Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, BH Ristorazione Srl, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Covivio Hotels Sca, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case definition results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26367/2024 R.G. proposto da : BH RISTORAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. MORDINI 14 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PETRILLO GIOVANNI (PTRGNN67T26L219E) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COVIVIO HOTELS SCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RASELLA 155 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUCENTI MARTINA (LCNMTN76D53G224Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTINARI MICAEL (MNTMCL73S12H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1757/2024 depositata il 08/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg