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Ordinanza — n. 11571/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules that opposition to tax collection notice for road violations falls under local execution judge, not violation location judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdiction of the Peace Judge of Sant'Anastasia valid, rejecting the lower court's transfer to judges in Rome and Viterbo. The plaintiff opposed a tax collection notice for road violations, arguing procedural defects rather than contesting the underlying infraction. The Court held that such opposition is primarily against execution and must be heard by the judge of the execution location to ensure continuity of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 27, 480 c.p.c.; Art. 204-bis cod. strada: Opposition to a tax collection notice based on notification defects or formal title vices is an opposition to execution, not a recovery action, and must be heard by the Peace Judge of the execution location.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposition to execution tax collection notice road violation sanctions jurisdiction by execution notification defects peace judge competence title validity

Disposizioni normative citate

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Art. 27 c.p.c.
Art. 480 c.p.c.
Art. 204-bis cod. strada
Pur vero che la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del cod.
l. 689/1981
27 l. 689/1981 e perché mancante dell’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19579/2015
Cass. n. 8704/2011
Cass. n. 36968/2021
Cass. n. 2657/2012
Cass. Sez. 3, n. 3318/2021

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Testo completo

4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Fano con ordinanza del 26.03.2024 nella causa iscritta al R.G.A.C. 828/2023, a cui è riunito il procedimento n. 829/2023 R.G.A.C., nel procedimento promosso da: INDUSTRIA FABRIZIO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, COMUNE DI ROMA, PREFETTURA –UTG DI VITERBO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Osserva Fabrizio Industria aveva avanzato opposizione davanti al Giudice di pace di Sant’Anastasia avverso intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro, recante l’importo complessivo di € 24.499,88, limitatamente alla cartella di pagamento dell’ammontare di € 747,83, afferente all’elevazione di due violazioni del codice della strada, eccependo la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale, nonché l’omessa rituale notifica dei verbali e della cartella, il mancato invio della cartella nei due anni dalla consegna del ruolo, nullità della cartella per essere stato il ruolo formato in violazione dell’art. 27 l. 689/1981 e perché mancante dell’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Con altra opposizione l’Industria aveva contestato per le stesse ragioni la cartella dell’importo di € 1.319,87, sempre relativa a sanzioni per violazione del codice della strada, a seguito d’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Viterbo. L’adito Giudice si era dichiarato incompetente per territorio, declinando la competenza in favore del Giudice di pace di Fano. Colà il processo è stato riassunto. Il giudice della riassunzione, riunite le due cause, poiché con l’opposizione era stata contestata la mancata notificazione dell’atto presupposto, attinente a violazioni del codice della strada e che, pertanto, la competenza si apparteneva al Giudice di pace di Roma per la violazioni accertate in Roma e al Giudice di pace di Viterbo per la violazione accertata a Viterbo, propone regolamento d’ufficio avverso l’ordinanza con il quale il Giudice di pace di Sant’Anastasia lo aveva investito della competenza.

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma per il ricorso originariamente iscritto al n. 828/23 e del Giudice di pace di Viterbo per il ricorso iscritto al n. 829/2023. Il Collegio reputa doversi assegnare prevalenza alla dominante natura della richiesta di giustizia avanzata dall’opponente, consistente nell’opposizione all’esecuzione, cui consegue la competenza del Giudice di pace del luogo di essa, cioè di quello di Sant’Anastasia. Si intende, invero, dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (Cass.n. 19579, 30/09/2015, Rv. 636746 – 01; conf.

Cass. n. 8704/2011). Orientamento che, peraltro, assicura la complessiva trattazione davanti al giudice di prossimità (luogo dell’esecuzione), cioè quello davanti al quale dovranno essere discusse le vicende attinenti alla validità del titolo. La contestata validità del titolo esecutivo costituisce indubbiamente accertamento prioritario e prevalente sulle subordinate censure d’altra natura. Pur vero che la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del cod. strada (cfr., fra le tante, Cass. nn. 36968/2021 e 2657/2012), tuttavia, nel caso al vaglio non viene in discussione l’accertamento dell’infrazione, bensì la validità estrinseca del titolo.

Si è avuto modo di chiarire che in caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione (Cass.

Sez. 3, n. 3318, 10/02/2021, Rv. 660524 –01). La natura “recuperatoria” dell’opposizione, pertanto, non costituisce affatto caratteristica, per così dire, naturale della contestazione del titolo per vizi formali ed estrinseci, bensì una evenienza che deve essere concretamente prospettata. Prospettazione che qui non consta. Ne consegue che va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di giorni sessanta per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia, davanti al quale rimette le parti con termine di sessanta giorni per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione