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Decreto — n. 11685/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11685/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 11685/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa compensazione nel fallimento ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25711/2024 R.G. proposto da: VITALE GIANLUCA, ALESSANDRINI PAOLO, D'AMICO NICOLA, FORCONI CLAUDIO, EVANGELISTI SALVATORE, FERRAZZA ROBERTO, GUIDI LORENZO, MURGIA ALBERTO, MORONI MARCO, MARCON PIERANGELO, LUCARELLA SANTE, PORCACCHIA ROBERTO, PINI ANDREA, TOSCANO ROSARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Rosa (CRLRSO72E60L086J). Ricorrenti Contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). Controricorrente avverso il decreto n. 50322/2024 emesso dalla Corte d’appello di Roma il 23/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Cos