Cassation appeal dismissed due to withdrawal; CONSOB and appellant both renounced the case under Art. 390 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after both the appellant, Diego Xausa, and the controricorrente, CONSOB, formally renounced the proceedings on February 20, 2025. The underlying dispute involved a €140,000 fine imposed by CONSOB on Xausa following a rejected opposition to its deliberation. Since the controricorrente adhered to the withdrawal, the court found no need to rule on litigation costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when both parties renounce the appeal, rendering a judgment on costs unnecessary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11428/2019 R.G. proposto da : XAUSA DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI ALVISE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO ANDREA; -ricorrente- contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI 3 , presso gli avvocati PALMISANO PAOLO e PALOMBELLA ANNUNZIATA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 74/2019,depositata il 15 / 0 1/201 9 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Diego Xausa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 74/2019, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro la delibera della CONSOB n. 20033/2017, che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 140.000. Ha resistito con controricorso la CONSOB. Il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art.391 c.p.c. non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione