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Ordinanza — n. 11508/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11508/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11508/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21466/2022 R.G. proposto da : TRASTULLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 39, presso lo studio dell’avvocato FANELLI CRISTIANO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1973/2022,depositata i l 24/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Davide Trastulli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1973/2022, che ha rigettato il gravame da egli proposto contro la sentenza n. 12876/2020 del Tribunale di Roma.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p, art. 92, comma 2 c.p, art. 111, comma 6 Cost; Ordinanza — n. 11508/2025 — snciv · Corte di Cassazione: b) il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., e dell’art. 111, comma 6 Cost.

Parole chiave

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compensazione della rendita pagamento del canone di locazione compensazione della differenza sussidio per le spese di soggiornante settimanale costi d'alloggio compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.
art. 92, comma 2 c.p
360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., dell’art.111, comma 6 Cost.
art. 111, comma 6 Cost
92, comma 2 c.p.c., e dell’art. 111, comma 6 Cost.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21466/2022 R.G. proposto da : TRASTULLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 39, presso lo studio dell’avvocato FANELLI CRISTIANO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1973/2022,depositata i l 24/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Davide Trastulli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1973/2022, che ha rigettato il gravame da egli proposto contro la sentenza n. 12876/2020 del Tribunale di Roma.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del ricorrente contro l’ordinanza con la quale Roma Capitale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 25.999,99, quale sanzione per l’occupazione illegittima di un alloggio, e aveva compensato le spese di lite. Con l’appello Trastulli ha contestato la compensazione delle spese, motivata dal Tribunale con la sussistenza di “giusti motivi ex art.92 c.p.c.”. L’intimata Roma Capitale non ha svoltodifese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., dell’art.111, comma 6 Cost. e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018;

b) il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., e dell’art. 111, comma 6 Cost.

c) il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello sostenuto “il rilievo solo d’ufficio dell’errore ritenuto esistente dal Tribunale exart. 3 della legge 689/1981”. I motivi, che contestano la conferma da parte della Corte d’appello della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, sono fondati. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero – a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018 – “ qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

La Corte d’appello ha affermato che “la compensazione delle spese di lite si giustificava in ragione della infondatezza dei motivi [di opposizione] e sul rilievo soltanto d’ufficio dell’errore ritenuto esimente dal Tribunale exart. 3 legge 689/1981”. Ci si trova pertanto di fronte a una ipotesi di compensazione adottata a fronte non di soccombenza reciproca (il ricorrente è risultato infatti vittorioso) , ma in un caso in cui le ragioni, come esplicitate dal giudice d’appello , non sono adeguatamente riferite a “gravi ed eccezionali ragioni”, tanto più che il rilievo dell’esimente fu sollecitato dal ricorrente, che aveva prodotto la relativa documentazione.

Come infatti riporta il ricorso a pagg. 3 e 4 la parte ricorrente depositò le note 10.9.2020 e allegata sentenza 12009/2020 che aveva riconosciuto appunto in caso analogo l’esimente. Questa Corte ha precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa; tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. n. 9312/2024).

2. Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza– che si è discostata da tale principiodeve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, cheriesaminerà la regolamentazione delle spese e provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma,