Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the lower court's proposal for settlement within the statutory period. The appellant, Vito Lucarelli, did not request a decision on the settlement offer made by the Court of Appeal of Lecce, resulting in the automatic expiration of the 40-day deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed forty-day period results in the automatic deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26275/2024 R.G. proposto da : LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA SAN VINCENZO DE PAOLI 13, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dall'avvocato APOLLONIO GIOVANNI (PLLGNN73S09F842N) -ricorrente- contro DE MASI PAOLO, elettivamente domiciliato in LECCE VIA ISABELLA CASTRIOTA, 13, presso lo studio dell’avvocato CERRA IDA (CRRDIA66T51F888N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso GIUDIZIO PENDENTE di CORTE D'APPELLO LECCEn.271/2023depositata il 25/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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