Cassation court allows appeal by taxi cooperative due to pandemic suspension of appeal deadlines under emergency laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the taxi cooperative's appeal against a first-instance judgment that had declared the appeal inadmissible for late filing. The cooperative argued that emergency measures enacted during the COVID-19 pandemic suspended the standard appeal deadline, extending the filing period to July 16, 2020. The court found this argument valid, confirming that the suspension laws legally extended the time limit and thus the appeal was timely filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 comma 2 D.L. 18/2020; Art. 36 comma 1 D.L. 23/2020: Emergency measures suspending the running of time limits for appeals apply to all procedural deadlines, including those for filing appeals, thereby extending the period for challenging administrative or judicial decisions during the state of emergency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24403/2023 R.G. proposto da: COOPERATIVA GRUPPO TASSISTI SAN PAOLO II, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE , N. 2, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO PAOLO (DMRPLA73B04H501R),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANSOLINI GIUSEPPE (SNSGPP54P21H501Z); -ricorrente – contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI ROMA n. 14524/2023 depositata il12/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n . 689, depositato innanzi al Giudice di P ace di Roma, la COOPERATIVA GRUPPO TASSISTI SAN PAOLO II (‘la Cooperativa’) chiedeva l'annullamento di plurime ordinanze - ingiunzione emesse dalla Prefettura di Roma (per un valore complessivo di €. 13.714,00), con le qualisi contestava il transito non autorizzato nelle corsie riservate e nella zona a traffico limitato (c.d. ZTL) di un’autovettura (di cui la Cooperativa è usufruttuaria) con abbinata licenza comunale taxi , nel periodo 09.04.2018- 09 . 05 . 2018 .
2. Con sentenza n. 27650 depositata il 13.11.2019, il Giudice di Pace adìto rigettava il ricorso ritenendo che il veicolo, nelle date in cui erano avvenute le contestazioni delle violazioni, era stato estromesso dalla «lista bianca»dei veicoli autorizzati ad accedere in ZTL e corsie preferenziali. 2.1. Avverso la suddetta pronuncia la C ooperativa proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato in data 10 luglio 2020. Asostegno dell’impugnazione, la C ooperativa ricorrente deduceva : -nessuna contestazione sull’estromissione del veicolo in questione era mai stata dedotta da Roma Capitale,né prima del giudizio né nella comparsa di costituzione; in particolare , nessuna comunicazione di estromissione dalla lista bianca era mai pervenuta alla Cooperativa; - di essere autorizzata a transitare nelle corsie riservate e nell e zoneZTL, esercitando il servizio pubblico di taxi ed aggiungendo che la carta di circolazione dell'autovettura e la licenza taxi , allegate al ricorso introduttivo, non avevano mai formato oggetto di contestazione; -la licenza taxi, rilasciata con D.D. n . 3667 del 17 . 12 . 2007, aveva durata illimitata, néera decorso il termine quinquennale previsto per la vidimazione (di cui all'art.17 del Regolamento di DCC n. 214/1998 ) alla data delle accertate presunte violazioni, posto che l'ultima vidimazione era stata effettuata in data 23.11.2017; -essendo la Cooperativa titolare di licenza del servizio pubblico di taxi, difettava nella condotta del conducente l'elemento soggettivo, con conseguente applicazione della scriminante di cui al comma 2 dell'art. 3 legge n. 689 del 1981; -l a conoscibilità delle motivazioni che avevano indotto l' A utorità Amministrativa a rigettare il ricorso dell'opponente veniva resa complessa e gravosa(rinvio alla consultazione di un portale internet), in spregio ai più elementari obblighi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa,anche tenuto conto che la P refettura non aveva preso alcuna posizione, néaveva fornito alcuna motivazione in ordine alle questioni ed elementi sollevati dalla C ooperativa , limitandosi a depositare una mera comparsa di stile; - anche in caso di ritenuta legittimità della sanzione inflitta, risultava applicabile il cumulo giuridico di cui all'art.8 legge n. 689 del 1981.
3. Il T ribunale di Roma dichiarava l'appello inammissibile per violazione del termine lungo di cui all'art. 327 cod . proc . civ ., risultando la sentenza di primo grado depositata in data 13.11.2019 laddove il ricorso in appello erastato depositato in data 10 .0 7 .2020 , dunque ben oltre il termine semestrale di cui all'art.327 cod. proc . civ .
4. La pronuncia veniva impugnata dalla Cooperativa Gruppo Tassisti San Paolo IIper la cassazione, e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restava intimata la Prefettura -Ufficio Territoriale Del Governo Di Roma. CONSIDERATO CHE:
1. Con l'unico motivo si deduce error in procedendo (art . 360 , comma 1, n .
4) cod. proc . civ .) - V iolazione e falsa applicazione dell'art.327 cod. proc . civ ., in relazione alle disposizioni di cui all'art . 83 del D.L. n. 18/2020 e all'art. 36 , comma 1, D . L . n. 23/2020. L a ricorrente sostiene la piena ammissibilità dell'appello per avvenuta puntuale osservanza della disposizione del termine lungo per l'impugnazione. Infatti, secondo le ordinarie regole dell'art . 327 cod . proc.civ., i termini per l'impugnazione sarebbero scaduti il 13 maggio 2020;tuttavia, erano state emanate le misure emergenziali in piena pandemia da COVID-19 che, a fronte dell'eccezionale situazione determinatasi, avrebbero sospeso il decorso dei termini .
P ertanto , il termine per la proposizione dell'appello scadeva per la Cooperativa il 16 luglio 2020. 1.1. Il motivo è fondato. L'art.83, comma 2, ha stabil ito la sospensione dei termini , anche per le impugnazioni, dal 9 m arzo 2020 al 15 a prile de l 2020; quest'ultimo termine è stato poiprorogato all'11 maggio 2020 d a ll'art . 36, comma 1, D.L. n. 23 del 2020 ; pertanto, i termini così sospesi hanno ricominciato a decorrere a partire dal 12 maggio 2020. Correttamente, quindi, la ricorrente ha individuatola data di scadenza dei sei mesi nel 16 luglio 2020, ampiamente rispettata con il deposito dell’appelloin data 10 luglio 2020. 1.2.
Il ricorso va accolto e la sentenza, dunque, merita di essere cassata, stante la tempestività del gravame e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché– esaminate le censure proposte dalla Cooperativa avverso la sentenza di primo grado - si pronunci nel merito , decidendo anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giu