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Ordinanza Interlocutoria — n. 11247/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing for new question on environmental law interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11247/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a public hearing for further examination. The appellants challenged an administrative fine for removing rock material from a quarry contrary to the environmental restoration plan. The court determined that the legal issue regarding the classification of such removal as a violation is novel and requires direct adjudication in a public session.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982; The Court of Cassation must remand cases involving novel questions of particular relevance to the public hearing of the section for direct examination.

Parole chiave

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administrative fine environmental restoration quarry removal novel legal question remand to public hearing regional environmental law Cassation procedure concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982
CONSIDERATO CHE Il Collegio ritiene che la questione posta dai due motivi di ricorso, ossia la sussunzione nella previsione di cui all’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31936/2021 R.G. proposto da : BENINI DONATELLA, BENINI ESCAVAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA in Roma, Via Alberico II 33, rappresentate e difese dall’avvocato LEONI ANDREA; -ricorrenti- contro PROVINCIA DI VERONA, rappresentata e difesa dall’avvocatoSORIO ISABELLA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1829/2021,depositata i l 29/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Donatella Benini, in proprio e quale legale rappresentante della società Benini Escavazioni s.r.l. in liquidazione, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione con la quale la Provincia di Verona le aveva ingiunto, quale trasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro 985.674 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982 per avere asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materiale roccioso calcareo da una cava.

Con sentenza n. 2437/2019 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione.

2. La sentenza è stata impugnata da Donatella Benini, in proprio e quale legale rappresentante della società Benini Escavazioni. Con la sentenza n. 1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Donatella Benini e Benini Escavazioni s.r.l. in liquidazione, con atto articolato in due motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, che chiede il rigetto del ricorso. Con atto del 29 giugno 2022 uno dei difensori della Provincia di Verona ha comunicato di rinunciare al mandato. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il Collegio ritiene che la questione posta dai due motivi di ricorso, ossia la sussunzione nella previsione di cui all’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982 della condotta di asporto da una cava di materiale legittimamente escavato, ma che doveva essere mantenuto in sito ai fini della ricomposizione ambientale, sia questione nuova e di particolare rilevanza della quale è opportuna la trattazione nella pubblica udienza della sezione. P.Q.M La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consigli