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Ordinanza — n. 11281/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11281/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Udinese Calcio S.p.A., had previously sought to challenge an order requiring the temporary obscuring of stadium signage, but voluntarily renounced all procedural acts on January 13, 2025. Consequently, the Court ruled that the appellant must bear the litigation costs, totaling 2,500 euros, as the opposing party did not accept the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's valid withdrawal of the case, and the appellant is condemned to pay the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs cassation appeal Civil Procedure Code spese inutili spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Art. 306 c.p.c.
Con atto del 13 gennaio 2025, Udinese Calcio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art.
Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, così come prescrive l’art.
Art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.
Non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, così come prescrive l’art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.
art. 111 Cost
ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
art. 306 c.p
Con atto del 13 gennaio 2025, Udinese Calcio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
art. 390 c.p
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23474/2019 R.G. proposto da : UDINESE CALCIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCHIN ANDREAe DE PAULI LUCA ; -ricorrente- contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVENO DI UDINE - PREFETTURA DI UDINE, domiciliato in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di UDINE depositata i l 10/07/2019, r.g.n.4464/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Udinese Calcio s.pa. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Udine depositata il 10 luglio 2019, che le ha ordinato di “provvisoriamente oscurare o coprire e rendere non visibili dalla/sulla pubblica via tutte le insegne DACIA ARENA installate sulla copertura esterna dello stadio cittadino” e ha sospeso il procedimento davanti ad esso pendente.

Ha resistito con controricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Udine – Prefettura di Udine, chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso ovvero di rigettarlo perché infondato. Con atto del 13 gennaio 2025, Udinese Calcio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, così come prescrive l’art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s