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Ordinanza — n. 11251/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation for neighbor dispute over building elevation works.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Iacopella brothers against the Second Instance Court's rejection of their claim for damages regarding structural issues caused by Giorgio Aurnia's building elevation works. The appellants argued that the lower court failed to address technical evidence of structural collapses, alleging a nullity due to lack of motivation. The court ruled that the appellants' complaints did not demonstrate an omission of examination because the lower court had indeed considered the technical arguments, thereby negating the claim of a procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: A claim of nullity due to lack of motivation is inadmissible if the lower court examined the contested facts but failed to provide reasons, as the defect must be deducible in the proceedings.

Parole chiave

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lack of motivation neighbor dispute building elevation structural damage procedural nullity technical evidence cassation appeal diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per difetto di motivazione e conseguente diniego di giustizia”.
Art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il 26-3-2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata del consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso dell’inammissibilità e comunque manifesta infondatezzadel ricorso e il 24-4-2024 il difensore dei ricorrenti munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 cod. proc. civ.
civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna deiricorrenti al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il 26-3-2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata del consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 111 Cost
civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost.
art. 112 cod. proc. civ
Inoltre, si esclude che il contenuto del ricorso sia tale da fare emergere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: l’omessa pronuncia di cui all’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna deiricorrenti al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 23-10-2024 n. 27551
Cass. Sez. 2 22-01-2018 n. 1539
Cass. Sez. 5 05-12-2014 n. 25761
Cass. Sez. 6 04-12-2014 n. 25714
Cass. Sez. 3 14-03-2006 n. 5444
Cass. Sez. U 27-09-2023 n. 27433
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24583/2023R.G. proposto da: IACOPELLA PIETRO, IACOPELLA GIOVANNI, rappresentat i e difes i dall’avv.Giovanni Iemmolo ricorrenti contro AURNIA GIORGIO, rappresentat o e difes o dall’avv. Andrea Scuderi e dall’avv. Gregorio Panetta controricorrente avverso la sentenza n.787/2023 della Corte d’ a ppello di Catania , depositata il3-5-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 - 4 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1112/2021 pubblicata il 20-9-2021 il Tribunale di Ragusa, per quanto ancora interessa, ha rigettato le domande proposta da Pietro e Giovanni Iacopella nei confronti di Giorgio Aurnia, con le quali gli attori avevano lamentato che i lavori di sopraelevazione della sua proprietà posti in essere dal convenuto avevano causato problemi di carattere strutturale all’immobile di loro proprietà, OGGETTO: rapporti di vicinato – risarcimento danni per lavori di sopraelevazione RG.24583/2023 C.C.16-4-2025 incidendo negativamente sulla sua stabilità, chiedendo il risarcimento del dannoin forma specifica, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la sentenza Pietro e Giovanni Iacopella hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 787/2023 depositata il 3-5-2023 ha integralmente rigettato. 2.Pietro e Giovanni Iacopella hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. Giorgio Aurnia ha resistito con controricorso. Il 26-3-2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata del consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso dell’inammissibilità e comunque manifesta infondatezzadel ricorso e il 24-4-2024 il difensore dei ricorrenti munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 16 - 4 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per difetto di motivazione e conseguente diniego di giustizia”. Evidenziano che le censure che avevano mosso alla sentenza di primo grado, e quelle ora ribadite al fine di ottenere la cassazione della sentenza impugnata, riguardavano esclusivamente argomentazioni di natura tecnica che sono rimaste ignorate; rilevano di avere fatto presente, a sostegno della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, i “collassi” su ben due punti di carico dell’edificio,evidenziati dagli stessi calcoli del c.t.u., che prima dell’esecuzione delle opere non si riscontravano, e che rendevano carente l’indagine svolta dal consulente d’ufficio; lamentano che la Corte d’appello abbia disatteso le argomentazioni svolte dagli appellanti e dal loro consulente di parte con la perizia 10-9-2018, aderendo genericamente alle conclusioni del consulente d’ufficio e omettendo qualsiasi motivazione sulle criticità evidenziate in ordine alla tenuta strutturale e sismica dell’edificio. 2.Il motivoè in fondato.

E’ acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale; tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass.

Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01). In particolare, la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1 1- 3-2022 n. 6758 Rv. 664061-01, Cass.

Sez. U 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati). E’ stato altresì affermato che l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica d’ufficio è deducibile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (Cass. Sez. L 12-4-2024 n. 9925 Rv. 670687-01); ove le censure all’elaborato peritale si rivelino nonsolo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass.

Sez. 1 6-6-2024 n. 15804 Rv. 671534- 01). Esaminando la sentenza impugnata alla luce dei principi esposti, se ne deve escludere la nullità, perché la motivazione è esistente, coerente e tale da consentire di comprendere il percorso logico eseguito dalla Corte d’appello. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, la sentenza non si è limitata a dichiarare di aderire alle risultanze della consulenza d’ufficio, ma è giunta a questa conclusione dopo avere esaminato il contenuto delle doglianze degli appellanti (pag.3), dopo avere considerato che il Genio Civile di Ragusa con la nota del 12-10-2012 aveva accertato l’insussistenza delle violazioni della normativa antisismica(pag.3 in fine), dopo avere specificamente esaminato le osservazioni del consulente di parte appellante (anche in parte trascritte a pag. 4 della sentenza) e dopo avere esaminato (e pure trascritto a pag.

4) le risposte del consulente d’ufficio a quelle osservazioni. Specificamente, la sentenza ha considerato che il consulente d’ufficio, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, aveva eseguito i calcoli sulla base dei parametri proposti dal consulente di parte, nonché senza inserire i cordoli e le travi previste nel progetto ma non eseguiti, giungendo al medesimo risultato che i lavori eseguiti non provocavano effetti negativi sull’immobilee, per di più, nel complesso si riscontrava un miglioramento strutturale . Con questo contenuto, la motivazione non è affetta da vizio risultante dal suo stesso testo, a prescindere dalle risultanze processuali, come necessario al fine di potere ritenere il mancato rispetto del “minimo costituzionale” entro ilquale è limitato il sindacato di legittimità.

Ogni ulteriore questione dedotta dai ricorrenti non riesce a fare ritenere la mancanza o l’apparenza della motivazione e si pone invece o nell’ambito dell’insufficienza della motivazione -in sé irrilevante sulla base delle disposizioni attuali-o nell’ambito dell’omesso esame di fatti decisivi; però, il motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. non è neppure proponibile nella fattispecie ai sensi dell’art. 360 co. 4 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia di appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata.

Per altro verso, si evidenzia come sia privo di qualsiasi fondamento il tentativo dei ricorrenti nella memoria illustrativa di censurare la pronunciaimpugnata per omessa pronuncia . In primo luogo, è pacifico che la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione (Cass. Sez. 1 16-5-2016 n. 9993 Rv. 639741-01, per tutte). Inoltre, si esclude che il contenuto del ricorso sia tale da fare emergere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. sussiste esclusivamente nel caso in cui l’omesso esame concerna direttamente una domanda o una eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente formulata e quindi, nel caso di appello, concerna uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello; diversamente il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di un fatto storico o si sia tradotto in vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità(Cass.

Sez. 5 23 - 10-2024 n. 27551 Rv. 672731-01, Cass. Sez. 2 22-1-2018 n. 1539 Rv. 647081-01, Cass, Sez. 5 5-12-2014 n. 25761 Rv. 633829-01, Cass. Sez. 6-3 4-12-2014 n. 25714 Rv. 633682-01, Cass. Sez. 3 14-3-2006 n. 5444 Rv. 587883-01). Nella fattispecie nessuna delle deduzioni dei ricorrenti è nel senso di fare emergere il vizio di omessa pronuncia in quanto i ricorrenti, lamentando il vizio di motivazione, presuppongono che l’esame della questione vi sia stato, seppure viziato dalla mancanza di motivazione che, per le ragioni esposte, non sussiste. 3.All’integrale rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente.

Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna deiricorrenti al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass.

Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna i ricorrenti al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.500,00 a favore dei controricorrenti e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello