Decreto — n. 11125/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso proposto da: DE NICOLA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ISOLA LUIGI, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 86 cpc e dall’avvocato GABRIELE ISOLA presso il cui studio in ROMA, VIALE DEI SALESIANI 4, è domiciliato; -controricorrente – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Roma n . rep. 6265/2021 resa nel giudizio n.rg.22094/2020pubblicata in data 28 marzo 2021; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daDE NICOLA CARLO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11125/2025 — snciv · Corte di Cassazione: rep. 6265/2021 resa nel giudizio n.rg.22094/2020pubblicata in data 28 marzo 2021; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daDE NICOLA CARLO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
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DECRETO sul ricorso proposto da: DE NICOLA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ISOLA LUIGI, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 86 cpc e dall’avvocato GABRIELE ISOLA presso il cui studio in ROMA, VIALE DEI SALESIANI 4, è domiciliato; -controricorrente – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Roma n . rep. 6265/2021 resa nel giudizio n.rg.22094/2020pubblicata in data 28 marzo 2021; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daDE NICOLA CARLO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’