Cassation court dismisses appeal against appellate judgment for lack of sufficient reasoning and violation of defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment, which had rejected the plaintiff's claims regarding unauthorized construction and property damage. The appellate court's reasoning was found to be contradictory, as it acknowledged the plaintiff's technical report proving the invasion of property and water infiltration while simultaneously rejecting requests for testimonial evidence and expert witness testimony to prove those very facts. Consequently, the court ordered the cassation of the lower judgment with remittal to the Court of Appeal to correct the procedural flaws and ensure the plaintiff's right to defense was respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: A judgment is void if its reasoning is contradictory, unintelligible, or fails to address the evidence adduced by the parties, thereby violating the right to defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1568/2019 R.G. proposto da : MARTIRE MARIA LAURA, rappresentat a e difes a dall’Avv. SCAPPATICCI MARIA LUCIA -ricorrente- contro PERRETTI CRISTINA, rappresentata e difes a dall’Avv. ROMANELLI GUIDOe FELISARI MAURO controricorrente nonchè CONDOMINIO VIA DEI PELLEGRINI 20/22/24 MILANO, SUPERCONDOMINIO VIA DEI PELLEGRINI 14/24 MILANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2640/2018 depositata il 28/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA Maria Laura Martire convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Condominio di Milano Via dei Pellegrini 20, 22, 24, il Supercondominio di Via dei Pellegrini 14/24 e Perretti Cristina per ottenere la demolizione di un manufatto e di altre opere eseguite sul lastrico solare da Perretti Cristina in violazione dell’art.18 del Regolamento condominiale, nonché il risarcimento dei danni. L’attrice espose di essere proprietaria di tre unità immobiliari situate nel complesso immobiliare di Via dei Pellegrini 20, 22, 24 e che l’appartamento al settimo piano faceva parte del Supercondominio di Via dei Pellegrini 14/24; lamentò che Cristina Perretti aveva realizzato un manufatto inglobando parte del ballatoio comune condominiale ed una parete in cemento in sostituzione della preesistente struttura di ferro, che separava il lastrico solare del fabbricato al civico n. 24 da quello al civico n. 22; l’attrice lamentò l’occupazione del lastrico solare e la modifica della pendenza, sostenendo che tali modifiche aveva causato infiltrazioni all’appartamento di sua proprietà e, oltre alla riduzione in pristino, chiese anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dal pagamento pro quota di maggiori spese condominiali.
Il Condominio Via dei Pellegrini 20, 22, 24 e il Supercondominio di Via dei Pellegrini 14/26 rimasero contumaci, mentre si costituì la Perretti per resistere alla domanda, che il Tribunale di Milano rigettò. La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 28.5.2018, ha conferm ato integralmente la sentenza di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale ha qualificato come terrazza a livello la superficie della convenuta posta al dodicesimo piano, sul quale la predetta aveva realizzato il fabbricato; ha osservato che l’art.18 del Regolamento condominiale pone un divieto di sopraelevazione e non un divieto di ampliamento della costruzione sicchè la nuova opera era da ritenersi legittima.
Ha osservato inoltre che lo stesso consulente di parte attrice aveva, infatti, evidenziato l’aumento della larghezza e non dell’altezza del fabbricato; la domanda di occupazione del fabbricato era inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., perché costituiva domanda nuova proposta per la prima volta in grado di appello. La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese condominiali era – secondo la Corte d’Appello - sfornita di prova perché non erano indicati i servizi condominiali collegati alla nuova costruzione e inoltre l’attrice avrebbe dovuto chiedere una modifica delle tabelle condominiali, sicché la CTU per provare i danni era meramente esplorativa.
