Decreto — n. 11702/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 24316/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: IMBRIACO ROBERTO, difesocome in atti; contro RUOCCO ANTONIA + 2, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrent i incidentali); PUGLIA ANGELA (intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 11702/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 28.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 24316/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: IMBRIACO ROBERTO, difesocome in atti; contro RUOCCO ANTONIA + 2, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrent i incidentali); PUGLIA ANGELA (intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 28.