANO ACCURSIO giusta procura in atti;

–controricorrente – avverso SENTENZA d el TRIBUNALE DI SCIACCA n. 332/2019 depositata il 30/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Uditoil Procuratore Generale e d i difensori delle parti . FATTI DI CAUSA Calogera Di Vita Cottone convenne Giuseppe D’asaro e Caterina Venezia avanti il Tribunale di Sciacca chiedendo, in relazione ad un caseggiato colonico sito in C.da Bordea di Sciacca, la riduzione in pristino della corte comune, del piano calpestio e del deflusso delle acque meteoriche, la condanna a porre a distanza legale la finestra e l’antenna parabolicaed a modificare il pluviale della corte comune , nonché l’accertamento della distanza inferiore a quella legale degli alberi posti al confine delle propr ietà con condanna alla loro estirpazione.

I convenuti, costituendosi, resistettero e comunque eccepirono l’incompetenza per materia del Giudice adito in ordinealla domanda avente ad oggetto l’osservanza delle distanze stabilite dalla legge riguardoil piantamento degli alberi nonché l’intervenuta usucapione della servitù. Il Tribunale, acc ogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, dispose la separazione delle cause ed ordin ò la riassunzione del processo innanzi al Giudice di Pace di Sciacca , con riguardo al giudizio circa la distanza deglialberi dal confine.

Riassunto il giudizio, il giudice, all’esito dell’istruttoria, rigettò l e eccezioni di litispendenza e di intervenuta usucapione avanzate dai convenuti ed accolse la domanda attorea disponendo l’estirpazione degli alberi. Giuseppe D’Asaro e Caterina Venezia impugnarono la predetta decisione. Nella resistenza della controparte, con sentenza n. 332/2019, depositata il 30.07.2019, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettò il gravame. Affermò il giudice di secondo grado che alla declaratoria di litispendenza ostava la mancanza di identità circa il petitum e la causa petendi, né –in ordine all’invocata usucapione della distanza minore di quella legale – avrebbe potuto operare il principio di non contestazione, posto che dagli atti di causa sarebbe emersa una evidente contestazione della Di Vita Cottone e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata prova dell’usucapione.

Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione Giuseppe D’Asaro e Caterina Venezia sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso Calogera Di Vita Cottone. Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generaleha sollecitato il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa interpretazione degli artt. 7, 9 e 39 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., si denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di litispendenza nonché l’eccezione ex artt. 7 e 9 c.p.c. avanzat e dai ricorrenti ritene ndo che , in seguito alla riassunzione, la pronuncia richiesta fosse solo quella afferente la distanza dal piantamento di alberi dal confine e che , nell’atto di riassunzione, il richiamo alle conclusioni della cita zione avanti il primo giudice adito fosse statoriproposto per soli fini di completezza dell’esposizione.

2. Con il secondomotivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contestata l’esistenza degli alberi sul confine per un tempo necessario ad usucapire la servitù. La circostanza non sarebbe stata contestata dalla resistente né nell’atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , né nell’atto di riassunzione,ove si sarebbe opposto esclusivamente che gli alberi si trovassero ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista ex lege.

3. Mediante il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il Giudice dell’appello avrebbe altresì errato nel non considerare che gli alberi furono piantati nel punto in cui si trovavano attualmente ben trent’anni prima e, dunque, nel considerare non provata l’usucapione della servitù. A tal fine il termine decorrerebbe dalla data del piantamento,perché sarebbe da tale momento che avrebbe avutoinizio la situazione di fatto idonea a determinare l’acquisto del diritto per decorso del tempo; tale circostanza risulterebbe provata sia dall’età degli alberi, di cui alla CTP in atti, che dal fatto storic o , non contestato ex art. 115 c.p.c., quindi provato, che gli alberi furono piantati nel punto ove si trovano oggi da oltre trent’anni.

4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe erronea in ordine alla regolamentazione delle spese. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 2 aprile 202 5 , i ricorrenti hanno fatto pervenire unarinuncia all’odierno ricorso, a cui ha aderito la controricorrente. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giud