Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties and acceptance of the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the voluntary withdrawal of the appeal by the primary petitioners. The petitioners, representing a buyer under a preliminary sales contract, had previously challenged a lower court ruling that rejected their claims against the bankrupt real estate company. Both parties subsequently agreed to the withdrawal, with the bankruptcy administrator formally accepting the renunciation and also dropping their incidental counter-appeal, thereby eliminating the need for a formal ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a cassation proceeding voluntarily withdraw their appeals and the opposing party accepts such withdrawal, the judgment is extinguished without a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ina, rappresentatie difesi da ll’Avvocato Marco Cattani. Ricorrenti contro Fallimento C.M.I. Immobiliare s.a.s. di Caterino C. e del socio Caterino Gennaro, in persona del curatore rag. Marco Nottoli, rappresentato e difes o dall’AvvocatoDaniele Greco. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2111/2018della Corte di appello di Firenze , depositata il 20.9.2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2025 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi; Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio Troncone, che ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.La Corte, letto il ricorso proposto daMei Piero e Dal Porto Cristina per la cassazione della sentenza n. 2111/2018 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 20.9.2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca 781/2012 che aveva rigettato le domande da loro proposte in relazione ad un contratto preliminare di vendita di immobile stipulato con la C.M.I. Immobiliare s.a.s. di Caterino C. in data 16.12.2005; letto i l controricors o e ricorso incidentale notificat o da l Fallimento C.M.I.
Immobiliare s.a.s. di Caterino C. e del socio Caterino Gennaro; rilevato che i ricorrentiprincipali, con atto depositato il 24.2.2025, sottoscritto dalloro procuratore munito di apposito mandato, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso; che, con atto depositat o il 27.2.2025 , la rinuncia è stata accettata dal Fallimento, con dichiarazione comprensiva anche della rinuncia al proprio ricorso incidentale; che per effetto della accettazione non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 marzo 2025. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio