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Ordinanza — n. 11446/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules that traffic violation oppositions fall under the exclusive territorial jurisdiction of the judge in the place of the infraction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11446/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between two judges of peace regarding a traffic violation case. The primary judge argued for its own competence, while the opposing party and the prosecutor supported the jurisdiction of the judge in the location where the infraction occurred. The court ruled that oppositions to traffic sanctions are subject to mandatory territorial jurisdiction at the site of the violation, thereby confirming the competence of the judge in Barcellona Pozzo di Gotto.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 2 d.lgs. 150/2011; Art. 204-bis CdS: Oppositions to administrative traffic sanctions are subject to mandatory territorial jurisdiction at the place where the infraction occurred.

Parole chiave

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territorial jurisdiction traffic code sanctions judicial competence conflict mandatory territoriality administrative opposition risoluzione del conflitto giurisdizionale inosservanza delle norme sulla competenza guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 2 d.lgs. 150/2011
Ne discende che l'accertamento dellaviolazione del codice della strada è avvenuto nel territorio del Comune di Milazzo dal quale dipende l’organo accertatore, luogo in cui il conflitto deve essere risolto, ai sensi dell’art. 7, comma 2,d.lgs.
Art. 22 Legge 689/1981
150, al quale rinvia l’art. 22 legge n.
Art. 204-bis Codice della Strada
art. 22 legge n. 689/1981
150, al quale rinvia l’art. 22 legge n. 689/1981(Cass.
art. 45 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015
689/1981(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015, Rv.
Cass. n. 2657/2012
204-bis del codice della strada (Cass. n. 2657/2012;
Cass. n. 36968/2021
Cass. n. 17811/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3034/2024 R.G. proposto da: FERRARA FABIO, rappresentato e dife so d a ll’avvocato CURCIULLO ANGELO (CRCNGL57H05M088A) ed elettivamente domiciliato all’indirizzoPEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente – contro PREFETTURA DIMESSINA; -intimata - avverso l’ORDINANZAdel GIUDICE DI PACE DI MESSINA n. 1677/2023 depositata il18.12.2023; letta la requisitoria scritta del PubblicoMinistero nella persona del Dott. Tommaso Basile; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTOE DIRITTO 1. Fabio Ferraraha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vittoriaal verbal e n. 700018421500 0 elevat o in data 25.07.2021 – conil qual e la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto contestava la violazione dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada: ‘CdS’), per avere circolatocon motoveicolo Harley Davidson sottoposto a fermo amministrativo per violazione del l’art. 171, commi 1, 2 e 3 CdS per guida d el motoveicolo senza cas c o , già contestata con verbale n. 471676836 elevato dai Carabinieri in data 22.07.2021, e irrogava la sanzione amministrativa accessoria del sequestro ai fini della confisca.

Non si costituiva la Prefettura di Milazzo. Il Giudice di Pace di Vittoria, con sentenza n. 4/2023, ha rilevato l’inammissibilità del ricorsoper incompetenza territoriale , assegnando al ricorrente termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al giudice ritenuto competente,il Giudice di Pace di Messina . 1.1. Il Giudice di Pace di Messina , innanzi al quale è stata tempestivamente riassunta la causa,osservava che la competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione edha sollevato d’ufficio avanti aquesta Corte il conflitto di competenza con ordinanza resa il 18 dicembre 202 3 : ad avviso del giudice confliggente, la competenza sarebbe del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. Il Sostituto Procuratore Generale depositava memoria scritt a pronunciandosi per la dichiarazione di competenza del Giudice di Pace di Barcellona G.P.sul Comune di Milazzo.

3. Premesso che chiamate a decideresullequestioni di competenza sono le sezioni semplici di questa Corte, ritiene il Collegio che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del Giudice di P ace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, al quale rinvia l’art. 22 legge n. 689/1981(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015, Rv. 634994 -01).

4. Il regolamento è fondato. A norma dell'art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente aito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore (Cass. n. 17811/2012). L'ipotesi della inderogabilità ricorre nel caso in esame, perché «in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada (Cass. n. 2657/2012;

Cass. n. 36968/2021). Nel caso che ci occupa, sia nell’opposizione originariamente proposta innanzi al Giudice di Pace di Vittoria, sia nell’atto di riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Messina , il ricorrente ha impugnatoil verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca n. 7000184215000 del 25.07 .2021, elevato dalla Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto , territorio di Messina , in occasione del trasferimento del motoveicolo presso il luogo di custodia mediante circolazione e, quindi, nel mancato rispetto del l’autorizzazione al trasferimento mediante l’ausilio del c.d.pianale; solo incidenter tantum il ricorrente chiedeva, altresì, la declaratoria dell’illegittimità del verbale di contestazione n. 471676836 del 22.07.2021 per guida del motoveicolo senza casco, «provvedimento presupposto» da cui ha preso avvio l’opposizione ai successivi verbali di fermo del veicolo (recante la medesima data del 22.07.2021) e di sequestro a fini di confisca(verbale del 25.07.2021).

5. Ne discende che l'accertamento dellaviolazione del codice della strada è avvenuto nel territorio del Comune di Milazzo dal quale dipende l’organo accertatore, luogo in cui il conflitto deve essere risolto, ai sensi dell’art. 7, comma 2,d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 22 Leggen. 689 del 1981, e dell’artt. 204 - bis C.d.S.

6. Pertanto, il Collegio dichiara che la competenza territoriale nel giudizio de quo resta radicata d inanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzodi Gotto , competente sul Comune di Milazzo, dinanzi al quale la causa andrà riassuntanei termini di legge. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto; fissa per la riassunzione dinanzi a detto Giudice il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Così