Ha anche ritenuto sfornito di prova l’asserito convogliamento delle acque piovane sul lastrico ad uso esclusivo dell’attrice. Quanto alla struttura di cemento che separava le due proprietà, la Corte d’appello ha accertato che essa aveva sostituito l’originaria struttura in ferro e ha richiam ato l’art.18 del Regolamento condominiale, che vietava il divieto di sopraelevazione mentre, nel caso di specie, si trattava di modifica realizzata dalla dante causa dell’attrice, che aveva invaso la sua proprietà. La Corte ha poi confermato il diniego di ammissione delle istanze istruttorie e di consulenza tecnica, reputata esplorativa e suppletiva; ha poi ritenuto le prove orali e gli invocati ordini di esibizione superati dal contenuto motivazionale della decisione di merito.
Martire Maria Laura ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi. La Perretti ha resistito con controricorso. Il Condominio di Milano Via dei Pellegrini 20, 22, 24, il Supercondominio di Via dei Pellegrini 14/24 sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e art. 948 c.c. La ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d’appello sia viziata da apparenza perché non consentirebbe di ricostruire l’iter logico della decisione; rileva che a sostegno della propria domanda aveva prodotto documentazione fotografica delle opere realizzate dalla convenuta ed una consulenza tecnica di parte attestante l’occupazione del lastrico solare di sua proprietà, chiedendo disporsi una consulenza tecnica d’ufficio, giustificata dall’impossibilità oggettiva di accedere e descrivere nel dettaglio la nuova costruzione realizzata da Cristina Perretti.
Secondo la ricorrente, solo un consulente tecnico nominato dal giudice sarebbe potuto accedere ai luoghi oggetto di causa e verificare, attraverso gli accertamenti ritenuti opportuni, se la costruzione realizzata fosse abusiva o meno. La ctu costituirebbe, pertanto, l’unico mezzo di prova per accertare fatti decisivi per la risoluzione della controversia. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dall’esistenza della costruzione illegittima.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 245 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di prova testimoniale idonea a dimostrare i fatti dedotti in giudizio. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n.8047 in motivazione). L’attrice aveva lamentato che la costruzione di un’unità immobiliare ad opera della convenuta Perretti, la quale aveva inglobato parte del ballatoio condominiale e del lastrico solare, violava l’art.18 del Regolamento Condominiale; aveva, altresì lamentato che la convenuta avesse realizzato una parete in cemento in sostituzione della preesistente struttura di ferro, occupando il lastrico solare, con conseguente modifica del deflusso delle acque, a causa della quale si erano verificate infiltrazioni.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la nuova opera non costituisse sopraelevazione ma mero ampliamento e che, riguardo alle altre doglianze, l’attrice non avesse provato i fatti costitutivi della domanda; ha, quindi, con motivazione disarticolata ed a tratti incomprensibile, rigettato la richiesta di prova testimoniale, perché non decisiva, e della CTU perché avente carattere esplorativo. La motivazione contiene in sé affermazioni inconciliabili, che ne inficiano la validità in quanto, da un lato si afferma l’assenza di prova dell’illegittimità delle costruzioni e dei danni e dall’altro si rigettano le richieste di prova testimoniali e di CTU, che erano volte a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero l’occupazione del terrazzo ed il danno da infiltrazioni (Cassazione civile sez.
III, 01/02/2023, n.2980; Cassazione civile sez. VI, 09/11/2017, n.26538) La Corte d’appello, pur avendo dato atto che il CTP di parte attrice aveva accertato l’invasione della proprietà da parte della convenuta ed il danno da infiltrazioni causato dalle nuove opere realizzate dalla medesima, nondimeno, ha impedito a parte attrice, che aveva prodotto la CTP, di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente di parte. L’inconciliabilità delle affermazioni si coglie anche in relazione al rigetto della CTU che, alla luce della produzione della consulenza tecnica di parte, non era affatto esplorativa, sussistendo elementi probatori allegati dalla parte a mezzo della CTP, della documentazione allegata e della prova testimoniale, sicchè essa non suppliva all’inerzia delle parti (Cass. 21487/2017;
Cass.30218/2017; Cass. n. 8989 del 2011). Il ricorso deve, pertanto, essere accoltoaffinché si ponga rimedio alle lacune istruttorie e alla violazione del diritto di difesa. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto con rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Milano in diversa