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Ordinanza — n. 11231/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; parties agreed to settle and withdrew the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of the litigation. Salvatore Petrilla and the GEAS S.R.L. bankruptcy trustee had previously contested a court order for unpaid geotechnical survey fees, with the lower courts ruling in favor of the creditor. The parties subsequently negotiated a settlement and formally withdrew the appeal, leading to the case's termination without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when both parties formally withdraw the appeal, satisfying the statutory requirements for termination of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings mutual settlement cassation appeal termination of litigation concordato nel fallimento ritiro della domanda domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2 c.p.c.
E’ preliminare rilevare che l'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente - soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11713/2019 R.G. proposto da : PETRILLA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Mandolfo del foro di Catania, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Stoppani n. 1, presso lo studio legale del difensore; -ricorrente- contro FALLIMENTO GEAS S.R.L. (P. IVA: 00522890896), con sede in Augusta, S.P. 95, KM 5+200, in persona del curatore, Avv. Lucia Sciacca, autorizzato a stare in giudizio come da provvedimento del G.D. del 23 aprile 2019, rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Paolo Munafò del foro di Siracusa ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dello stesso iscritto nel REGINDE; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 198/2019 pubblicata il 29 gennaio 2019 e notificata il 4 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dalla Presidente Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2007 Salvatore Petrilla proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2007 del 25-27 settembre 2007, con cui il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della curatela del Fallimento della GEAS s.r.l., della somma di € 59.513,87, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in quanto corrispettivo risultante dagli importi non onorati delle fatture n. 25/90, n. 42/90 e n. 55/90, emesse per l’effettuazione di indagini geognostiche e di prove geotecniche relative al progetto di ampliamento della S.P. 53 tra le località Cretazzo-Cifalino-Cavadonna.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della curatela del fallimento della GEAS s.r.l., il Tribunale adito, con sentenza n. 227/2015, rigettava l’opposizione. Dall’istruttoria documentale e testimoniale, il Giudice dell’opposizione riteneva provato il rapporto negoziale e l’esecuzione della prestazione, confermando l’importo della pretesa creditoria. Escludeva, invece, l’esistenza del fatto estintivo del diritto di credito eccepito da Petrilla e costituito dalla mancata liquidazione delle relative somme da parte della Provincia Regionale di Siracusa, quale Ente committente del progetto, ritenendo tale fatto non dimostrato, non conferente ed estraneo rispetto al rapporto dedotto in giudizio.

In virtù di impugnazione interposta da Petrilla Salvatore, la Corte di appello di Catania, nella resistenza della curatela della società appellata, con sentenza n. 198 del 29 gennaio 2019, rigettava l’appello, confermando il decreto ingiuntivo. Il Collegio rilevava che l’opponente, in sede di emendatio libelli, aveva ammesso di aver commissionato le indagini geognostiche e le prove geotecniche, riconoscendone anche l’avvenuta esecuzione. Inoltre, la Corte confermava il difetto di prova dell’eccezione con cui il Petrilla voleva far valere il mancato avveramento della condizione sospensiva, contenuta nell’accordo-quadro stipulato dallo stesso con l’Ente provinciale, che avrebbe sottoposto il pagamento delle prestazioni, in favore della società, alla preventiva liquidazione delle relative somme da parte della Provincia.

D’altro canto, però, il Giudice di secondo grado rilevava che, in sede di interrogatorio formale, lo stesso opponente aveva dichiarato che, in caso di mancata realizzazione dell’opera, la suddetta condizione sospensiva non si estendeva al rimborso delle spese sostenute per la perizia effettuata, ma solamente al proprio compenso relativo al progetto. Infine, la Corte territoriale rigettava anche la censura circa la rideterminazione del quantum della pretesa, ritenendo la contestazione non tempestiva in quanto sollevata solo in appello. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania, ricorre PetrillaSalvatore, sulla base di quattro motivi, cui resiste il Fallimento GEAS s.r.l. con controricorso.

In data 9 settembre 2024, in prossimità dell’adunanza camerale fissata la trattazione della causa, prevista per il 19 settembre 2024, le parti proponevano concordemente istanza di rinvio, rappresentando l’avvenuta sottoposizione alla “approvazione del competente Tribunale Fallimentare di Siracusa” di un “accordo da esse già raggiunto per la definizione conciliativa del contenzioso sottostante il ricorso” in esame, oltre ad essere stata già “programmata all’esito [del vaglio del Tribunale] pure la rinuncia accettata del ricorso”.

Con ordinanza interlocutoria n. 25460 del 23 settembre 2024, adottata all’esito dell’adunanza camerale del 19 settembre 2024, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, ritenendo l’istanza meritevole di accoglimento. In data 28.09.2024 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto da tutte le parti del giudizio e dai rispettivi difensori. All’esito del deposito, la causa veniva nuovamente fissata per la trattazione al 14.01.2025. E’ preliminare rilevare che l'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente - soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. comma c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.); nulla va disposto quanto alle spese di lite del presente giudizio, stante il tenore della stessa adesione e come si evince dalle premesse della medesima rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta