Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a formal dismissal of the appeal, with the appellant ordered to pay the opposing party's legal costs. The court ruled this way because the specific inaction triggered the automatic extinction mechanism mandated by the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal of case termination results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27182/2024 R.G. proposto da : DE SIO MARIA ELENA, AIELLO POMPEA FRANCESCA, DE SIO MICHELE, DE SIO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA NIZZA, 90 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato D'ALESSANDRO GIUSEPPE (DLSGPP72A22L477V) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro LAPENTA SERAFINA, elettivamente domiciliata in SAPRI VIA CAVOUR, 1, presso lo studio dell’avvocato PASCALE GIOVANNI (PSCGNN57S24I422C) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SIMONE VINCENZO, SIMONE BEATRICE, DE SIO ANNA ROSARIA, PALERMO PASQUALE, DEL MORO MARIA, DE SIO FABIO, DE SIO FRANCESCO, DE SIO MICHELE, DE SIO SILVIA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.216/2024 depositata il 07/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d