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Ordinanza — n. 11443/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming Article 309 CPC extinction differs from Article 307 for Article 89/2001 prejudice presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11443/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by two parties against a lower court's dismissal of their claim for equitable compensation due to unreasonable case duration. The appellants argued that Article 309 of the Civil Procedure Code, which governs case extinction due to non-appearance, differs from Article 307 and should not trigger the statutory presumption of no prejudice under Article 2, paragraph 2-sexies, letter c) of Law 89/2001. The court held that established jurisprudence applies the same presumption to all forms of extinction leading to cancellation, including those under Article 309, requiring the appellants to prove otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2 sexies, lett. c) L. 89/2001; Art. 309 c.p.c.: The presumption of insubstantiality of prejudice for unreasonable duration applies to case extinction due to non-appearance under Art. 309 c.p.c. as well as other statutory extinction grounds.

Parole chiave

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unreasonable duration equitable compensation case extinction presumption of prejudice non-appearance Article 309 CPC Law 89/2001 spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2 sexies, lett. c) L. 89/2001
La domanda è stata rigettata dalla Corte d’appello di Messina con decreto del 23.6.2022 per carenza di prova del pregiudizio subito dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 2 comma 2 sexies L.
Art. 309 c.p.c.
89/01, applicabile anche in caso di estinzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
ed all’estinzione per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. L’art.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente infondato, con provvedimento dell’1.12.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD.
D.Lgs n. 149 del 2022
(novellato dalD.Lgs n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.
Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
art. 309 c.p
89/01, applicabile anche in caso di estinzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente infondato, con provvedimento dell’1.12.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD.
art. 307 c.p
ed all’estinzione per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 c.p.c.
art. 96, comma 3 c.p
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 26/09/2023, n.27396
Cassazione civile sez. VI, 21/06/2021, n.17684
II, 26/09/2023, n.27396 non massimata; Cassazione civile sez. VI, 21/06/2021, n.17684).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4247/2023 R.G. proposto da : LO SCHIAVO ADRIANA e FICARRA ANTONINO, elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo, 32, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE ISIDORO (CVLSDR68T27H501S), rappresentati e difesi dall'avvocato MIRIELLO CARMELO ANTONIO (MRLCML54P30C285S); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende in forza di legge; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 7 5 2 /202 2 depositata il 23/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda di equa riparazione propostada Antonino Ficarra e Adriana Lo Schiavo per l’irragionevole durata di una causa civile iniziata in data 11.03.2008 e definita dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento di cancellazione dal ruolo e di estinzione del 24.03.2016. La domanda è stata rigettata dalla Corte d’appello di Messina con decreto del 23.6.2022 per carenza di prova del pregiudizio subito dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 2 comma 2 sexies L. 89/01, applicabile anche in caso di estinzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.

Antonio Ficarra ed Adriana Lo Schiavo hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso. Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente infondato, con provvedimento dell’1.12.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD. Lgs n.149 del 2022. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, lettera c) L. 89/2001) e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello applicato la presunzione di insussistenza del pregiudizio all’ipotesi prevista dall’art. 309 c.p.c., mentre la norma farebbe riferimento alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. ed all’estinzione per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. L’art. 2, comma 2 sexies, lettera c) L. 89/2001 non sarebbe, invece, applicabile all’estinzione prevista dall’art. 309 c.p.c., che contemplerebbe una fattispecie totalmente diversa perché, in relazione a tale ipotesi, non sarebbe prevista la possibilità di riassunzione.

La diversità della fattispecie prevista dall’art. 309 c.p.c. rispetto alle altre ipotesi di estinzione del giudizio si evincerebbe dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 120 del 2016, ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla pretesa e presunta discrasia normativa derivante dalla mancata previsione, anche per la fattispecie di cui all’art. 309 c.p.c., degli effetti previsti per altre ipotesi di mancata comparizione legate, però, all’inadempimento di precisi obblighi di rito.

I ricorrenti evidenziano che la natura eccezionale dell’art. 2, comma 2 sexies della Legge n.89 del 2001 non consente l’applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste. Il motivo è infondato. L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. 89 del 2001, ha inciso sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt.306 e 307 c.p.c.

È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità condividendola , l’ art. 2, comma 2 - sexies, lett. c della Legge n.89 del 2001, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, si applica anche all’ipotesi di mancata comparizione delle parti, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., che conduce pur sempre alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. (Cassazione civile sez.

II, 26/09/2023, n.27396 non massimata; Cassazione civile sez. VI, 21/06/2021, n.17684). Ne consegue che, essendo l’ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti espressamente prevista dall’art.307 c.p.c., opera la presunzione di insussistenza del pregiudizio per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, superabile solo attraverso la prova contraria che, nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto non fosse stata fornita dai ricorrenti. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD.Lgs n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; condanna, altresì , parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 600,00 nonché – ai sensi dell’ art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civ