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Decreto — n. 11407/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11407/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11407/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25096/2024 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SCULTORI DELL'ARTE E DEL VENTO, LUGLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in PESARO VIA XI FEBBRAIO 29, presso lo studio dell’avvocato LUCCIARINI OSVALDO (LCCSLD74M20G479R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDIANO DANIELE (GDNDNL68R22G479X) -ricorrente- contro COMUNE DI FANO, elettivamente domiciliato in FANO VIA S. FRANCESCO, 76, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI FEDERICO (RMLFRC76P04G479N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.572/2024 depositata il 10/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11407/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al reddito rinuncia al dibattimento orale recupero dei costi ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
FRANCESCO, 76, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI FEDERICO (RMLFRC76P04G479N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.572/2024 depositata il 10/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25096/2024 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SCULTORI DELL'ARTE E DEL VENTO, LUGLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in PESARO VIA XI FEBBRAIO 29, presso lo studio dell’avvocato LUCCIARINI OSVALDO (LCCSLD74M20G479R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDIANO DANIELE (GDNDNL68R22G479X) -ricorrente- contro COMUNE DI FANO, elettivamente domiciliato in FANO VIA S. FRANCESCO, 76, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI FEDERICO (RMLFRC76P04G479N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.572/2024 depositata il 10/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.