Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10869/2025 — snciv Generato dall'IA

Condominium accounting rejected for lack of specificity when supporting documents are available for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10869/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the condominium owners' appeal against the appellate court's rejection of their opposition to a budget resolution. The owners argued the financial report lacked required clarity and specificity, but the court held that the report was valid because the owners had access to the underlying expense documentation. Consequently, the court ruled that the specific listing of expense items was not mandatory if the justificatory documents were available for independent verification by the owners.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1130, 1135, 1713 c.c.; Art. 132 c.p.c.: A condominium financial report satisfies legal requirements for clarity and specificity when the underlying justificatory documents are made available to owners, allowing them to verify expenses without the report itself needing exhaustive analytical detail.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium budget financial report specificity expense justification owners verification rights appellate review standards accounting transparency legal validity of resolutions conti finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1130 c.c.
Art. 1135 c.c.
Art. 1713 c.c.
Art. 263 c.p.c.
Art. 264 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2 n.
Art. 360 c.p.c.
La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
DPR 115/2002
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
art. 360 c.p
La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28257
Cassazione civile sez. VI, 18/01/2023, n.1370
II, 09/10/2023, n.28257; Cassazione civile sez. VI, 18/01/2023, n.1370; Cass.
Cass. Civ., Sez. II, 07/07/2000, n.9099
Cassazione civile sez. II, 14/02/2017, n.3892
Cassazione civile sez. VI, 17/08/2017, n.20135
Il sindacato giudiziale non può estendersi alle censure inerenti la vantaggiosità delle scelte dell’assemblea ma solo sulla loro legittimità (Cassazione civile sez. VI, 17/08/2017, n.20135).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11497/2019 R.G. proposto da : PESCE CARLO, PESCE PAOLO, rappresentati e difesi dall’Avv. FEGATELLI FRANCESCA -ricorrenti- contro CONDOMINIO CRISTINA ROCCOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. ZACCAGNINI LUCIA e dall’Avv.PATRONE VITTORIO - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1491/2018 depositata il 04/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Pesce Carlo e Paolo, proprietari di un immobile e relative pertinenze facente parte di un più ampio fabbricato all’interno del Condominio ‘Cristina Roccolo’, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Genova, impugnarono la delibera condominiale del 18/03/2011, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2010 ed il piano di riparto tra i condomini per violazione dei principi di chiarezza, intellegibilità e specificità del rendiconto, con riferimento ad alcune voci di spesa.

Si costituì il Condominio e chiese il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Genova accolse, per quanto di ragione, l’opposizione ed annullò la delibera assembleare impugnata per difetto di specificità di alcune voci del bilancio consuntivo dell’anno 2010. La Corte d’Appello di Genova accolse l’appello del Condominio e, con sentenza del 4.10.2018, rigettò l’opposizione. La Corte di merito ritenne che il rendiconto non dovesse riportare analiticamente i documenti specificativi delle singole voci di spesa, potendo i condomini fare richiesta di tale documentazione all’amministratore.

Nel caso di specie, i condomini avevano avuto la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione e di verificare la corrispondenza dei dati riportati alle singole voci di spesa indicate nel rendiconto. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso Pesce Carlo e Pesce Paolo sulla base di due motivi. Il Condominio ‘Cristina Roccolo’ ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1135 e 1713 c.c.,in combinato disposto con gli artt. 263 e 264 c.p.c., aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il rendiconto condominiale approvato avesse i requisiti ddi chiarezza intellegibilità e semplicità mentre, invece, non riporterebbe in modo specifico le partite di spesa.

Secondo i ricorrenti, il rendiconto deve mettere il condomino nelle condizioni di verificare, in via autonoma, la contabilità dell’ente, senza che il condomino debba attivarsi per un controllo preventivo della documentazione contabile. 2 Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza perché non consentirebbe di cogliere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale in ordine alle doglianze relative all’assenza di specificità di alcune voci del libro cassa.

I ricorrenti evidenziano che la redazione del rendiconto debba essere redatta in modo da facilitare ilcontrollo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze, senza che sia necessario un controllo preventivo della documentazione giustificativa delle spese in esso riportate. I due motivi – da esaminare congiuntamente perché entrambi vertenti sul principio di chiarezza del rendiconto condominiale - sono infondati. Innanzitutto, la motivazione della sentenza si sottrae aldenunziato vizio di motivazione. La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, ord. n. 2767/2023 e altre ivi richiamate).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali il rendiconto rispettava i requisiti di chiarezza e specificità, senza che fosse necessario riportare analiticamente i documenti specificativi delle singole voci di spesa, potendo i condomini fare richiesta di tale documentazione all’amministratore. La motivazione rispetta il minimo costituzionale e lascia percepire il fondamento della decisione e quindi si sottrae senz’altro ai denunciati vizi di motivazione. Non è ravvisabile nemmeno il vizio di violazione di legge per violazione del criterio di chiarezza nella redazione del rendiconto.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il rendiconto è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spese le quote versate dai condomini, cui corrisponde l’obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicate. Non si reputa che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa, atteso che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società. Nondimeno, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi intrinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese sostenute (Cassazione civile sez.

II, 09/10/2023, n.28257; Cassazione civile sez. VI, 18/01/2023, n.1370; Cass. Civ., Sez. II, 07/07/2000, n.9099) Inoltre, il rendiconto deve essere intellegibile, al fine di consentire ai condomini che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato, di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite; invero, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c., che si applica anche nell’ipotesi di rendiconto condominiale, la specifica indicazione delle partite costituisce il presupposto fondamentale perché esse possano essere contestate (Cassazione civile sez.

II, 14/02/2017, n.3892). Il sindacato giudiziale non può estendersi alle censure inerenti la vantaggiosità delle scelte dell’assemblea ma solo sulla loro legittimità (Cassazione civile sez. VI, 17/08/2017, n.20135). A tali principi si è uniformato il giudice di merito, che, esaminando il rendiconto e le singole voci in esso riportate, ha ritenuto che il condomino potesse distinguere le diverse partite e le voci di spesa, soddisfando il requisito di specificità e chiarezza. Nel caso di specie, i condomini avevano avuto la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione messa a disposizione dell’amministratore e di verificare la corrispondenza dei dati riportati con le voci di spesa indicate nel rendiconto.

In presenza della documentazione giustificativa delle spese, ai condomini non era stato precluso di farne richiesta all’amministratore, richiedere chiarimenti e svolgere le verifiche sulle spese sostenute dal Condominio (la Corte d’Appello ha accertato che nel caso in esame non erano stati frapposti rifiuti da parte dell’amministratore: v. pagg. 4 e 5). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso